CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2021
Cassazione n. 01140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepiite le conclusioni del PG t2.-e1244-, 014., (1..tgi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Col decreto impugnato, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione III penale, Misure di prevenzione, in data 19-3- 2021 (depositato il 23-3-2021), veniva disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FOLLA l'esecuzione della misura di prevenzione personale della [OSCURATO:PERSONA] di P.S. applicata con provvedimento del 18/7/2018, essendo terminato il periodo di espiazione della pena durante il quale la misura di prevenzione era rimasta sospesa. 2.Avverso tale decreto ricorre per cassazione il Folla, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 comma I lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 14 comma 2-ter d.lgs. 159/2011; si assume in particolare che il tribunale avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione della pericolosità del Folla e non limitarsi a rilevare che la durata della espiazione della pena era stata inferiore ai due anni previsti dalla disposizione normativa, tenuto conto dell'ulteriore periodo detentivo trascorso in esecuzione di misura cautelare custodia le. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va qualificato come appello, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, del codice di rito. Ed invero, il provvedimento impugnato non è direttamente ricorribile in Cassazione né ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, né per saltum, non ricorrendo una espressa previsione di legge in tal senso ( v. ad es. art. 569, comma 1, cod. proc. pen.; art. 311, comma 2, cod. proc. pen.). Come ha già avuto modo di affermare questa Corte con argomenti qui condivisi, avverso il provvedimento che conferma l'eseguibilità di una misura personale di prevenzione, rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile il ricorso per cassazione ma l'appello ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente l'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è fissato dall'art. 11 del D. Lgs. citato ( cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 24028 del 15/07/2020 Rv. 279569 — 01; Sez. 1, Sentenza n. 24402 del 09/04/2015, Rv. 263610 — 01). La decisione impugnata, in tutta evidenza, non è decisione "applicativa" della misura di prevenzione personale ma può essere equiparata - per analogia di contenuti - ad una decisione afferente l'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime va ritenuto normativamente regolato dall'art. 11 del D. Lgs. 159 del 2011. Il regime giuridico relativo alla impugnazione di tale provvedimento non può pertanto rinvenirsi nella disciplina dell'art. 666 c.p.p., (con esperibilità del solo ricorso per cassazione ai sensi del comma 6 di tale norma) non trattandosi di un incidente di esecuzione in senso proprio. In effetti, le norme del codice di procedura penale sono applicabili al procedimento applicativo delle misure di prevenzione solo in quanto espressamente richiamate nella legge regolatrice, attualmente rappresentata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, o da sue norme integrative (è il caso della Legge di Stabilità n. 228 del 2012 nella parte in cui regolamenta con le forme dell'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., la procedura di verifica della buona fede dei terzi creditori). Da ciò deriva — come ampiamente già spiegato nelle pronunce suindicate - che anche lì dove risulti applicabile il nuovo corpus normativo (D.Lgs. n. 159 del 2011) tale tipologia di decisioni non possono ritenersi regolate dall'art. 666 c.p.p.. In detto nuovo testo normativo vi è infatti un generico riferimento, quanto al procedimento di primo grado, alla applicabilità (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p. (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 9), ma in realtà tale norma viene richiamata quale modello di riferimento della fase "cognitiva" del procedimento e non per quanto riguarda la fase esecutiva (fase esecutiva che ricorre certamente anche nel caso della verifica dell'attualità della pericolosità svolta di ufficio, ai sensi dell'art. 14 comma 2 ter, D.Lgs. cit., propedeutica alla esecuzione di misura già applicata); né a diversa conclusione potrebbe indurre il richiamo contenuto nell'art. 14 testè citato all'art. 7 del medesimo d.lgs., operato con esclusivo riferimento al procedimento da seguire. Non può dirsi dunque di per sè richiamata la applicabilità delle norme in tema di esecuzione contenute nel codice di rito penale anche perché - con argomento decisivo - la fase della esecuzione delle misure di prevenzione personali ha caratteristiche del tutto peculiari, delineate normativamente proprio dal D.Lgs. n. 159, art. 11. Discende che avverso il provvedimento del tribunale che si sia espresso — su richiesta o di ufficio — al termine della carcerazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto, detenuto per espiazione pena, non è esperibile ricorso per cassazione ( né questo potrebbe ritenersi ammissibile in via immediata ex art. 569 cod. proc. pen., non rivestendo quel provvedimento natura di sentenza ). Tale interpretazione, peraltro, garantisce il doppio grado di giurisdizione di merito su questioni che ben possono involgere l'esame di aspetti anche in fatto. Quindi, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e per il principio di conservazione dell'atto di impugnazione, il proposto ricorso va qualificato come appello ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso in cassazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio. Cos