CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 31784/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, con sentenza del 13 gennaio 2026, pronunciandosi in sede di udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.35 e 44 DPR 380/2001 e 142 e 181 d. Igs. n. 42/2004 (capo a) e 54 e 1161 cod. nav. (capo b) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, sollevando sette motivi di impugnazione. 3. La Corte di appello, con ordinanza del 12 marzo 2025, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, ritenendo che il Tribunale non si sia limitato a rilevare una causa di estinzione del reato o di improcedibilità ovvero la particolare tenuitàdel fatto, ma sia giunto ad assolvere l'imputato nel merito dell'accusa e che, dunque, la sentenza impugnata, più che nel paradigma del proscioglimento anticipato ex art. 469 cod. proc. pen., rientri in quello del proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. Secondo la Corte di appello, quindi, la sentenza è appellabile nei limiti indicati dalla legge, tra cui l'art. 593, comma 2, primo periodo cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento aventi ad oggetto reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha rilevato la correttezza della decisione della Corte territoriale di trasmettere a codesta Corte il pervenuto atto di appello, proposto dal Pubblico Ministero, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p.. Nel merito, secondo il Procuratore Generale, il ricorso è fondato e ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica va qualificata come appello. La Corte di appello ha erroneamente equiparato la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella di cui all'art. 469 cod. proc. pen., traendone la conclusione che, avendo il Tribunale pronunciato assoluzione nel merito dell'accusa, fuori dai casi tassativamente indicati dall'art. 469 cod. proc. pen., la sentenza gravata rientrasse nell'ipotesi di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. e, quindi, appellabile nei limiti indicati dalla legge. Sebbene il tradizionale impiego della locuzione "predibattimentale" per indicare la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 469 cod. proc. pen. possa indurre in errore circa la sua sovrapponibilità alla pronuncia emessa dall'articolo 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., invero il dato normativo non consente alcuna sovrapposizione o interferenza tra le richiamate disposizioni, contemplanti differenti presupposti applicativi, poteri del giudice, facoltà delle parti e regimi di impugnazione. Come è noto, l'art. 469 cod. proc. pen. nel prevedere la possibilità di procedere al proscioglimento prima del dibattimento che, nel testo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 28/2015 contempla al comma 1-bis, la possibilità di emettere sentenza anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., indica che tale pronuncia può essere emessa «sentiti il Pubblico Ministero e l'imputato ...» - oltre alla persona offesa dal reato, se compare - «se questi non si oppongono». Tuttavia una analoga previsione di "opposizione" non è prevista al comma 1, dell'art. 554-ter cod. proc. pen. qualora il Giudice ritenga di 2pronunciare sentenza di non luogo a procedere se risulta che l'imputato «non è punibile per qualsiasi causa» (quindi anche ex art. 131-bis cod. proc. pen.). Questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso (Sez. U, Ord. n. 3512 del 28/10/2021 dep. 2022, Lafleur, Rv.282473 — 01 in motivazione) ha ricordato che dalla configurazione del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. come decisione a base sostanzialmente "negoziale" (ancorché vincolata nei contenuti) il legislatore ha poi fatto discendere la previsione della sua inappellabilità, quale logico corollario della implicita rinuncia delle parti alla valutazione del merito dell'accusa. Non altrettanto può, invece, dirsi per l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta innanzi al Tribunale in composizione monocratica disciplinata dagli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. la cui sentenza di non luogo a procedere è appellabile per espresso disposto di legge (cfr. Sez. 2, n. 9618 del 19/2/2025). La sentenza ex art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo per i casi tassativamente indicati dalla legge, motivo per il quale la Corte di appello ha qualificato la sentenza impugnata, che ha valutato il merito dell'imputazione, come sentenza di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello ha trascurato però che uno degli epiloghi dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta ex art. 554-ter cod. proc. pen. è anche il proscioglimento con la formula perché « il fatto non sussiste». L'art. 554-quater cod. proc. pen. detta poi uno specifico regime per l'impugnabilità delle sentenze predibattimentali, che ricalca quello stabilito dall'art. 428 cod. proc. pen. per le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare. Sono indicati (commi 1 e 2): il mezzo di impugnazione (appello) e i soggetti legittimati (Procuratore della Repubblica e Procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2; l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3). É disciplinato il giudizio di appello sia nelle forme (camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.) sia negli epiloghi decisori: «In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato» (comma 3). In sintonia con quanto previsto dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., è fissato (dal comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità delle sentenze 3di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribili per cassazione e per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui si tratta di un regime impugnatorio "chiuso" e speciale, che deroga a quello generale. Lo dimostra il confronto tra appellabilità riconosciuta — con la sola limitazione oggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa — al pubblico ministero dal citato art. 554-quater rispetto al disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (vale a dire per tutti quelli oggetto di citazione diretta). (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289327 - 01; Sez. 5, n. 20402 del 18/5/2026). 3. In conclusione, il ricorso per cassazione va qualificato come appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Campobasso. P.Q.M. Q P.Q.MIl Cojsjgliere e t nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 24 AGO. 2026 [OSCURATO:PERSONA] DOlf.ssa zsabett j,, fibito 4