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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 11282/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per le SOCIETA' e la BORSA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

MARTINI 3 , presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 74/2019,depositata il 15 / 0 1/201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 74/2019, che ha rigettato l’opposizione da lui proposta contro la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 20033/2017, che aveva applicato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro

140.000. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Il 20 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La controricorrente ha aderito alla rinuncia.

L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.

Avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art.391 c.p.c. non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per le SOCIETA' e la BORSA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI 3 , presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 74/2019,depositata il 15 / 0 1/201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 74/2019, che ha rigettato l’opposizione da lui proposta contro la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 20033/2017, che aveva applicato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro 140.000. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Il 20 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La controricorrente ha aderito alla rinuncia. L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art.391 c.p.c. non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
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