CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:a; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano, in data 4.3.2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro in concorso ascritti (rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]) e, con la recidiva infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA], esclusa invece quella contestata a [OSCURATO:PERSONA], ritenute per entrambi le circostanze attenuanti generiche e con la continuazione tra le diverse violazioni di legge, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed duro 1.400 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali avendo inoltre applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia l'Hicham che il Fareh lamentando: 2.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione: osserva che la Corte territoriale ha omesso di vagliare i rilievi difensivi articolati con l'atto di appello in merito ai punti ivi evidenziati, a partire dalla deposizione della teste Ryzhkovska, dalle cui parole era emerso che non aveva affatto assistito all'episodio e pertanto non aveva potuto riconoscere i due rapinatori che non poteva aver visto dalla porta di ingresso che affaccia sul corridoio interno e non già sulla strada; rileva, ancora, l'omessa valutazione della incongruenza, puntualmente segnalata con l'atto di appello, tra le dichiarazioni del Lustri e quelle del teste Contestabile ovvero, ancora, all'impossibilità, per la vittima, aggredito alle spalle e senza alcuna interlocuzione, di comprendere che si trattava di due marocchini; aggiunge, ancora, che la sentenza impugnata assume, contrariamente al vero, che la Ryzhkovska si era dichiarata certa del riconoscimento e che, ancora per effetto di travisamento, la Corte ha affermato che nel portafogli del ricorrente era stata rinvenuta esattamente la somma sottratta al Lustri; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 travisamento della prova, contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: osserva che la Corte territoriale ha escluso incongruenze o contraddizioni nella deposizione della teste Ryzhkovska, circostanza, tuttavia, smentita dall'esame del contenuto della testimonianza e del suo confronto con le dichiarazioni di altri testi; a partire dalla palese contraddittorietà tra la versione della teste e quella del Lustri in ordine all'orario in cui sarebbe avvenuta la rapina, su cui il primo giudice aveva sorvolato e che la Corte territoriale ha preferito totalmente ignorare; quanto, inoltre, alla asserita sicurezza del riconoscimento che, tuttavia, era stato il frutto di una faticosa opera di contestazione del PM in udienza; e, ancora, sull'avere la teste assistito alla rapina, circostanza oggettivamente impossibile, come pure riferito dal teste di PG Scafati; sul rapporto di pregressa conoscenza tra la teste ed il Lustri e, in particolare, sull'affaccio del balcone della abitazione della donna che non le avrebbe consentito di assistere alla rapina ma, al più, di notare i due rientrare in casa; ripercorre, quindi, le numerose incongruenze ed incertezze che avevano caratterizzato la deposizione della Ryzhkovska su cui la Corte territoriale ha sorvolato omettendo di dar séguito alle considerazioni svolte nell'atto di appello, ivi compresa quella concernente la impossibilità del Lustri di rendersi conto della identità dei suoi aggressori, che lo avevano approcciato alle spalle; 2.2.2 carenza ovvero assenza di motivazione in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il nuovo esame della teste Ryzhkovska: rileva che la Corte d'appello non ha dato seguito alla richiesta di risentire la teste ma, nel contempo, non ha nemmeno spiegato le ragioni della sua decisione se non ricorrendo ad una espressione di mero stile finendo, in tal modo, per eludere l'onere di dar conto delle ragioni che avevano fondato il rigetto della richiesta; 2.2.3 assenza di motivazione sulla censura articolata in appello in merito alla esclusione della condotta di rapina ovvero sul difetto di prova circa i requisiti integranti la fattispecie: rileva che, nell'atto di appello, la difesa aveva fatto presente che proprio le numerose contraddizioni evidenziate in precedenza comportavano la impossibilità di ritenere integrata la prova piena del delitto in esame; 2.2.4 assenza di motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti: richiama anche in tal caso l'atto di appello e le pur concise argomentazioni su era stata fondata la richiesta di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulle aggravanti, che la Corte territoriale ha tuttavia sostanzialmente omesso di vagliare limitandosi ad un generico richiamo alla congruità della pena; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi osservando: sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: che il primo gruppo di censure è generico e non tiene conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è censurabile la sentenza di appello che non abbia valutato una doglianza, quando quest'ultima risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata; aggiunge, peraltro, che la Corte d'appello ha dato conto dell'esistenza di una qualche confusione nel racconto laddove, poi, l'impossibilità, per la teste, di assistere alla scena dal balcone, è meramente ripetitiva della medesima doglianza già articolata con l'atto di appello e disattesa dalla Corte anche alla luce della deposizione del teste Costestabile; rileva, ancora, che la Corte territoriale ha dato conto del rinvenimento, non casuale, e nella diretta disponibilità del complice del ricorrente, della somma di euro 70 occultata nel portafogli; segnala la manifesta infondatezza del motivo incentrato sull'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: osserva che il ricorso ripropone le medesime doglianze sulle asserite incongruenze nel raffronto tra le deposizioni dei testi e con riguardo alle dichiarazioni del singolo teste, prospettando un travisamento della prova ma articolando doglienze intrinsecamente generiche, non risultando allegati (o indicati) i verbali delle rispettive deposizioni e, comunque, attinenti ad aspetti non decisivi; 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, insistendo per l'accoglimento del ricorso; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una articolata memoria contestando la diagnosi di genericità del ricorso formulata dalla Procura Generale; ribadisce la inadeguatezza della sentenza della Corte d'appello rispetto alle doglianze che erano state avanzate, in maniera puntuale e dettagliata, con il gravame di merito; sottolinea, in questa sede, come la Procura Generale abbia tentato di operare una considerazione parziale delle dichiarazioni della teste Ryzhkovska al fine di eludere la valutazione di evidente inaffidabilità della donna e di inattendibilità delle sue dichiarazioni ma che non può essere risolta evocando una "qualche confusione nel racconto"; ribadisce come, a suo avviso, gli elementi di discrasia rinvenibili nella testimonianza della Ryzhkovska siano plurimi ed affatto secondari, a partire dall'ora in cui sarebbe avvenuto l'episodio, il supposto riconoscimento, il numero di soggetti coinvolti, l'impossibilità, oggettiva, di assistere alla supposta rapina; quanto, poi, alle considerazioni svolte dal PG in ordine al rinvenimento del denaro, osserva che, per un verso, si tratta di argomentazioni che non possono riguardare il ricorrente, su cui non è stato rinvenuto nulla e che, in ogni caso, la somma rinvenuta nel portafogli del coimputato era maggiore di quella asseritamente sottratta al Lustri e che soltanto per una valutazione personale del teste di PG si era ritenuto di poter suddividere le banconote all'interno del portafogli in scomparti diversi; aggiunge che nemmeno il Lustri, nel corso della deposizione, era stato univoco sulla somma che gli sarebbe stata sottratta; ribadisce, quindi, la fondatezza del secondo e del terzo motivo e segnala, ancora, come il quarto motivo di ricorso lamenta la carenza di motivazione sulla pena e non già una doglianza di merito sull'entità e congruità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. 1. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito, del delitto di rapina aggravata e di quello di lesioni personali poiché "... al fine di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano del portafogli appartenente a [OSCURATO:PERSONA], contenente, tra l'altro, la sua carta d'identità e la somma di 70 euro, che sottraevano al proprietario dopo averlo colpito con calci e pugni ..." in tal modo "... cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 6". 2. Il Tribunale di Avezzano aveva validato la ricostruzione operata dalla pubblica accusa richiamando, in primo luogo, la deposizione della vittima che aveva riferito che, alle 4.30 del mattino, mentre stava rincasando "... era stato afferrato da dietro per i capelli e gettato a terra da due soggetto, che lo imbavagliarono coprendo anche gli occhi con una sciarpa e, dopo averlo colpito violentemente ... procurandogli anche la fuoriuscita di sangue, si impossessavano del suo portafogli, contenente la somma di euro 70,00 ... e documenti" (cfr., pag. 3 della sentenza); nella sentenza di primo grado si legge, ancora, che "... i due, descritti come di statura piuttosto bassa ... si diedero alla fuga allontanandosi in direzione di via Roma ... e gettando il portafoglio, oramai senza più denaro all'interno, ma con i documenti al loro posto, non molto lontano dal luogo dell'aggressione ..." (cfr., ivi). Il Tribunale aveva quindi richiamato la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva confermato che "... la sera del 7.12.2015, verso le ore 22.05, mentre stava fumando sul balcone della propria abitazione in via Crispi n. 48, sentì delle urla e poté vedere due persone marocchini - uno a lei ben noto perché viveva da tempo nel medesimo palazzo, in un locale scantinato e l'altro venuto da poco a vivere nello stesso palazzo, sempre nello stesso locale - assalire e picchiare [OSCURATO:PERSONA] e di sottrargli il portafogli per poi fuggire e rifugiarsi, appunto, nello scantinato del palazzo" precisando che "... in occasione dell'aggressione si era successivamente aggiunte altre persone, non identificate ..." (cfr., ivi, pag. 3) e "... di aver ritrovato il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e anche il portafoglio dello stesso ..." (cfr., ivi, pag. 4). I giudici di primo grado avevano inoltre riportato quanto riferito dal teste di PG Contestabile in merito al rintraccio dei due odierni ric:orrenti all'interno dell'appartamento sito al civico 48 ed al rinvenimento della somma di euro 70 all'interno del portafogli di [OSCURATO:PERSONA] "... occultate in una tasca ... (non in quella ordinariamente usata per tenere le banconote)" (cfr., ivi, pag. 4; il teste, secondo quanto riportato nella sentenza di prime cure, aveva eseguii:o un sopralluogo presso l'abitazione della Ryzhkovska accertando che l'appartamento dava sulla pubblica via su cui aveva una "vista agevole" consentendo così alla donna di notare i due uscire dal palazzo, compiere la rapina e farvi rientro. 