CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e rideterminando la pena. Considerato: - che il primo motivo, con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie (cfr. pag. 1, penultimo capoverso della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta aggravante, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale conformata al principio di diritto secondo il quale il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione, come nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660), ed essendo, comunque, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze insindacabili nel giudizio di legittimità ove, come nel caso di specie (pag. 2 della sentenza impugnata), sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023