CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 agosto 1959
Cassazione n. 02425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1959 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse poiché è circostanza pacifica il fatto che il ricorrente è stato scarcerato per fine della pena il giorno 26 novembre 2021, come già evidenziato nel decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma. Rilevato, infatti, che al contrario di quanto sostenuto nel ricorso stesso, manca l'attualità dell'interesse alla impugnazione poiché con la scarcerazione è venuto meno anche il decreto di sottoposizione del Lorusso allo speciale regime ex art.41- bis Ord. pen. e che comunque il ricorrente nulla deduce in ordine alla lamentata illegittimità del decreto ministeriale emesso in data 21 ottobre 2021 nei suoi confronti. Considerato, inoltre, che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno - al contrario di quanto si è verificato nel caso in esame, in conseguenza della scarcerazione del Lorusso - per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01). In questa cornice, non appaiono pertinenti i riferimenti a un possibile richiesta di risarcimento del danno ed alla possibile sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata stante la assoluta genericità degli stessi. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom