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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 29981/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17943-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 101/2022; [OSCURATO:PERSONA] disciplinare per giustificato motivo soggettivo R.G.N.17943/2022 Cron.

Rep.

Ud.24/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del reclamo principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 157/2022 (che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aveva condannato la convenuta a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro e a pagargli indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro nei limiti di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali) e respinto, invece, il reclamo incidentale del lavoratore, aveva respinto le domande proposte con il ricorso introduttivo.

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. Ha resistito l’intimata con controricorso.

CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale uno dei difensori dell’originario ricorrente, con atto depositato telematicamente il 23.4.2024, ha comunicato che la controversia era stata conciliata come da analogo verbale sottoscritto in data 25.3.2024, che prevedeva anche la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e l’accettazione di tale rinuncia da parte della società controricorrente, a spese compensate;

1.1. più in particolare, all’atto depositato sono allegati il certificato di morte rilasciato dal Comune di Susa in data 21.8.2023, dal quale risulta che l’originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Susa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in data, quindi, successiva alla notifica del ricorso per cassazione) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 11.9.2023 a firme autenticate delle suddette rinuncianti, che comprova la loro qualità eredi del defunto ricorrente; è altresì allegata copia del cennato verbale di conciliazione che risulta sottoscritto dalle suddette appunto quali eredi del lavoratore deceduto e dal presidente del consiglio di amministrazione della società controricorrente, oltre che dai rispettivi difensori;

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;

3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nell'A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17943-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 101/2022; [OSCURATO:PERSONA] disciplinare per giustificato motivo soggettivo R.G.N.17943/2022 Cron. Rep. Ud.24/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del reclamo principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 157/2022 (che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aveva condannato la convenuta a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro e a pagargli indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro nei limiti di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali) e respinto, invece, il reclamo incidentale del lavoratore, aveva respinto le domande proposte con il ricorso introduttivo. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. Ha resistito l’intimata con controricorso. CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale uno dei difensori dell’originario ricorrente, con atto depositato telematicamente il 23.4.2024, ha comunicato che la controversia era stata conciliata come da analogo verbale sottoscritto in data 25.3.2024, che prevedeva anche la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e l’accettazione di tale rinuncia da parte della società controricorrente, a spese compensate; 1.1. più in particolare, all’atto depositato sono allegati il certificato di morte rilasciato dal Comune di Susa in data 21.8.2023, dal quale risulta che l’originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Susa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in data, quindi, successiva alla notifica del ricorso per cassazione) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 11.9.2023 a firme autenticate delle suddette rinuncianti, che comprova la loro qualità eredi del defunto ricorrente; è altresì allegata copia del cennato verbale di conciliazione che risulta sottoscritto dalle suddette appunto quali eredi del lavoratore deceduto e dal presidente del consiglio di amministrazione della società controricorrente, oltre che dai rispettivi difensori; 2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; 3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'A
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