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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42993/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 22/09/2020 del Tribunale di Ferrara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/09/2020 con la quale il Tribunale di Ferrara, rigettando l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., deducendo vizi di motivazione.

In data 13/08/2021 è pervenuto il verbale di remissione di querela di [OSCURATO:PERSONA] e l'accettazione dell'imputato.

2. Assorbente appare il rilievo che in data 14/10/2020 è stato redatto verbale di remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] con successiva accettazione del querelato, [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che, essendo il reato di cui all'art. 612 cod. pen. procedibile a querela, e dunque estinto per remissione di querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento sono a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 22/09/2020 del Tribunale di Ferrara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/09/2020 con la quale il Tribunale di Ferrara, rigettando l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., deducendo vizi di motivazione. In data 13/08/2021 è pervenuto il verbale di remissione di querela di [OSCURATO:PERSONA] e l'accettazione dell'imputato. 2. Assorbente appare il rilievo che in data 14/10/2020 è stato redatto verbale di remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] con successiva accettazione del querelato, [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, essendo il reato di cui all'art. 612 cod. pen. procedibile a querela, e dunque estinto per remissione di querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento sono a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 42993/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris