Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:156
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0039_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-39/01,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dall'avv. R. Anderson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù della detta direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dall'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque non avendogliele comunicate, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 21, n. 1, primo comma, della direttiva 96/61, gli Stati membri dovevano porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi a tale direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore, cioè il 30 ottobre 1999, e darne immediata informazione alla [OSCURATO:PERSONA].
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione circa le disposizioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA] per conformarsi alla direttiva 96/61, il 18 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] intimava a tale Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. [OSCURATO:PERSONA] ammetteva che vi era un ritardo nella trasposizione della direttiva, ma che questa avrebbe dovuto essere completata per il luglio del 2000. Trascorso tale periodo, il 3 agosto 2000 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato e invitava il [OSCURATO:PERSONA] ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla detta direttiva entro due mesi dalla notifica.
4 Con lettera 7 dicembre 2000 il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che la maggior parte della direttiva 96/61 era stata trasposta in Inghilterra, nei paesi del Galles e della Scozia, ma che la trasposizione non era stata ancora completata per quanto riguarda l'[OSCURATO:PERSONA] del Nord e Gibilterra, come pure le installazioni off-shore del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] decideva pertanto di proporre il presente ricorso.
5 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 96/61 entro il termine prescritto e comunicargliele immediatamente.
6 [OSCURATO:PERSONA] non nega di non aver trasposto la direttiva 96/61 entro il termine prescritto e afferma che la trasposizione completa di tale direttiva è in corso.
7 Dal momento che la trasposizione della direttiva 96/61 non è avvenuta entro il termine prescritto nel parere motivato, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] appare fondato.
8 Si deve di conseguenza constatare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/61, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.