CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26295/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28724/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1000/2022depositata il 26/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima Farmacia, otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 5099/2010, immediatamente esecutivo, nei confronti dell’ASL Salerno per il pagamento della somma di € 126.488,03, oltre a interessi moratori ex d.lgs. 231/02, per l’erogazione di farmaci ne l periodo aprile 2005-luglio 2007. Proponeva opposizione l’ASL Salerno. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n.1398/2013 rigettava l’opposizione dell’Asl econfermava il decreto ingiuntivo. 2. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1399/2019 dell’11 ottobre 2019, accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], respingendo in particolare l’eccezione, sollevata dall’appellata, di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1839/2014 emessa tra le stesse parti, in relazione ad importi diversi, mai stata oggetto di impugnazione da parte dell’ASL., relativa alla qualificazione giuridica del rapporto. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di revocazione della menzionata sentenza n. 1399/2019 in ragione dell’errore in cui era incorsa la Corte d’Appello, in fase rescissoria ribadendo la fondatezza e la rilevanza dell’eccezione di giudicato. Ad esito del giudizio di revocazione, la Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 1000 del 26 luglio 2022, rigettava le domande attoree. 4.Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Angrisani propone ora ricorso per c assazione , affidato a unico motivo illustrato da memoria. 4.1.Resiste con controricorso l’ASL di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. ,327 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1 n.3 c.p.c. -Violazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art.360, 1 comma n . 4 , c.p.c.” Lamenta la violazione delle norme in tema di giudicato esterno e delle norme relative alla proposizione dell’azione di revocazione. Lamenta essere illogica, erronea ed antigiuridica la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’istanza di revocazione pur prendendo atto dell’errore revocatorio, consistito nella mancata rilevazione di un documento regolarmente depositato ( la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1839/2014 in copia conforme con attestazione di cancelleria, in calce, del relativo passaggio in giudicato ) la cui assenza è stata posta a fondamento della decisioneimpugnata. In particolare, la ricorrente fa riferimento a due aspetti differenti ma collegati fra loro: la sufficienza della copia conforme della sentenza passata in giudicato ai fini della prova, nonché la certificazione del passaggio in cosa giudicata della sentenza oggetto del contenzioso ex art. 327 c.p.c. per mano del Cancelliere. Per quanto concerne il primo aspetto, la ricorrente rileva come, sia negli atti dell’originario giudizio di appello (allegato n. 1) che negli atti del giudizio di revocazione (allegato n. 7) e del giudizio odierno (allegato n. 2 – L), sia stata depositata la copia conforme della sentenza recante, in calce, l’attestazione di passaggio in cosa giudicata resa dal Cancelliere. Lamenta anche che, nonostante l’allegazione della documentazione, questa non sia stata opportunamente considerata ai fini della decisione, determinandone la erroneità. In relazione al secondo aspetto, ossia quello relativo alla idoneità della certificazione da parte del Cancelliere a provare l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 327 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., secondo cui la prova del giudicato può essere fornita con l’esibizione della copia integrale della sentenza de qua accompagnata dalla certificazione del Cancelliere. Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. Quanto all'eccezione di giudicato esterno formatosi sull'evocata sentenza del Tribunale di Salerno n. 1839/2014, va posto anzitutto in rilievo che la ricorrente ha osservato il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui il giudicato esterno (rilevabile anche d'ufficio dal giudice ) può far stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, incombendo pertanto a colui il quale ne invochi l'autorità (v. Cass. S.U. n. 4909/2016; Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916) fornire la relativa prova, mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all'intervenuto relativo passaggio in giudicato (v. Cass., 8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., 3/11/2006, n. 23567. Perché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria. Attestazioneindispensabile, atteso che la parte la quale eccepisc a il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. S.U. n. 4909/2016; Cass. 9746/2017; Cass. n. 21469/2013; Cass. 19883/2013; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 27881/2008; Cass. n. 8478/2008; Cass. 22644/2004). A tale stregua l’attestazione del Cancelliere è mezz o di prova indispensabile del giudicato, e ciò anche in caso di mancata contestazione da parte del controinteressato. Orbene, in conformità ai suindicati principi risulta dall’odierna la ricorrente depositat a la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1839/2014 resa in altro giudizio, correda t a dalla certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., erroneamente ritenuta a l riguardo non valida dalla corte di merito nell’impugnata sentenza. 6. Della medesima s’impone pertanto la ca ssazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui i n motivazione . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma