CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 02238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/12/2018 del Tribunale di Spoleto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alla richiesta del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 dicembre 2018 il Tribunale di Spoleto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. 2. L'imputato presenta un atto di appello qualificato dalla Corte di appello di Perugia come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte. Con il primo motivo lamenta l'errata o insufficiente valutazione delle prove raccolte nell'istruttoria dibattimentale, perché i testi dell'accusa avevano riferito che al sopralluogo del 13 maggio 2013 c'erano sassi e coppi, di cui non poteva individuarsi il momento di originaria collocazione e che al sopralluogo del 30 maggio 2013 il materiale era stato già rimosso. Con il secondo osserva poi che si trattava di un deposito temporaneo e occasionale. Con il terzo invoca l'estinzione del reato per rimessione in pristino dell'area o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico. Con il quarto chiede l'estinzione del reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 per prescrizione maturata al 17 marzo 2019 (comprensiva della sospensione), poiché i testi avevano dichiarato che i coppi erano stati portati sul sito nel 2011. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. All'imputato erano stati originariamente ascritti due fatti illeciti, la violazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e la violazione dell'art. 181 in relazione all'art. 142, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004, per aver realizzato un deposito di materiale edile su un terreno soggetto a vincolo ambientale e idrogeologico. [OSCURATO:PERSONA] ha, con motivazione logica e razionale e comunque non contestata dal ricorrente, riqualificato i fatti come attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. Sotto il profilo oggettivo, ha accertato che non era stata offerta alcuna prova della temporaneità del deposito, dal momento che sia dalle testimonianze che dalle foto era emerso che una parte del materiale edile era inidoneo a ogni futuro utilizzo e quindi destinato a non essere impiegato. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, ma si è limitato a ribadire che sull'area vi erano dei coppi che sarebbero stati riutilizzati. In altri termini, non ha eccepito né il travisamento della prova né ha dimostrato che il deposito era temporaneo o occasionale (Cass., Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267636-01; n. 20410 del 08/02/2018, Boccaccio, Rv. 273221-01; n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965-01). Sotto il profilo soggettivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha individuato il dolo diretto nella condotta di disfarsi dei beni depositati di cui una parte non riutilizzabili. In tale contesto, il secondo motivo è del tutto inconsistente, il terzo attiene a una fattispecie giuridica, il reato paesaggistico, estranea alla decisione, il primo propone una versione dei fatti diversa da quella accertata dal primo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha osservato che i testi che parlavano del 2011 si riferivano probabilmente a episodi diversi rispetto a quelli per cui si procede, e il quarto è assorbito dall'inammissibilità del primo. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 I