CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30365/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1814/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Lucia, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie, 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 3248/2017, depositata il 5 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. TKQ012E00543/2015 nascente da due verifiche eseguite nei confronti della società “Mondo conf ezioni s.r.l.”, una di carattere generale,l’altra inerente alle indagini finanziarie, dalle cui risultanze venivaaccertato, per l’anno d’imposta 2010, un reddito d’impresa di euro 456.560 , 00 , oltre a ulteriori recuperi in tema di IRAP, IVA e ritenute. Con seguentemente , veniva emesso l’avviso di accertamento impugnato con il quale si presumeva ladistribuzione in favore del socio degli utili accertati, i qualiconcorrevano a formare il reddito della contribuente limitatamente al 49,72% del loro ammontare, per l’importo di euro 227.001 , 63 a titolo di reddito di capitale. Si costituiva l’Ufficio rappresentando, in via preliminare, l'opportunità di riunire il processo con quello che aveva a oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e ribadendo l’infondatezza dei motivi di ricorso. In seguito,l’Ufficio depositava memorie con richiesta di parziale cessata materia del contendere facendo riferimento a un provvedimento di autotutela parziale,con cui il reddito accertato nei confronti della stessa veniva ricondotto da euro 456.560,00 a euro 335.406,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 117/02/16, depositata in data 8 febbraio 2016, ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere mentre, per il resto, ha accolto il ricorso. 2. –Avverso la sentenza interponeva appello l’Ufficio. Resisteva in giudizio la contribuente chiedendo il rigetto dell’atto di appello. Con sentenza n. 3248/2017, depositata i l 5 giugno 2017 , la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello. 3. –L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. L'amministrazione ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con modif. in legge 17 dicembre 2018, n. 136), presentata dal contribuente presso l'Agenzia delle entrate. Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018, e l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato - con memoria illustrativa - che l'istanza di definizione agevolata è risultata regolare e che nulla osta all'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA], dunque, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti ch