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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03234/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20032/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , Rep. [OSCURATO:PERSONA], il 22 maggio 1951 e attualmente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA] 7, D-52078 Aachen, Germania, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato nel presente giudizio presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 (indirizzo di PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO]) -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese dall'Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.391/2022 depositata il 28 gennaio 2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20032/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , Rep. [OSCURATO:PERSONA], il 22 maggio 1951 e attualmente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA] 7, D-52078 Aachen, Germania, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato nel presente giudizio presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 (indirizzo di PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO]) -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese dall'Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.391/2022 depositata il 28 gennaio 2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 03234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris