CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6844/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 157, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo, che la rappresenta d difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 27/2023 depositata il 10/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato: Il Tribunale di Siracusa, adito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. creditrice di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di mutuo ipotecario, ha accertato che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di lei erano i due figli. La Corte d’appello ha confermato la decisione. Essa ha rilevato essere circostanze incontroversa che i due figli avevano continuato a vivere nella casa familiare in comproprietà dei coniugi. Tale relazione con la cosa, diversamente da quella instaurata dal coniuge superstite, non era riconducibile al secondo comma dell’art. 540 c.c.: tale norma, infatti, riconosce i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare al coniuge superstite soltanto e non anche ai figli, rimasti a convivere con il genitore superstite dopo la morte dell’altro genitore. Secondo la corte d’appello, il fatto che i due figli avessero fatto decorrere inutilmente il termine accordato dal creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., non aveva alcuna rilevanza. L’actio interrogatoria, infatti, era stata esperita dopo il decorso del termine di tre mesi accordato al chiamato possessore per fare l’inventario. L’inutile decorso del termine accordato dal giudice non poteva quindi far venir meno l’acquisto della qualità ereditaria già verificatosi ai sensi dell’art.485 c.c. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] solo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 481, 485 e 549, comma 2, c.c. In presenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né nei confronti del coniuge, né nei confronti dei figli, rimasti a convivere con il primo nella casa già adibita a residenza della famiglia. In applicazione di tale principio, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere i che i chiamati alla successione della [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano fatto decorrere inutilmente il termine fatto accordare dal creditore ai sensi dell’art.481 c.c., avevano perduto il diritto di accettare l’eredità. Ritenuto che la causa presenta questione di diritto di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione: in particolare se la permanenza dei chiamati nella casa familiare, oggetto del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., d ia luogo a una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c.; che, pertanto, appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della r