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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40930/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli e aveva ridotto la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione ed € 2.200,00 di multa; Ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con unico motivo, la sentenza impugnata dà argomentata contezza della scelta di commisurare la pena base per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale stante la gravità e la particolare offensività della condotta (peraltro riducendola in ragione della giovane età); che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato - con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso - che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); a questo dato si aggiungono i precedenti penali (recenti o meno, poco conta) e l'assenza di segnali di resipiscenza; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli e aveva ridotto la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione ed € 2.200,00 di multa; Ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con unico motivo, la sentenza impugnata dà argomentata contezza della scelta di commisurare la pena base per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale stante la gravità e la particolare offensività della condotta (peraltro riducendola in ragione della giovane età); che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato - con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso - che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); a questo dato si aggiungono i precedenti penali (recenti o meno, poco conta) e l'assenza di segnali di resipiscenza; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre
Sentenza Cassazione n. 40930/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris