CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17332/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1994 avverso la sentenza n. 9299/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma il 18 ottobre 2021; visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 24 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato ha proposto due ricorsi. Con il primo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, ha dedotto vizi della motivazione per avere la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, travisato le risultanze processuali, avendo ritenuto che colui il quale sottrasse il monile d'oro, si identificasse nell'imputato. Dalle dichiarazioni della persona offesa sarebbe emerso che il coimputato che aveva i tatuaggi, come in effetti ha il ricorrente, aveva solo rotto la portiera della macchina. Gli stessi coimputati avrebbero dichiarato che il ricorrente non avrebbe sottratto la catenina. 3. Con il secondo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'imputato per le lesioni personali, pur in assenza di una condotta violenta materiale, atteso che la persona offesa aveva dichiarato che l'uomo indicato nella foto con il numero 6, corrispondente all'imputato, aveva rubato la catena e rotto la maglietta; 3.2 violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato per la rapina, nonostante il proposito della sottrazione del bene fosse sorto dopo la violenza, esercitata sulla persona offesa. Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa sarebbero contraddittorie, atteso che ella non sarebbe stata in grado di collocare temporalmente l'accaduto né di attribuire con certezza la condotta tenuta da ciascuno degli imputati. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la contaminazione, derivante dalla ricerca e dall'acquisizione di informazioni da persone non meglio precisate, rilevante solo per i coimputati assolti e non anche per l'attuale ricorrente. Infine, essendo i coimputati stati assolti, si sarebbe dovuto escludere l'aggravante delle più persone riunite, con conseguente superamento del mero giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche; 3.3 violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata disattesa la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dell'indole violenta e prevaricatrice del ricorrente ma la gravità del fatto sarebbe stata affermata con motivazione apparente e l'indole violenta e prevaricatrice contrasterebbe con le dichiarazioni della persona offesa, che non avrebbe attribuito all'imputato alcuna condotta violenta di percosse o lesioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dalle censure afferenti l'affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati ascrittigli, articolate nel ricorso a firma dell'avv. D'Aloisi e nei primi due motivi del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha rimarcato che la persona offesa aveva narrato che, dopo un diverbio per motivi di viabilità, era stata inseguita e non solo aggredita fisicamente ma anche derubata di una catenina ad opera di tre ragazzi, tra cui vi era l'imputato, riconosciuto durante l'individuazione fotografica, eseguita presso il Commissariato di pubblica sicurezza il giorno successivo ai fatti e, dunque, quando era ancora vivo il ricordo. La menzionata Corte ha evidenziato che il racconto della persona offesa era specifico, coerente e privi di contraddizioni, mentre la ricerca e l'acquisizione di informazioni da persone non meglio precisate riguardava solo i coimputati del ricorrente, che sono stati assolti. Siffatta valutazione, operata dal Collegio del merito, sfugge ad ogni rilievo, dovendosi ricordare che questa Corte (Sez. 4, n. 10153 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278609 - 01) è ferma nel ritenere che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit" o a una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità. Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accuratamente vagliato le dichiarazioni della persona offesa, considerate, per l'appunto, attendibili, e a fronte di tale valutazione i rilievi del ricorrente tendono ad ottenerne una non consentita rivisitazione. 2.1 Deve precisarsi che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, al cospetto del racconto della persona offesa, delineante un contesto di violenza, non rileva quale dei tre ragazzi avesse materialmente aggredito la persona offesa, atteso che le modalità di svolgimento dei fatti rendono evidente la reciproca consapevolezza di ciascuno dei correi rispetto alla condotta altrui, così che il ricorrente risponde a titolo di concorso nel reato di lesioni personali. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Rv. 283648 - 01) ha già affermato che l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo. 2.2 Né rileva che l'imputato avesse o meno materialmente sottratto la catenina o che il proposito della sottrazione fosse sorto dopo la violenza fisica esercitata sulla persona offesa. Ciò in quanto - come osservato da questa Corte (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260 - 01), in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che - come nel caso in esame - fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. 2.3 Deve, poi, rilevarsi che la censura sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, contenuta anch'essa nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non è consentita. Nessun motivo in ordine al riconoscimento dell'aggravante in parola era stato formulato con l'atto di appello, ove era stato censurato soltanto il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Ne consegue che la doglianza non può essere sollevata per la prima volta in questa sede. Ad ogni modo, giova aggiungere che i coimputati del ricorrente sono stati assolti per non avere commesso il fatto, essendovi dubbi sul loro riconoscimento, ma dalla ricostruzione dei fatti, operata in modo conforme da entrambe le sentenze del merito, emerge che il ricorrente ha agito in concorso con altre due persone, presenti sul luogo e al momento della violenza esercitata. Posto che, al fine della sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non rileva l'identificazione dei concorrenti ma il numero di questi ultimi, risulta di tutta evidenza la manifesta infondatezza del motivo con cui il ricorrente ha censurato l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante sotto il profilo del dato numerico delle persone presenti. 3. Il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte territoriale - con valutazione insindacabile perché frutto di ragionamento logico e sorretta da adeguata motivazione (v. Sez. U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931) - ha negato la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione delle modalità della condotta (aggressione ad opera di tre persone nei confronti di un soggetto straniero) e dell'indole violenta e prevaricatrice dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], gravato da un precedente specifico per rapine e lesioni, commesso il 13 giugno 2013, e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con decreto, definitivo il 17 aprile 2019. 4. I ricorsi, quindi, sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria, equitativannente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore