Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 10275/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ERMAL (CUI) 01F4POS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 aprile 2021, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 1° febbraio 2021 e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento previa trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen.

A ragione il giudice emittente ha, in sintesi, escluso, contrariamente alla tesi sviluppata dalla difesa, che la sopravvenienza del provvedimento esecutivo di applicazione della continuazione a reati le cui pene erano già esecuzione potesse determinare la reviviscenza della fase di sospensione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto. ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di un motivo unico con cui lamenta la violazione degli artt. 663 e 656, comma 4-bis e 4-quater, cod. proc. pen., in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e il corrispondente vizio di motivazione.

Premesso che l'istanza per l'applicazione del reato continuato era stata formulata prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, l'assunto, posto a base del provvedimento, secondo cui una volta legittimamente iniziato il procedimento di esecuzione, le vicende successive inerenti alla pena espianda non ne inficiano la legittimità e l'eseguibilità, è, secondo la difesa, fondato su una motivazione illogica, essendo invece molti i casi in cui il giudice dell'esecuzione ha titolo a incidere sul corso dell'esecuzione della pena: così quando, ad esempio, riconosce la continuazione fra reati le cui pene sono in esecuzione e adotta i provvedimenti conseguenti, ex art. 671 cod. proc. pen., oppure quando accerta l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 672 cod. proc. pen., venendo in tali casi a determinarsi vicende successive che inficiano la legittimità ed eseguibilità dell'ordine di esecuzione antecedente.

Applicando tale argomento al caso in esame, il ricorrente evidenzia che, per effetto dell'ordinanza applicativa della continuazione ai reati oggetto delle pene in esecuzione, l'entità dalla pena complessiva da espiare era stata individuata in quella di anni quattro, giorni ventiquattro di reclusione ed euro 30.100,00 di multa e, alla stregua di questo dato, il Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 80 e 81 cod. pen., avrebbe dovuto determinare la pena stessa, da porre alla base di un nuovo ordine di esecuzione, applicando l'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., con la corrispondente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per il provvedimento di sua competenza sulla liberazione anticipata spettante al condannato, onde evitare periodi di restrizione carceraria illegittima, come poi avrebbe potuto risultare dalla tardiva attivazione del Magistrato di sorveglianza: argomentazione che l'interpretazione di legittimità ha considerato estensibile a tutte le ipotesi di provvedimenti causalmente incidenti sulla carcerazione viziata da illegittimità.

Anche in questo caso, secondo la difesa, la pena posta a base dell'originario ordine di esecuzione avrebbe dovuto considerarsi illegittima, in quanto non rispondente alle norme sul concorso delle pene, sicché quell'ordine avrebbe dovuto essere revocato e sostituito da un altro ordine di esecuzione e in relazione tale ulteriore ordine avrebbe dovuto attivarsi il procedimento imposto dall'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, una volta rettamente emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione riferito a una pena la cui misura rendeva insussistenti i presupposti per l'applicazione del procedimento di cui all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., ordine restato peraltro ineseguito per la condizione di latitanza del condannato, il successivo riconoscimento del vincolo della continuazione fra alcuni dei reati oggetto delle sentenze cumulate non ne ha inficiato la legittimità, nemmeno l'art. 663 cod. proc. pen. stabilendo che, in tale evenienza, si debba revocare l'ordine di esecuzione con l'emanazione di un nuovo provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada quindi rigettata, posto che i cardini del ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione si rivelano, per la parte qui determinante, corretti.

2. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che l'ordine di esecuzione emesso il 1° febbraio 2021, attesa l'entità della pena, non aveva contemplato la previa procedura di cui all'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen., in quanto anche l'eventuale concessione della liberazione anticipata per il residuo semestre di carcerazione presofferta non avrebbe ridotto la pena espianda a un'entità tale da integrare i presupposti legittimanti la sospensione dell'ordine di carcerazione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, Ord. peri.

Assodato ciò, i giudici di sorveglianza hanno rilevato che, una volta legittimamente iniziato il procedimento di esecuzione, il sopravvenuto provvedimento di applicazione della continuazione fra alcuni dei reati il cui accertamento aveva determinato le corrispondenti pene nel provvedimento in questione, con la correlativa riduzione della pena complessiva, non poteva legittimare la regressione del procedimento stesso per compulsare il Magistrato di sorveglianza ai fini della sua determinazione sulla liberazione anticipata.

3. Posto ciò, si deve considerare che, secondo sedimentato e condiviso principio di diritto, l'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena - rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.: invero, la rideterminazione della pena comporta soltanto l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente - ricorrendone i presupposti - a seguito dell'istanza delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, Kennou, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, Arangio, Rv. 233441 - 01; Sez. 1, n. 2349 del 30/03/2000.

Esposito, Rv. 216086 - 01).

In effetti, la rideterminazione della pena, scaturita dall'applicazione della continuazione in tempo successivo all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva comporta semplicemente l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può agire in modo retrospettivo, nel senso di determinare la conseguenza dell'annullamento di un ordine di carcerazione, quante volte tale ordine sia stato legittimamente emesso.

In particolare, ove si tratti di condannato già detenuto in espiazione della pena, l'esecuzione della pena stessa può essere sospesa, sempre che ne ricorrano i presupposti, soltanto a seguito dell'istanza tesa al conseguimento delle misure alternative alla detenzione da presentarsi da parte dell'interessato alla competente Magistratura di sorveglianza.

Non dissimile è il caso in cui, legittimamente emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del condannato, tale provvedimento, validamente emesso, resti inattuato per fatto del destinatario, in particolare nel caso in cui il destinatario sia risultato irreperibile, si sia sottratto e si sottragga all'esecuzione (in parallelo, nell'ambito regolato dall'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., per l'irreperibile, al pari del latitante e dell'evaso, essendo soggetto che non ha, per definizione, conoscenza effettiva della sospensione, dal momento che pure l'avviso della sospensione gli è stato notificato secondo modalità che ne assicurano la mera conoscenza legale, non si ritiene doversi poi 4 LÌ contemplare la possibilità dell'attivazione del meccanismo rinnovativo della formalità prevista dalla norma ora citata: Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411 - 01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054 - 01).

Nella prospettiva ora disegnata, deve ritenersi conseguente la non suscettibilità - affermata dal giudice dell'esecuzione - del provvedimento applicativo della continuazione fra reati a determinare ex post la caducazione o, comunque, la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso: rispetto al momento dell'emissione dell'ordine, e non rispetto alla situazione sopravvenuta in virtù della rideterminazione della pena, occorreva e occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti il procedimento sospensivo di cui all'art. 656 cod. proc. pen. 3.1.

Effetto di questa puntualizzazione è che nemmeno la disciplina di cui all'art. 656, comma 4-bis cod. proc. pen. - introdotta, al pari dei susseguenti commi 4-ter e 4-quater, dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 10 luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 - appare invocata a ragione dal ricorrente.

L'art 656 cod. proc. pen., che fissa la base dello statuto regolatore dell'esecuzione delle pene detentive, stabilisce, al comma 4-bis, che, al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b (casi riferiti a coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'art. 54 Ord. pen., non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata, di guisa che il magistrato di sorveglianza provveda senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen.; ciò, con l'ulteriore precisazione che la disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen.

La funzione della previa verifica e quantificazione del diritto alla riduzione di pena scaturente dal riconoscimento della liberazione anticipata si identifica nella concretizzazione della possibilità di sganciare l'operatività della suddetta riduzione di pena dalla previa acquisizione da parte del condannato dello stato detentivo conseguente all'attuazione dell'ordine di esecuzione della pena: ciò, per far sì che il soggetto meritevole della liberazione anticipata in relazione alla detenzione pregressa possa vedersela riconoscere e possa fruire dei relativi effetti prima dell'inizio dell'esecuzione.L'introduzione di tale meccanismo, però, implica che comunque l'avvio e la definizione del subprocedimento volto alla previa verifica della sussistenza del diritto del condannato a vedere scomputata dall'entità della pena espianda il quantum corrispondente alla riduzione di essa determinata dalla liberazione anticipata a lui riconosciuta afferiscono alla fase genetica dell'ordine di esecuzione, di guisa che il pubblico ministero - quando, sulla scorta del calcolo virtuale, abbia ritenuto rilevante ai fini della configurazione dell'ordine di esecuzione il provvedimento del magistrato di sorveglianza e lo • abbia conseguentemente investito della determinazione sulla liberazione anticipata . spettante al condannato - deve emettere i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza, come stabilisce il comma 4-quater della norma in esame.

In questo senso non può obliterarsi che l'adempimento di cui all'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen. va effettuato "prima di emettere l'ordine di esecuzione": sicché, una volta legittimamente emesso il suddetto ordine, se lo stesso resta valido anche dopo la modificazione dell'entità della pena per fatti sopravvenuti, ciò, se determina l'ovvio, corrispondente aggiornamento dell'oggetto dell'esecuzione, non legittima la ripetizione della fase antecedente all'emissione dell'ordine.

3.2. Non somministra elementi di segno contrario l'orientamento ermeneutico, segnalato dal ricorrente, che riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione determinata da un erroneo calcolo della pena detentiva posto a base dell'ordine di esecuzione.

Sul tema, posti gli obblighi che il già richiamato art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., fissa per il pubblico ministero nello svolgimento degli adempimenti propedeutici all'emissione dell'ordine di esecuzione, circa la verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, nonché circa la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata, si è ritenuto - in modo del tutto condivisibile - che la segnalazione da parte del soggetto esecutato, per il tramite del suo difensore, al pubblico ministero dell'errore di calcolo compiuto nell'individuare la pena detentiva da eseguirsi, con effetti rilevanti sul computo della liberazione anticipato spettante al condannato, costituisca fatto idoneo a imporre a pubblico ministero di attivarsi tempestivamente presso il competente magistrato di sorveglianza, di guisa che, ove tale attivazione non si verifichi, la circostanza può avere rilevanza causale in ordine alla corrispondente protrazione del periodo di restrizione carceraria, con conseguente insorgenza del diritto al ristoro ex art. 314 cod. proc. pen.

Si è, perciò, affermato che il tardivo riconoscimento della liberazione (d! anticipata per l'omessa trasmissione da parte del pubblico ministero degli atti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271157 - 01).

Nella stessa prospettiva, si è, per altro verso, precisato che l'esecuzione di un ordine di carcerazione illegittimo, perché relativo a una pena già estinta per decorso del tempo, determina l'ingiustizia della detenzione sofferta e, dunque, la configurabilità del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 5917 del 17/10/2018, dep. 2019, Sabatini, Rv. 275123 - 01).

Il presupposto di questi e di altri arresti non contrasta con l'approdo raggiunto dal giudice dell'esecuzione nel presente caso, in quanto appare assunto del tutto coerente che, ove l'ordine di esecuzione contenga - per le ragioni giuridiche evidenziate nelle richiamate fattispecie o per altre ragioni ancora - un vizio genetico e tale vizio venga poi accertato, se ne traggano tutte le conseguenze che l'ordinamento stabilisce, in punto di caducazione o modifica dell'ordine e in punto di riparazione, nei limiti in cui essa risulti ammessa, del pregiudizio arrecato con il provvedimento invalido al condannato.

Tali fattispecie, tuttavia, non possono essere assimilate all'ipotesi, adeguatamente illustrata e trattata nel provvedimento impugnato, nella quale l'ordine di esecuzione risulti emesso in modo legittimo e riceva la sua conseguente attuazione, mentre successivamente sopravvenga un provvedimento determinativo della modifica dell'entità della pena detentiva da eseguirsi.

3.3. Con riferimento alla fase dell'emissione dell'ordine di esecuzione, del resto, il compito del pubblico ministero si svolge secondo il solo criterio della doverosità, senza spazio alcuno per la discrezionalità, anche in ragione del rilievo che le ipotesi di sospensione dell'esecuzione di pene detentive, ai sensi dell'art. 656 cod. prfoc. pen., sono tassativamente previste (Sez. 5, n. 30031 del 09/06/2003, Raccanello, Rv. 226381 - 01), per cui nemmeno spetta al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione (Sez. 1, n. 14331 del 20/12/2012, dep. 2013, Rammeh, Rv. 255925 - 01).

Questa puntualizzazione circa la natura della funzione svolta dal pubblico ministero nell'emissione dell'ordine di esecuzione riservata alle sue attribuzioni corrobora la conclusione che, una volta esaurita la corrispondente fase con l'adozione del provvedimento esecutivo, all'esito di un iter valido e non viziato, gli aggiornamenti che - per ragioni sopravvenute - debbano essere apportati al computo della pena in esso fissata non determinano la vanificazione dell'intero iter propedeutico e, quindi, non ne autorizzano la reiterazione.

3.3. Naturalmente, la riduzione della pena conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato dispiega immediatamente la sua efficacia e va resa nota mediante la comunicazione da farsi agli organi competenti e alla parte affinché l'esecuzione si conformi alla nuova pena.

Anch'essa, però, siccome dipende da un fatto giuridico sopravvenuto, non si profila idonea a influire sulla fase, relativa alla disposizione della sospensione dell'esecuzione, consumatasi necessariamente con l'avvenuta emissione dell'ordine.

Pertanto, nel caso qui trattato, la modificazione in me/ius dell'entità della pena ha generato tutti gli effetti giuridici che - sotto il profilo della sua quantità complessiva e sotto il profilo dell'identificazione dei singoli componenti della stessa scaturiti dall'applicazione della continuazione - il provvedimento ha prodotti, ma essa non ha determinato anche la possibilità della riedizione della - esaurita - fase antecedente all'emissione dell'ordine, ormai in corso di esecuzione.

Sotto questo, non superabile profilo, il motivo che sostanzia l'impugnazione è da considerarsi, in definitiva, privo di fondamento.

4. Corollario di queste considerazioni è il rigetto del ricorso.

Seg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ERMAL (CUI) 01F4POS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 aprile 2021, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 1° febbraio 2021 e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento previa trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen. A ragione il giudice emittente ha, in sintesi, escluso, contrariamente alla tesi sviluppata dalla difesa, che la sopravvenienza del provvedimento esecutivo di applicazione della continuazione a reati le cui pene erano già esecuzione potesse determinare la reviviscenza della fase di sospensione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto. ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di un motivo unico con cui lamenta la violazione degli artt. 663 e 656, comma 4-bis e 4-quater, cod. proc. pen., in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e il corrispondente vizio di motivazione. Premesso che l'istanza per l'applicazione del reato continuato era stata formulata prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, l'assunto, posto a base del provvedimento, secondo cui una volta legittimamente iniziato il procedimento di esecuzione, le vicende successive inerenti alla pena espianda non ne inficiano la legittimità e l'eseguibilità, è, secondo la difesa, fondato su una motivazione illogica, essendo invece molti i casi in cui il giudice dell'esecuzione ha titolo a incidere sul corso dell'esecuzione della pena: così quando, ad esempio, riconosce la continuazione fra reati le cui pene sono in esecuzione e adotta i provvedimenti conseguenti, ex art. 671 cod. proc. pen., oppure quando accerta l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 672 cod. proc. pen., venendo in tali casi a determinarsi vicende successive che inficiano la legittimità ed eseguibilità dell'ordine di esecuzione antecedente. Applicando tale argomento al caso in esame, il ricorrente evidenzia che, per effetto dell'ordinanza applicativa della continuazione ai reati oggetto delle pene in esecuzione, l'entità dalla pena complessiva da espiare era stata individuata in quella di anni quattro, giorni ventiquattro di reclusione ed euro 30.100,00 di multa e, alla stregua di questo dato, il Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 80 e 81 cod. pen., avrebbe dovuto determinare la pena stessa, da porre alla base di un nuovo ordine di esecuzione, applicando l'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., con la corrispondente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per il provvedimento di sua competenza sulla liberazione anticipata spettante al condannato, onde evitare periodi di restrizione carceraria illegittima, come poi avrebbe potuto risultare dalla tardiva attivazione del Magistrato di sorveglianza: argomentazione che l'interpretazione di legittimità ha considerato estensibile a tutte le ipotesi di provvedimenti causalmente incidenti sulla carcerazione viziata da illegittimità. Anche in questo caso, secondo la difesa, la pena posta a base dell'originario ordine di esecuzione avrebbe dovuto considerarsi illegittima, in quanto non rispondente alle norme sul concorso delle pene, sicché quell'ordine avrebbe dovuto essere revocato e sostituito da un altro ordine di esecuzione e in relazione tale ulteriore ordine avrebbe dovuto attivarsi il procedimento imposto dall'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, una volta rettamente emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione riferito a una pena la cui misura rendeva insussistenti i presupposti per l'applicazione del procedimento di cui all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., ordine restato peraltro ineseguito per la condizione di latitanza del condannato, il successivo riconoscimento del vincolo della continuazione fra alcuni dei reati oggetto delle sentenze cumulate non ne ha inficiato la legittimità, nemmeno l'art. 663 cod. proc. pen. stabilendo che, in tale evenienza, si debba revocare l'ordine di esecuzione con l'emanazione di un nuovo provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada quindi rigettata, posto che i cardini del ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione si rivelano, per la parte qui determinante, corretti. 2. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che l'ordine di esecuzione emesso il 1° febbraio 2021, attesa l'entità della pena, non aveva contemplato la previa procedura di cui all'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen., in quanto anche l'eventuale concessione della liberazione anticipata per il residuo semestre di carcerazione presofferta non avrebbe ridotto la pena espianda a un'entità tale da integrare i presupposti legittimanti la sospensione dell'ordine di carcerazione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, Ord. peri. Assodato ciò, i giudici di sorveglianza hanno rilevato che, una volta legittimamente iniziato il procedimento di esecuzione, il sopravvenuto provvedimento di applicazione della continuazione fra alcuni dei reati il cui accertamento aveva determinato le corrispondenti pene nel provvedimento in questione, con la correlativa riduzione della pena complessiva, non poteva legittimare la regressione del procedimento stesso per compulsare il Magistrato di sorveglianza ai fini della sua determinazione sulla liberazione anticipata. 3. Posto ciò, si deve considerare che, secondo sedimentato e condiviso principio di diritto, l'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena - rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.: invero, la rideterminazione della pena comporta soltanto l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente - ricorrendone i presupposti - a seguito dell'istanza delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, Kennou, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, Arangio, Rv. 233441 - 01; Sez. 1, n. 2349 del 30/03/2000. Esposito, Rv. 216086 - 01). In effetti, la rideterminazione della pena, scaturita dall'applicazione della continuazione in tempo successivo all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva comporta semplicemente l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può agire in modo retrospettivo, nel senso di determinare la conseguenza dell'annullamento di un ordine di carcerazione, quante volte tale ordine sia stato legittimamente emesso. In particolare, ove si tratti di condannato già detenuto in espiazione della pena, l'esecuzione della pena stessa può essere sospesa, sempre che ne ricorrano i presupposti, soltanto a seguito dell'istanza tesa al conseguimento delle misure alternative alla detenzione da presentarsi da parte dell'interessato alla competente Magistratura di sorveglianza. Non dissimile è il caso in cui, legittimamente emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del condannato, tale provvedimento, validamente emesso, resti inattuato per fatto del destinatario, in particolare nel caso in cui il destinatario sia risultato irreperibile, si sia sottratto e si sottragga all'esecuzione (in parallelo, nell'ambito regolato dall'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., per l'irreperibile, al pari del latitante e dell'evaso, essendo soggetto che non ha, per definizione, conoscenza effettiva della sospensione, dal momento che pure l'avviso della sospensione gli è stato notificato secondo modalità che ne assicurano la mera conoscenza legale, non si ritiene doversi poi 4 LÌ contemplare la possibilità dell'attivazione del meccanismo rinnovativo della formalità prevista dalla norma ora citata: Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411 - 01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054 - 01). Nella prospettiva ora disegnata, deve ritenersi conseguente la non suscettibilità - affermata dal giudice dell'esecuzione - del provvedimento applicativo della continuazione fra reati a determinare ex post la caducazione o, comunque, la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso: rispetto al momento dell'emissione dell'ordine, e non rispetto alla situazione sopravvenuta in virtù della rideterminazione della pena, occorreva e occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti il procedimento sospensivo di cui all'art. 656 cod. proc. pen. 3.1. Effetto di questa puntualizzazione è che nemmeno la disciplina di cui all'art. 656, comma 4-bis cod. proc. pen. - introdotta, al pari dei susseguenti commi 4-ter e 4-quater, dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 10 luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 - appare invocata a ragione dal ricorrente. L'art 656 cod. proc. pen., che fissa la base dello statuto regolatore dell'esecuzione delle pene detentive, stabilisce, al comma 4-bis, che, al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b (casi riferiti a coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'art. 54 Ord. pen., non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata, di guisa che il magistrato di sorveglianza provveda senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen.; ciò, con l'ulteriore precisazione che la disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen. La funzione della previa verifica e quantificazione del diritto alla riduzione di pena scaturente dal riconoscimento della liberazione anticipata si identifica nella concretizzazione della possibilità di sganciare l'operatività della suddetta riduzione di pena dalla previa acquisizione da parte del condannato dello stato detentivo conseguente all'attuazione dell'ordine di esecuzione della pena: ciò, per far sì che il soggetto meritevole della liberazione anticipata in relazione alla detenzione pregressa possa vedersela riconoscere e possa fruire dei relativi effetti prima dell'inizio dell'esecuzione.L'introduzione di tale meccanismo, però, implica che comunque l'avvio e la definizione del subprocedimento volto alla previa verifica della sussistenza del diritto del condannato a vedere scomputata dall'entità della pena espianda il quantum corrispondente alla riduzione di essa determinata dalla liberazione anticipata a lui riconosciuta afferiscono alla fase genetica dell'ordine di esecuzione, di guisa che il pubblico ministero - quando, sulla scorta del calcolo virtuale, abbia ritenuto rilevante ai fini della configurazione dell'ordine di esecuzione il provvedimento del magistrato di sorveglianza e lo • abbia conseguentemente investito della determinazione sulla liberazione anticipata . spettante al condannato - deve emettere i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza, come stabilisce il comma 4-quater della norma in esame. In questo senso non può obliterarsi che l'adempimento di cui all'art. 656, comma 4-bis, Ord. pen. va effettuato "prima di emettere l'ordine di esecuzione": sicché, una volta legittimamente emesso il suddetto ordine, se lo stesso resta valido anche dopo la modificazione dell'entità della pena per fatti sopravvenuti, ciò, se determina l'ovvio, corrispondente aggiornamento dell'oggetto dell'esecuzione, non legittima la ripetizione della fase antecedente all'emissione dell'ordine. 3.2. Non somministra elementi di segno contrario l'orientamento ermeneutico, segnalato dal ricorrente, che riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione determinata da un erroneo calcolo della pena detentiva posto a base dell'ordine di esecuzione. Sul tema, posti gli obblighi che il già richiamato art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., fissa per il pubblico ministero nello svolgimento degli adempimenti propedeutici all'emissione dell'ordine di esecuzione, circa la verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, nonché circa la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata, si è ritenuto - in modo del tutto condivisibile - che la segnalazione da parte del soggetto esecutato, per il tramite del suo difensore, al pubblico ministero dell'errore di calcolo compiuto nell'individuare la pena detentiva da eseguirsi, con effetti rilevanti sul computo della liberazione anticipato spettante al condannato, costituisca fatto idoneo a imporre a pubblico ministero di attivarsi tempestivamente presso il competente magistrato di sorveglianza, di guisa che, ove tale attivazione non si verifichi, la circostanza può avere rilevanza causale in ordine alla corrispondente protrazione del periodo di restrizione carceraria, con conseguente insorgenza del diritto al ristoro ex art. 314 cod. proc. pen. Si è, perciò, affermato che il tardivo riconoscimento della liberazione (d! anticipata per l'omessa trasmissione da parte del pubblico ministero degli atti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271157 - 01). Nella stessa prospettiva, si è, per altro verso, precisato che l'esecuzione di un ordine di carcerazione illegittimo, perché relativo a una pena già estinta per decorso del tempo, determina l'ingiustizia della detenzione sofferta e, dunque, la configurabilità del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 5917 del 17/10/2018, dep. 2019, Sabatini, Rv. 275123 - 01). Il presupposto di questi e di altri arresti non contrasta con l'approdo raggiunto dal giudice dell'esecuzione nel presente caso, in quanto appare assunto del tutto coerente che, ove l'ordine di esecuzione contenga - per le ragioni giuridiche evidenziate nelle richiamate fattispecie o per altre ragioni ancora - un vizio genetico e tale vizio venga poi accertato, se ne traggano tutte le conseguenze che l'ordinamento stabilisce, in punto di caducazione o modifica dell'ordine e in punto di riparazione, nei limiti in cui essa risulti ammessa, del pregiudizio arrecato con il provvedimento invalido al condannato. Tali fattispecie, tuttavia, non possono essere assimilate all'ipotesi, adeguatamente illustrata e trattata nel provvedimento impugnato, nella quale l'ordine di esecuzione risulti emesso in modo legittimo e riceva la sua conseguente attuazione, mentre successivamente sopravvenga un provvedimento determinativo della modifica dell'entità della pena detentiva da eseguirsi. 3.3. Con riferimento alla fase dell'emissione dell'ordine di esecuzione, del resto, il compito del pubblico ministero si svolge secondo il solo criterio della doverosità, senza spazio alcuno per la discrezionalità, anche in ragione del rilievo che le ipotesi di sospensione dell'esecuzione di pene detentive, ai sensi dell'art. 656 cod. prfoc. pen., sono tassativamente previste (Sez. 5, n. 30031 del 09/06/2003, Raccanello, Rv. 226381 - 01), per cui nemmeno spetta al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione (Sez. 1, n. 14331 del 20/12/2012, dep. 2013, Rammeh, Rv. 255925 - 01). Questa puntualizzazione circa la natura della funzione svolta dal pubblico ministero nell'emissione dell'ordine di esecuzione riservata alle sue attribuzioni corrobora la conclusione che, una volta esaurita la corrispondente fase con l'adozione del provvedimento esecutivo, all'esito di un iter valido e non viziato, gli aggiornamenti che - per ragioni sopravvenute - debbano essere apportati al computo della pena in esso fissata non determinano la vanificazione dell'intero iter propedeutico e, quindi, non ne autorizzano la reiterazione. 3.3. Naturalmente, la riduzione della pena conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato dispiega immediatamente la sua efficacia e va resa nota mediante la comunicazione da farsi agli organi competenti e alla parte affinché l'esecuzione si conformi alla nuova pena. Anch'essa, però, siccome dipende da un fatto giuridico sopravvenuto, non si profila idonea a influire sulla fase, relativa alla disposizione della sospensione dell'esecuzione, consumatasi necessariamente con l'avvenuta emissione dell'ordine. Pertanto, nel caso qui trattato, la modificazione in me/ius dell'entità della pena ha generato tutti gli effetti giuridici che - sotto il profilo della sua quantità complessiva e sotto il profilo dell'identificazione dei singoli componenti della stessa scaturiti dall'applicazione della continuazione - il provvedimento ha prodotti, ma essa non ha determinato anche la possibilità della riedizione della - esaurita - fase antecedente all'emissione dell'ordine, ormai in corso di esecuzione. Sotto questo, non superabile profilo, il motivo che sostanzia l'impugnazione è da considerarsi, in definitiva, privo di fondamento. 4. Corollario di queste considerazioni è il rigetto del ricorso. Seg
Sentenza Cassazione n. 10275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris