CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 28233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 6 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ftorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia che ha rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente nell'ambito della procedura estradizione attivata dall'Autorità dell'Albania con l'emissione del provvedimento di cattura internazionale per i reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di partecipazione a gruppo organizzato e strutturato e reati da parte di organizzazioni criminali e gruppi criminali strutturati. Il ricorrente deduce, in primo luogo, la duplicazione almeno parziale dei procedimenti in quanto, per una parte della condotta, relativa alla cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di 10 kg. cocaina per un corrispettivo di 200.000 euro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (commesso in provincia di Bergamo tra marzo e novembre 2016) ed alla cessione ai medesimi, sempre in concorso con il medesimo Luli, di 2 .kg di cocaina, sequestrati dalla Polizia di Seriate il 25/1/2017, lo stesso è già stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. Sotto altro profilo, censura/inoltre, la sussistenza del peric:olo di fuga in quanto è attualmente detenuto in esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione comminata per le altre fattispecie ch cessione di sostanze stupefacenti (fine pena determinato al 2/1/2026); la sua condizione di latitanza in relazione al procedimento italiano va letta in relazione al fatto che, all'epoca / il ricorrente si trovava in Albania e che era in atto la crisi dovuta alla pandemia; che non si è opposto alla sua estradizione in Italia nonostante l'emissione di una sentenza di condanna; durante la detenzione ha tenuto un comportamento corretto; ha chiesto la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in quanto la cugina di primo grado è disponibile ad ospitarlo ed ha la possibilità di lavorare come tirocinante presso l'Unita di [OSCURATO:PERSONA] della Viabilità della Provincia di Bergamo. 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo della tardività del ricorso. In tema di estradizione, infatti, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve essere presentato nel termine di dieci giorni indicato dall'art. 311 cod. proc. pen., decorrente, in base al disposto dell'art.719 cod. proc. pen., dalla notificazione all'interessato o al difensore, successiva all'esecuzione, dell'avviso di deposito del provvedimento. (Sez. 6, n. 3172 del 01/12/2021, dep. 2022, Talmaci, Rv. 282754). Nel caso in esame, dunque, poiché detto avviso è stato notificato al ricorrente ed al suo difensore il 7 febbraio 2023, il ricorso, depositato il 22 febbraio 2023, deve considerarsi tardivo.I. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Consigliere