CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente oq, ORDINANZA sul ricorso 48-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA n. 1888/2016 DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale, su domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelli Primo, Bruna, Bertilla, Carolina e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Primo, aveva dichiarato la simulazione dei Te- ? contratti di compravendita stipulati da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'attrice, con la nuora [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La corte, in particolare, a fronte della vaghezza e della genericità delle deposizioni testimoniali sugli asseriti prestiti ricevuti dall'acquirente e della mancanza di prova del pagamento del prezzo, non essendo credibile che "il passaggio di somme di denaro così importanti ... possa essere avvenuto senza alcuna traccia documentale", ha ritenuto che i contratti impugnati dall'attrice non erano, in realtà, vere e proprie compravendite e che, essendo simulati„ tali contratti dovevano essere considerati tra le parti tamquam non essent. 1.3. La corte, infine, in ragione della preponderante soccombenza degli appellanti, li ha condannati al pagamento delle spese processuali, liquidandole nella misura minima "stante la non difficoltà delle questioni trattate". 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/12/2016, hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso è inammissibile. 3.2. Il ricorso è stato, infatti, notificato a mezzo del servizio postale ma gli atti del giudizio di legittimità non contengono gli avvisi di ricevimento che ne attestino la consegna ai rispettivi destinatari, né tali avvisi risultano depositati in seguito. 3.3. Ed è, invece, noto che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi Ric. 2017 n. 48 - Sez. 2 - CC del 14 dicembre 2021 all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c., con la conseguenza che la mancanza di tale documento impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. (Cass. n. 20778 del 2021; Cass. 8909 del 2001; Cass.n. 8403 del 1999). 3.4. Nessuno degli intimati, d'altra parte, ha provveduto a notificare il controricorso né ha depositato memoria o svolto in giudizio attività difensiva. 4. Nulla per le spese di lite. 5. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 dicembre 202