CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del 17/02/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina (due reati), tentata rapina e lesione personale aggravata; Ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della richiesta attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. - è inammissibile atteso che, con esso, il ricorrente insiste nel reiterare la richiesta di applicazione della predetta attenuante, contestando, ancorché privo di specifiche competenze tecniche, le conclusioni del perito nominato dal G.i.p. dott. [OSCURATO:PERSONA] (formulate sulla base sia della documentazione medica in atti sia della visita del periziando), le quali, motivatamente e logicamente condivise dalla Corte d'appello di Napoli n anche in ragione della natura e della modalità delle condotte ascritte all'imputato nonché della sua storia clinica, avevano evidenziato come il Russo fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti, escludendo anche espressamente che, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo di ricorso, l'imputato versasse in una condizione psicotica; Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché «[q]uanto esposto [in relazione al primo motivo] dovrebbe quantomeno essere persuasivo ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva» - è inammissibile atteso che, posto che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01) hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale si deve senz'altro ritenere quella resa dalla Corte d'appello di Napoli, là dove essa ha evidenziato come la soluzione dell'equivalenza si giustificasse alla luce del dato della commissione, da parte dell'imputato, di più delitti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell