CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del locale Tribunale del 30 novembre 2021, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 416-bis cod. pen. (capo 1; 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 416-bis. 1 cod. pen. (capo 12); 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Morra aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi nell'assunzione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di captazioni ambientali riguardanti numerosi soggetti appartenenti all'organizzazione camorristica denominata "clan Silenzio", i cui componenti (già intranei al "clan Formicola", e perciò da tempo inseriti nelle dinamiche criminali del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio) avevano costituito, a far data dal dicembre 2017 - subito dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] -, un gruppo criminale autonomo, dedicatosi in modo costante e ben organizzato, con puntuale ripartizione dei ruoli, all'illecito traffico di sostanze stupefacenti e all'effettuazione di attività estorsive in danno di imprenditori e commercianti, oltre che di soggetti vicini al "clan Formicola" - al precipuo scopo di allontanare il sodalizio criminale antagonista dal c.d. quartiere "Bronx" Per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati e dalle propalazioni rese da collaboratori di giustizia (in particolare D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] è risultato appartenere al "clan Silenzio" - peraltro vantando legami di stretta parentela con i capi dell'associazione -, venendo espressamente indicato quale partecipe di agguati a mano armata e di specifiche azioni violente ed intimidatorie, oltre che come soggetto direttamente coinvolto, in rapporto paritetico con i Silenzio, nelle attività funzionali all'organizzazione dello spaccio nelle piazze di crack e cocaina gestite dal sodalizio criminoso. Il giudice del riesame ha pertanto ravvisato, dalle emergenze acquisite, la sussistenza della gravità indiziaria in ordine all'avvenuta integrazione di tutti i reati contestati all'indagato, oltre al concreto pericolo di recidiva, tanto da rendere indispensabile l'applicazione della più grave misura custodiale. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo tre motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 416-bis. 1 cod. pen. (capo 12). Ritiene il ricorrente che l'impugnata ordinanza non sarebbe sorretta da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa l'integrazione dei suddetti reati, essendosi imputata al Morra l'appartenenza al sodalizio criminoso senza la ricorrenza di adeguati riscontri indiziari forniti dai collaboratori di giustizia, ovvero acquisiti dal contenuto delle conversazioni intercettate. Ed infatti, le propalazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in ordine a presunte azioni violente e minatorie asseritamente perpetrate da parte del Morra, non sarebbero ex se indici di sussistenza della partecipazione dell'indagato ad un'associazione di stampo mafioso, stante la ritenuta carenza di riscontri esterni di natura individualizzante. In ogni modo, nessuna condotta a lui imputabile potrebbe, comunque, essere rappresentativa della sua partecipazione alle attività del clan riguardanti l'espletamento di azioni estorsive. L'ordinanza impugnata non darebbe conto, poi, delle ragioni per cui le condotte contestate all'indagato manifesterebbero la contemporanea sua adesione ai diversi e distinti programmi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e di quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti, potendosi, al più, configurare solo una partecipazione operata a titolo di concorso nel reato. Con il secondo motivo viene lamentata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14), nel ritenuto travisamento di una conversazione intercettata. A dire del ricorrente, infatti, l'unica fonte di prova sussistente ai fini della configurazione del delitto ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe rappresentata da una conversazione captata (n. 70 del 15 marzo 2019) in cui si sarebbe erroneamente ritenuta, con motivazione inadeguata ed illogica, la presenza sui luoghi del Morra e la sua partecipazione ad un dialogo riguardante la presunta buona qualità di un "qualcosa", ritenuto essere sostanza stupefacente. Il ricorrente, invece, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, sarebbe stato presente per soli tre minuti, a fronte di una captazione durata circa un'ora, senza esprimere alcun commento qualitativo ed anzi pronunciando solo pochissime ed insignificanti parole. Con l'ultima censura il ricorrente ha eccepito violazione di legge processuale ed erronea interpretazione, in relazione agli arl:t. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., oltre a contraddittoria, omessa, apparente e illogica motivazione, in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Ritiene il Morra che il giudice del riesame avrebbe rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela mediante una motivazione apparente, resa con formule vuote e affermazioni assertive, non supportate da un idoneo tessuto argomentativo. Non sarebbero stati adeguatamente vagliati, inoltre, neppure l'assenza di precedenti specifici ed allarmanti, oltre alla giovane età del Morra. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-D1). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, per come nel prosieguo precisato, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 3. In primo luogo non fondati sono i motivi di ricorso dedotti dal Morra con le prime due doglianze - per i loro contenuti trattabili congiuntamente - con cui sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 416- bis. 1 cod. pen. (capo 12), oltre che del delitto ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14) 3.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite_ dalle dichiarazioni di collaboranti e dalle conversazioni captate, da cui ha potuto evincere l'inequivoca ricorrenza di un sodalizio criminoso, costituito in un gruppo autonomo denominato "clan Silenzio", strutturalmente dedito all'espletamento dell'illecito traffico di sostanze stupefacenti e all'effettuazione di attività estorsive in danno di imprenditori e commercianti, oltre che di soggetti vicini al "clan Formicola". Il Tribunale del riesame, nel fare richiamo agli esiti delle intercettazioni ambientali e alle convergenti e plurime dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia di provata affidabilità ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]) o comunque intranei alla struttura associativa ([OSCURATO:PERSONA]), ha rappresentato come tali dichiaranti abbiano riferito, con modalità concordi e coerenti, della genesi del "clan Silenzio" per separazione dal "clan Formicola" — in conseguenza di una relazione sentimentale intrapresa dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA] con un appartenente a tale ultimo clan - indicando, in modo puntuale e dettagliato, talune azioni violente realizzate contro gli appartenenti al gruppo antagonista al fine di espellerli dal c.d. quartiere "Bronx" e poterne assumere il controllo incontrastato. A conforto della natura mafiosa del "clan Silenzio", il giudice del riesame ha, in particolare, evidenziato, con argomentazioni logiche e congrue: la struttura verticistica e ben organizzata dell'associazione, con previsione di un'esatta ripartizione dei ruoli tra i suoi partecipi; la pluralità dei settori di interesse del clan, in particolar modo riguardanti gli ambiti delle estorsioni e del commercio illecito di sostanze stupefacenti; l'articolata gestione delle piazze di spaccio, rifornite dal clan; la presenza di una cassa comune per le retribuzioni e l'assistenza ai detenuti. 3.2. A fronte degli indicati aspetti, indiziariamente idonei a configurare la contemporanea sussistenza dei reati associativi contestati ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 416- bis. 1 cod. pen. (capo 12), il Tribunale del riesame ha anche espresso adeguate argomentazioni da cui evincere l'indiziaria partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad entrambe le strutture associative. Con motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità, è stata effettuata, infatti, una diffusa rappresentazione del contenuto delle principali captazioni ambientali riguardanti il ricorrente, spiegandone la loro fondamentale rilevanza indi2:iaria, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né c:ontraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, giungendo a rappresentare le specifiche ragioni per cui il Morra, attraverso la sua condotta, Fosse a pieno titolo partecipe dell'associazione criminosa dedita all'illecito traffico di sostanze stupefacenti. I giudici del riesame hanno, in particolare, segnalato le plurime conversazioni intercettate rappresentative della dedizione dei Silenzio alla gestione del traffico della droga, e tra costoro di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), ritenuto partecipe a tutte le operazioni correlate allo svolgimento di tale attività, dall'iniziale fase dell'approvvigionamento, anche per rilevanti quantità di droga, a quelle successive della lavorazione e della distribuzione nelle piazze di spaccio, con conseguente calcolo e distribuzione dei proventi acquisiti. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, logicamente dedotto l'indiziaria partecipazione del Morra all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti dalle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il prevenuto come appartenente al "clan Silenzio", nonché suo socio nelle piazze di spaccio di crack e cocaina. 3.3. Le stesse dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia hanno, poi, consentito al giudice del riesame di ritenere il Morra, con argomentazione priva di ogni illogicità, non solo partecipe dell'esercizio strutturato del traffico di stupefacenti, ma anche soggetto dedito all'uso della violenza e ad intimidazioni finalizzate a garantire il predominio territoriale del suo clan di appartenenza. La partecipazione ad entrambi i sodalizi criminosi, infatti, ha trovato adeguato conforto nelle propalazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] - la cui attendibilità è stata affermata in diversi provvedimenti giurisdizionali - e, soprattutto, di [OSCURATO:PERSONA], già intraneo al "clan Silenzio", posto al vertice di una piazza di spaccio, e, quindi, ritenuto attendibile sulla scorta di un puntuale e ricco narrato auto ed etero-accusatorio. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, infatti, le plurime azioni violente e minatorie poste in essere dal Morra, di cui ha riferito il Costabile, rappresenterebbero più che adeguati riscontri della partecipazione dell'indagato all'associazione di stampo mafioso, di cui ha, all'evidenza, condiviso finalità e modalità operative. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha chiamato in correità il Morra, indicandolo come partecipe: di un'azione intimidatoria realizzata in danno di [OSCURATO:PERSONA]; di un agguato ordito dai vertici del clan; di alcune azioni violente ed intimidatorie finalizzate ad allontanare i Savino dal c.d. "Bronx"; di un'azione ritorsiva posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ha, altresì, riferito della partecipazione del Morra alle azioni ritorsive realizzate nei confronti degli affiliati al "clan Formicola", al fine di garantire la supremazia del suo gruppo criminale sul territorio. Tutto ciò, peraltro, è risultato confortato dal contenuto di alcune conversazioni captate, dalle quali si evince la disponibilità dimostrata dal ricorrente all'agire violento, per punire coloro che non mostravano rispetto per il clan, in evidente adesione all'associazione camorristica e alle finalità di suo rafforzamento sul territorio. 3.4. Il compendio indiziario in tal maniera rappresentato, ed in particolare i contenuti dei diversi dialoghi captati, hanno, quindi, consentito di ritenere configurati, quale coerente e logica conseguenza, anche i gravi indizi di colpevolezza del reato fine di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14), precisandosi, nell'ordinanza impugnata, il ruolo paritario ricoperto dal Morra, rispetto ai suoi familiari posti al vertice del gruppo criminale, nell'espletamento di tutte le attività funzionali a mantenere attivo il settore criminale del traffico di droga gestito dal clan, principale fonte di profitto della stessa struttura criminale. E' stata, infatti, evidenziata la sua costante frequentazione dell'abitazione dei parenti ove si deteneva e si preparava la sostanza stupefacente, si decidevano le forniture e venivano effettuati i conteggi dei proventi scaturiti dall'attività delittuosa. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, quindi, gli indicati aspetti indiziari risultano direttamente evincibili dall'esame dei contenuti di plurime emergenze captative, e non solo dalla intercettata conversazione n. 70 del 15 marzo 2019, di cui è stata lamentata dal ricorrente, con la seconda doglianza, l'errata interpretazione dei contenuti riguardanti la sua presenza sui luoghi e la sua effettiva partecipazione ad essa. In ogni modo, deve ritenersi coerente e logica anche la modalità con cui il Tribunale del riesame ha analizzato i contenuti della suddetta conversazione, ritenendola, in modo logico, un eloquente riscontro non solo della ricorrenza del contestato reato fine, bensì anche della condivisione concreta da parte del Morra delle strategie del sodalizio criminoso sulla gestione dell'illecito commercio delle sostanze stupefacenti. 4. Parimenti non fondata, infine, è anche l'ultima censura dedotta dal ricorrente, concernente violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai capi 1) e 12) discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di tale aspetto, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal Morra si risolvano nella rappresentazione di errate valutazioni, generiche e di puro fatto, invero già adeguatamente vagliate dal Tribunale del riesame che, nel provvedimento impugnato, ha addotto argomentazioni del tutto congrue, ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, esplicando in modo compiuto le ragioni di sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. E' stato, in particolare, evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile: dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dal contributo da lui offerto all'esistenza e al rafforzamento della struttura criminale; dalla opzione delinquenziale da anni intrapresa dal prevenuto, a dimostrazione di un indole altamente trasgressiva; dalla disinvoltura e dimestichezza dimostrata dal Morra nel delinquere, manifestatasi anche con condotte violente, intimidatorie e ritorsive. 5. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 6. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M.