3. Gli atti di appello erano stati redatti dallo stesso difensore e corredati da argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili: in quella sede la difesa aveva evidenziato una serie di aporie e contraddizioni che, a suo avviso, avevano caratterizzato la deposizione della teste Ryzhkovska ovvero di colei che, come si è visto, era stata di fatto l'unica a riconoscere nei due imputati gli autori della rapina in danno del Lustri. Ebbene, sorreggendo le proprie affermazioni con il puntuale richiamo ai verbali d'udienza, la difesa aveva fatto presente che la donna aveva parlato di una "confusione" con la presenza di una pluralità di persone, sino a cinquanta e che si sarebbero state "addosso" alla vittima "come branco, come lupi ..." (cfr., pagg. 2- 3 degli atti di appello). Per altro verso, il difensore aveva segnalato che la Ryzhkovska, incalzata dal Presidente del collegio, aveva finito per ammettere di non aver assistito alla aggressione ma di avere soltanto sentito delle urla, risultando in ciò coerente con quanto riferito in sede di sommarie informazioni testimoniali quando aveva sostenuto di aver sentito delle urla e di essersi affacciata (non alla finestra ma) alla porta di ingresso del suo appartamento notando i due magrebini che rientravano velocemente in casa (cfr., ivi, pagg. 3-4); la donna, secondo la difesa, aveva in tal modo semplicemente "dedotto" che i due si erano resi responsabili della rapina di cui aveva appreso soltanto dopo (cfr., ivi, pag. 4. E, ancora, la difesa aveva segnalato che, secondo le ricostruzioni emerse, la rapina sarebbe avvenuta a distanza ora di 40 ora di 100 metri (così quantificati dall'ispettore Contestabile con riferimento al punto in cui era stato rinvenuto a terra il Lustri) dall'abitazione della Ryzhkovska, su un viale alberato e con autovetture parcheggiate ai lati della strada e, perciò, in una condizione di visibilità che rendeva impossibile assistere alla rapina e identificarne gli autori; aveva allegato delle foto del "balcone" della abitazione della donna che è "a raso" del muro perimetrale e non "sporgente" non consentendo perciò l'affaccio sulla strada (cfr., ancora, ivi). Il difensore aveva inoltre ricostruito il percorso che i rapinatori avrebbero dovuto fare per abbandonare il portafogli dopo aver aggredito il Lustri dove costui era stato rinvenuto dalla PG ancora a terra, osservando che, in tal modo, la donna avrebbe dovuto vedere i due passare e poi tornare indietro; aveva fatto presente che la teste aveva ritrovato solo il portafogli e non anche il cellulare della vittima, come inizialmente da costei riferito ma che, nel contempo, lo stesso Lustri aveva a sua volta rivendicato di aver lui stesso rinvenuto il proprio portafogli a terra (cfr., ivi, pag. 8). Gli atti di appello avevano evidenziato il contrasto tra la versione offerta dal Lustri e quella offerta dalla donna su dove il primo sarebbe stato rinvenuto a terra coperto di sangue, in quanto la donna aveva riferito che il Lustri, in quelle condizioni, si era presentato a casa sua, sicché un obiettivo contrasto vi era anche con le dichiarazioni rese dal Contestabile (cfr., ancora, pagg. 9-10 degli atti di appello). In ogni caso, negli atti di impugnazione era stata ben stigmatizzata la evidente diversità nell'orario in cui, secondo la teste e secondo la vittima, l'episodio si sarebbe consumato l'episodio avendo la prima parlato delle 4,30 ed il secondo avendolo collocato intorno alle 22.05; si tratta, peraltro, di dati direttamente risultanti dalla lettura della sentenza di primo grado che, dopo averli riportati riassumendo le "convergenti" deposizioni della donna e del Lustri, aveva del tutto sorvolato sul punto. 4. A fronte di quanto ritualmente dedotto con gli atti di appello, la Corte di merito, dopo aver riassunto l'episodio come ricostruito dalla sentenza di primo grado e, anche, le principali doglianze avanzate dalla difesa (ivi compreso il contrasto negli orari), ha lapidariamente affermato che "... non si ravvisano ... quelle incongruenze e contraddizioni che renderebbero inaffidabile la teste oculare" limitandosi a rilevare che, in assenza di motivi di astio nei confronti degli imputati, era "... inevitabile ... qualche confusione nel racconto di un fatto avvenuto ben si anni prima ..."; ha aggiunto che, all'esito delle contestaziani operate dal PM sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'immediatezza, la donna aveva confermato di aver assistito all'aggressione ad opera dei due imputati che aveva riconosciuto con sicurezza. In tal modo, tuttavia, la Corte d'appello ha di fatto omesso di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive che avrebbe dovuto prendere in esame, anche al fine, semmai, di disattenderle, ma non potendo liquidarle in maniera lapidaria quanto autoreferenziale, viziando in tal modo la sentenza per mancanza di motivazione che, come è noto, è ravvisabile non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività (cfr., Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 01; Sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010, 0., Rv. 247287 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Santapaola, Rv. 256435 - 01 in cui si è chiarito che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte; conf., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102 - 01, in cui la Corte ha spiegato che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationern). Il giudizio di appello, infatti, possiede connotati diversi da quelli propri del giudizio di legittimità dove, davanti alla Corte di Cassazione, s i svolge un giudizio a critica vincolata e limitata entro i confini rigorosamente delineati dal "catalogo" contenuto nell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen.. L'appello, al contrario, è un giudizio "a critica libera" nel quale, cioè, i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore ed al di fuori dei quali non è consentito rivolgersi al giudice superiore che sarà tenuto, in mancanza, a dichiarare il gravame inammissibile. Come correttamente ed ampiamente sottolineato da questa Corte in un precedente che il collegio condivide pienamente (cfr., Sez. 2 - , n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719), la Corte di Appello, a fronte di un atto di impugnazione, ha due soluzioni: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. o prenderne cognizione a norma dell'art. 597 cod. proc. pen.. In particolare, la inammissibilità dell'appello - oltre che per cause "formali" - può derivare, soprattutto all'esito della novella del 2017 ma, invero, anche alla luce del precedente dettato normativo, dalla mancanza di specificità dei motivi di gravame che, come pure è noto, ben può essere rilevata anche dalla Corte di Cassazione essendo l'inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 47722 del 6.10.2015, Arcone; Sez. 2, n. 10173 del 16.12.2014, Bianchetti). Sulla necessaria specificità dell'atto di appello sono state chiamate a pronunciarsi le SS.UU. di questa Corte che, con la sentenza "Galtelli" hanno affermato il principio secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (cfr., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). In quella occasione, le SS.UU., dopo avere chiarito che per "specificità estrinseca", deve intendersi "la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata", hanno spiegato che "l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto" sottolineando che "le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto". Nel contempo, hanno spiegato che "... la diversità strutturale tra i due giudizi [ndr: fra il giudizio di appello e quello di cassazione] deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello" poiché "... il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo" mentre "... il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nell'art. 606 c.p.p., lett. E); con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argonnentativo della sentenza d'appello che ha valutato il fatto"; ben diversamente "... se nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado". Ed ancora, hanno sottolineato che "... il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello" dal momento che "... la manifesta infondatezza non è ... espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione"; di conseguenza "... il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591 c.p.p., comma 2, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca". Alla luce dei principi qui riassunti, il collegio non può che condividere integralmente le conclusioni della sentenza "[OSCURATO:PERSONA]" sopra richiamata, e che intende in questa occasione ribadire, nel senso che in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui ritualmente devoluto. Si tratta di conclusioni, peraltro, su cui è ormai attestata la giurisprudenza di questa Corte che le ha anche di recente ribadito (cfr., tra le non massimate che hanno fatto proprio il principio del carattere "apparente" della motivazione del giudice di appello che, pur non avendo ritenuto inammissibile, in quanto generico, il motivo di gravame, si sia tuttavia limitata a condividere la soluzione cui era approdato il primo giudice senza dar conto delle ragioni per le quali ritenga infondati i rilievi difensivi, Sez. 2, Sentenza n. 43496 del 17.9.2021, Caputo; Sez. 2, Sentenza n. 20451 del 4.2.2020, Panza; Sez. 2, Sentenza n. 39486 del 7.5.2020, Iacopetta ed altri,; Sez. 2, Sentenza n. 254 del 12.7.2019, Piano ed altri; Sez. 2, Sentenza n. 35485 del 23.5.2019, Riela; conf., anche, su questa linea, Sez. 2, Sentenza n. 56395 del 23/11/2017, Floresta ed altro, Rv. 271700, secondo cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello 'o che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello; Sez. 4, Sentenza n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo ed altri, Rv. 259316 in cui la Corte ha affermato che incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante). 5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà valutare la effettiva sussistenza e significatività delle segnalate discrasie ravvisate dalla difesa nelle diverse deposizioni e, in particolare, in quella della Ryzhkovska oltre che degli aspetti di evidente difformità (quale l'orario dell'episodio) su cui nessuno dei due giudici di merito ha ritenuto di doversi soffermare anche al solo fine di affermarne la mera "apparenza"; valuterà, poi, la lor