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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 08573/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2372-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis 2022 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 519 Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1295/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 5998/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 29 luglio 2015, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento degli importi spettanti per l'illegittimità della trattenuta dei tre decimi della mercede operata in suo pregiudizio ex art. 23,

I. n. 354/1975 fino all'ottobre 1986 e per la mancata corresponsione della 13^ mensilità; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto decorsa la prescrizione del diritto stante l'inammissibilità della produzione dell'atto interruttivo tardivamente avendo a ciò provveduto solo con l'atto di appello; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pili, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 112, 115, 50 e 324 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale circa l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello per essere quella produzione imposta dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso, quale sviluppo degli argomenti trattati in primo grado e ivi considerati nella decisione; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2945, comma 2, c.c., 115 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 24 Cost., ripropone la stessa censura di cui al motivo che precede sotto il profilo dell'inconfigurabilità dell'inerzia per l'ininterrotto esercizio del diritto soggettivo dall'ottobre 2004 allorché il ricorrente dava corso all'azione giudiziaria per il conseguimento del medesimo bene della vita, definito poi con sentenza per incompetenza per materia in favore del Magistrato di sorveglianza, cui il ricorrente faceva seguire un regolamento di competenza, peraltro dichiarato inammissibile, come il ricorso per revocazione definito con sentenza del 17.9.2009, fino all'ottobre 2009 quando il ricorrente introduceva il giudizio qui in esame; che, rilevata l'infondatezza del secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente giudicato estinto il giudizio introdotto nell'ottobre 2004, derivandone la non i N `76CULAKIV ek;'efiltnrehnr riconducibilità al medesimo dell'effett-or pUTIEI della prescrizione, è a dirsi come, al contrario, meriti accoglimento il primo dei formulati motivi integrando la documentazione volta a comprovare l'intervenuta interruzione del decorso della prescrizione, che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile in quanto prodotta tardivamente in grado di appello, quella "prova nuova indispensabile" utile a superare le preclusioni istruttorie, identificabile, in base alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., SS.

UU., 4.5.2017, n. 10790) in "quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado"; che, pertanto, il primo motivo del ricorso va accolto, zr:LA31GrIE doZte r4eef;;Lr0 rigettato il secondo e cassata la sentenza impugnanrcon rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; - P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnate rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2022.

Il Presidente /i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2372-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis 2022 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 519 Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1295/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 5998/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 29 luglio 2015, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento degli importi spettanti per l'illegittimità della trattenuta dei tre decimi della mercede operata in suo pregiudizio ex art. 23, I. n. 354/1975 fino all'ottobre 1986 e per la mancata corresponsione della 13^ mensilità; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto decorsa la prescrizione del diritto stante l'inammissibilità della produzione dell'atto interruttivo tardivamente avendo a ciò provveduto solo con l'atto di appello; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pili, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 112, 115, 50 e 324 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale circa l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello per essere quella produzione imposta dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso, quale sviluppo degli argomenti trattati in primo grado e ivi considerati nella decisione; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2945, comma 2, c.c., 115 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 24 Cost., ripropone la stessa censura di cui al motivo che precede sotto il profilo dell'inconfigurabilità dell'inerzia per l'ininterrotto esercizio del diritto soggettivo dall'ottobre 2004 allorché il ricorrente dava corso all'azione giudiziaria per il conseguimento del medesimo bene della vita, definito poi con sentenza per incompetenza per materia in favore del Magistrato di sorveglianza, cui il ricorrente faceva seguire un regolamento di competenza, peraltro dichiarato inammissibile, come il ricorso per revocazione definito con sentenza del 17.9.2009, fino all'ottobre 2009 quando il ricorrente introduceva il giudizio qui in esame; che, rilevata l'infondatezza del secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente giudicato estinto il giudizio introdotto nell'ottobre 2004, derivandone la non i N `76CULAKIV ek;'efiltnrehnr riconducibilità al medesimo dell'effett-or pUTIEI della prescrizione, è a dirsi come, al contrario, meriti accoglimento il primo dei formulati motivi integrando la documentazione volta a comprovare l'intervenuta interruzione del decorso della prescrizione, che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile in quanto prodotta tardivamente in grado di appello, quella "prova nuova indispensabile" utile a superare le preclusioni istruttorie, identificabile, in base alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., SS. UU., 4.5.2017, n. 10790) in "quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado"; che, pertanto, il primo motivo del ricorso va accolto, zr:LA31GrIE doZte r4eef;;Lr0 rigettato il secondo e cassata la sentenza impugnanrcon rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; - P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnate rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2022. Il Presidente /i [OSCURATO:PERSONA]
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