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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 47592/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.

«cod. strada»).

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Si deducono in particolare violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla confermata responsabilità dell'imputata, in quanto fondata solo sulle dichiarazioni della polizia giudiziaria in merito al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, e circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In subordine rispetto alle censure di cui innanzi, si sollecita una dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale (accertato come commesso il 15 novembre 2016) per decorso del termine di prescrizione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 1), è fondato esclusivamente su motivi (il primo e il secondo) che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 2), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

3. Dall'inammissibilità delle censure di cui innanzi si argomenta peraltro l'impossibilità di emettere in sede di legittimità, nonostante invocata con il terzo motivo, declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (successiva alla sentenza d'appello).

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente difatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis: così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; in merito si veda altresì Sez.

U, n. 6803 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione oltre che Sez. 4, n. 4075, del 13/01/2021, Paulicelli, in motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso ilm9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Si deducono in particolare violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla confermata responsabilità dell'imputata, in quanto fondata solo sulle dichiarazioni della polizia giudiziaria in merito al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, e circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In subordine rispetto alle censure di cui innanzi, si sollecita una dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale (accertato come commesso il 15 novembre 2016) per decorso del termine di prescrizione. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 1), è fondato esclusivamente su motivi (il primo e il secondo) che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 2), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3. Dall'inammissibilità delle censure di cui innanzi si argomenta peraltro l'impossibilità di emettere in sede di legittimità, nonostante invocata con il terzo motivo, declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (successiva alla sentenza d'appello). L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente difatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis: così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; in merito si veda altresì Sez. U, n. 6803 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione oltre che Sez. 4, n. 4075, del 13/01/2021, Paulicelli, in motivazione). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso ilm9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] es
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