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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15338/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39595 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di App !Ho di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 612, comi na 2, 339 cod. pen. e per il reato di cui art. 61 n.2 cod. pen., 4 l-n. 110/75; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di gge quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione all'art. 612, comma 2, c d. pen. - è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentiti invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valuti zione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legi timità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione celle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazic ne; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, l e I giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi e i fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diver ii parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come nnaggiormer te plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dl merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/20 5, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 de 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha fornito una motivazione adeguai a e corretta in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., chi arendo che la persona offesa aveva percepito l'atteggiamento minatorio dell'imputato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e le censure sollevate dal ricorrente si risolvono in men doglianze in punto di fatto, non sindacabili in questa sede.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — concernente la mancat i applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla contravvenzione — è manifestam .nte infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e cc n motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto e servi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), a tenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2015, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della, punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla t !nuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità delL i condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericclo.

Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al tenore delle espressioni utilizz2te, all'impiego intimidatorio della catena di ferro, nonché alla negativa personalità dell'imp [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta gravato da molteplici condanne per reati contro la persona.

Tali argome nazioni — che attengono al fatto nel suo complesso — devono pertanto ritenersi adegla te anche con riferimento al capo D) dell'imputazione, che costituisce un rilevante tassello dell'i -nera vicenda.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 5pE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39595 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di App !Ho di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 612, comi na 2, 339 cod. pen. e per il reato di cui art. 61 n.2 cod. pen., 4 l-n. 110/75; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di gge quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione all'art. 612, comma 2, c d. pen. - è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentiti invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valuti zione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legi timità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione celle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazic ne; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, l e I giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi e i fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diver ii parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come nnaggiormer te plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dl merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/20 5, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 de 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Nel caso in esame, la Corte di merito ha fornito una motivazione adeguai a e corretta in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., chi arendo che la persona offesa aveva percepito l'atteggiamento minatorio dell'imputato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e le censure sollevate dal ricorrente si risolvono in men doglianze in punto di fatto, non sindacabili in questa sede. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — concernente la mancat i applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla contravvenzione — è manifestam .nte infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e cc n motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto e servi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), a tenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2015, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della, punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla t !nuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità delL i condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericclo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al tenore delle espressioni utilizz2te, all'impiego intimidatorio della catena di ferro, nonché alla negativa personalità dell'imp [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta gravato da molteplici condanne per reati contro la persona. Tali argome nazioni — che attengono al fatto nel suo complesso — devono pertanto ritenersi adegla te anche con riferimento al capo D) dell'imputazione, che costituisce un rilevante tassello dell'i -nera vicenda. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 5pE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consig
Sentenza Cassazione n. 15338/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris