CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 11282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per le SOCIETA' e la BORSA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI 3 , presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 74/2019,depositata il 15 / 0 1/201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 74/2019, che ha rigettato l’opposizione da lui proposta contro la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 20033/2017, che aveva applicato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro 140.000. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Il 20 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La controricorrente ha aderito alla rinuncia. L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art.391 c.p.c. non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione