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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 46953/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ai sensi del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dunque su questioni incompatibili con l'avvenuto concordato sulla dosimetria della pena, ossia su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e nell'applicazione delle circostanze.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ai sensi del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dunque su questioni incompatibili con l'avvenuto concordato sulla dosimetria della pena, ossia su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e nell'applicazione delle circostanze. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 46953/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris