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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 11337/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento penale che vede il ricorrente indagato per il delitto di cui agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen.

Con un unico motivo deduce la violazione di legge e, in particolare, del principio del contraddittorio, sul rilievo della mancata consegna digitale della notifica dell'avviso di udienza effettuata dalla cancelleria del giudice del riesame, omissione che aveva precluso al difensore di partecipare e di produrre documentazione a sostegno del provvedimento impugnato.

2. La RG. presso questa Corte nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato.

1. Il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata ordinanza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame.

Il Tribunale ha affrontato la questione della regolarità del contraddittorio ritenendo che il messaggio di notifica a mezzo pec rifiutato dal sistema a causa di "casella piena" sia equiparato alla ricevuta di consegna per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 193/2009.

Si tratta di un'interpretazione conforme agli orientamenti della Corte di legittimità penale in materia, secondo cui la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (ex multis v.

Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Lombardo, Rv. 279295 - 01; Sez. 5, n. 10703 del 17/12/2021, Antolloni, non mass.; Sez. 5, n. 33222de1 4/11/2020, Wozniel, non mass.).

Una soluzione, quale quella propugnata dalla difesa, genererebbe una sostanziale ingovernabilità del sistema delle notifiche, le quali potrebbero essere agevolmente paralizzate dal mancato svuotamento (effetto di negligenza o addirittura, in ipotesi, deliberato) della casella di posta pec.

In sostanza, il sistema normativo della notifica a mezzo pec di un atto processuale ad un legale implica l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento penale che vede il ricorrente indagato per il delitto di cui agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen. Con un unico motivo deduce la violazione di legge e, in particolare, del principio del contraddittorio, sul rilievo della mancata consegna digitale della notifica dell'avviso di udienza effettuata dalla cancelleria del giudice del riesame, omissione che aveva precluso al difensore di partecipare e di produrre documentazione a sostegno del provvedimento impugnato. 2. La RG. presso questa Corte nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. 1. Il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata ordinanza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame. Il Tribunale ha affrontato la questione della regolarità del contraddittorio ritenendo che il messaggio di notifica a mezzo pec rifiutato dal sistema a causa di "casella piena" sia equiparato alla ricevuta di consegna per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 193/2009. Si tratta di un'interpretazione conforme agli orientamenti della Corte di legittimità penale in materia, secondo cui la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (ex multis v. Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Lombardo, Rv. 279295 - 01; Sez. 5, n. 10703 del 17/12/2021, Antolloni, non mass.; Sez. 5, n. 33222de1 4/11/2020, Wozniel, non mass.). Una soluzione, quale quella propugnata dalla difesa, genererebbe una sostanziale ingovernabilità del sistema delle notifiche, le quali potrebbero essere agevolmente paralizzate dal mancato svuotamento (effetto di negligenza o addirittura, in ipotesi, deliberato) della casella di posta pec. In sostanza, il sistema normativo della notifica a mezzo pec di un atto processuale ad un legale implica l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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