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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25866/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la pena è stata determinata — dalle conformi sentenze di primo e di secondo grado — secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la pena è stata determinata — dalle conformi sentenze di primo e di secondo grado — secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Di P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris