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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01540/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31394/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59 , difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 16/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimato - e contro N. 31934/21R.G.

ENELs.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 3813 /20 20 e pubblicata in data 10.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23 . 11 .2023 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l’appello di Terna –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. del l ’ 1 . 2 .201 2 ( che aveva a sua volta rigettatola domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dalla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad un incendio avvenuto il 22.3.1997, divampato sul piazzale dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]., allora in bonis), ed era stata pure dichiarata l’inammissibilità della domanda surrogatoria proposta da esso Actis, per sopravvenuta mancanza d’interesse ad agire; - h a resistito con controricorso Terna – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che ha anche depositato memoria, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380-bisc.p.c; - a i sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; Considerato che: N. 31934/21R.G. - prima dell ’ adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite; - la controricorrent e ha dichiarato di non accettare la rinunzia al ricorso , sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell ’ art. 391 c.p.c., le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso dellespese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020); - nulla va disposto nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità, che liquida in favore di Terna – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31394/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59 , difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 16/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimato - e contro N. 31934/21R.G. ENELs.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 3813 /20 20 e pubblicata in data 10.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23 . 11 .2023 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l’appello di Terna –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. del l ’ 1 . 2 .201 2 ( che aveva a sua volta rigettatola domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dalla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad un incendio avvenuto il 22.3.1997, divampato sul piazzale dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]., allora in bonis), ed era stata pure dichiarata l’inammissibilità della domanda surrogatoria proposta da esso Actis, per sopravvenuta mancanza d’interesse ad agire; - h a resistito con controricorso Terna – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che ha anche depositato memoria, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380-bisc.p.c; - a i sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; Considerato che: N. 31934/21R.G. - prima dell ’ adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite; - la controricorrent e ha dichiarato di non accettare la rinunzia al ricorso , sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell ’ art. 391 c.p.c., le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso dellespese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020); - nulla va disposto nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità, che liquida in favore di Terna – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella came
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