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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 07315/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13342/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivament e domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4217/2019,depositata i l 22/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4217/2019, ha respinto la richiesta di revocazione della pronuncia n. 7926/2012, confermata in sede di legittimità, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con condanna alle spese dell’istante e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.

2. La istanza di revocazione era fondata sul presupposto che, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva reso definitiva la pronuncia di rigetto dell’impugnativa del licenziamento presentata a suo tempo dall’odierno ricorrente, era stata rinvenuta documentazione che consentiva di rovesciare il giudizio.

3. La Corte distrettuale ha rilevato che la documentazione prodotta consisteva in dichiarazioni scritte di testimoni sulla base dei quali sarebbe emersa l’esistenza di una fattispecie diversa da quella che aveva determinato la destituzione del lavoratore, per cui non si verteva nell’ipotesi di nuovi documenti bensì di una nuova prova orale.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato adue motivi cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc, la violazione di legge perché la Corte distrettuale lo aveva condannato al versamento del doppio contributo unificato pur essendo egli esentato per reddito dal pagamento del contributo dovuto all’atto della iscrizione a ruolo.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 n. 5 c pc, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ossia la nozione di documento rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 3 cpc che può essere anche la dichiarazione scritta di un teste oculare ormai defunto.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 4315/2020) hanno precisato che la debenza dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato (c.d. doppiocontributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare ilcontributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta inveceall'amministrazione giudiziaria.

6. L'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura delcontributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia.

7. Ne consegue, pertanto, che la questione ci rca la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario.

8. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

9. E’ inammissibile nella parte in cui v iene denunciato un vizio motivazionale non più rilevante a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, che prevede l’”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico –naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022).

10. In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, il vizio relativo alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, infatti, deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass. n. 24035/2018) e non a questioni giuridiche.

11. E’ infondato perché la statuizion e della Corte distrettuale è conforme al principio di legittimità (Cass. n. 3591/2017; Cass. n. 20587/2015) secondo cui l’ipotesi di revocazione di cui al n.3) dell’art.395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad undocumento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo, come appunto nel caso di specie, una dichiarazione orale, di cui è stata omessa -in questa sede- sia la data di quando era stata resa sia l’esatto contenuto della stessa, di un asserito teste, la prova orale del quale poteva ben essere chiesta nel giudizio originario.

12. Invero, per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Cass. n. 29385/2011).

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Va respinta la richiesta d i condanna ex art. 96 cpc, avanzata dalla controricorrente, non ravvisandosi una ipotesi, in capo al ricorrente, di avere agito con mala fede o colpa grave (per quanto riguarda il primo comma dell’art. 96 cpc) ovvero con condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell’”abuso del processo”, quale l’avere agito pretestuosamente, per quanto riguarda il terzo comma del citato articolo (Cass. n. 25041/2021; Cass. n. 3830/2021).

16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13342/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivament e domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4217/2019,depositata i l 22/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4217/2019, ha respinto la richiesta di revocazione della pronuncia n. 7926/2012, confermata in sede di legittimità, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con condanna alle spese dell’istante e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato. 2. La istanza di revocazione era fondata sul presupposto che, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva reso definitiva la pronuncia di rigetto dell’impugnativa del licenziamento presentata a suo tempo dall’odierno ricorrente, era stata rinvenuta documentazione che consentiva di rovesciare il giudizio. 3. La Corte distrettuale ha rilevato che la documentazione prodotta consisteva in dichiarazioni scritte di testimoni sulla base dei quali sarebbe emersa l’esistenza di una fattispecie diversa da quella che aveva determinato la destituzione del lavoratore, per cui non si verteva nell’ipotesi di nuovi documenti bensì di una nuova prova orale. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato adue motivi cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc, la violazione di legge perché la Corte distrettuale lo aveva condannato al versamento del doppio contributo unificato pur essendo egli esentato per reddito dal pagamento del contributo dovuto all’atto della iscrizione a ruolo. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 n. 5 c pc, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ossia la nozione di documento rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 3 cpc che può essere anche la dichiarazione scritta di un teste oculare ormai defunto. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 4315/2020) hanno precisato che la debenza dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato (c.d. doppiocontributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare ilcontributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta inveceall'amministrazione giudiziaria. 6. L'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura delcontributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia. 7. Ne consegue, pertanto, che la questione ci rca la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario. 8. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 9. E’ inammissibile nella parte in cui v iene denunciato un vizio motivazionale non più rilevante a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, che prevede l’”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico –naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022). 10. In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, il vizio relativo alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, infatti, deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass. n. 24035/2018) e non a questioni giuridiche. 11. E’ infondato perché la statuizion e della Corte distrettuale è conforme al principio di legittimità (Cass. n. 3591/2017; Cass. n. 20587/2015) secondo cui l’ipotesi di revocazione di cui al n.3) dell’art.395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad undocumento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo, come appunto nel caso di specie, una dichiarazione orale, di cui è stata omessa -in questa sede- sia la data di quando era stata resa sia l’esatto contenuto della stessa, di un asserito teste, la prova orale del quale poteva ben essere chiesta nel giudizio originario. 12. Invero, per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Cass. n. 29385/2011). 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 15. Va respinta la richiesta d i condanna ex art. 96 cpc, avanzata dalla controricorrente, non ravvisandosi una ipotesi, in capo al ricorrente, di avere agito con mala fede o colpa grave (per quanto riguarda il primo comma dell’art. 96 cpc) ovvero con condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell’”abuso del processo”, quale l’avere agito pretestuosamente, per quanto riguarda il terzo comma del citato articolo (Cass. n. 25041/2021; Cass. n. 3830/2021). 16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
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