CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia in data 30/5/2023, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli art. 40, comma 1 lett. b e lett. f), e comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 e, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e unificati i reati, l'aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed C 9,000,00 di multa, ha ritenuto prevalenti le attenuanti e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed C 7000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt.533,535 e 192 c.p.p, sostenendo che la Corte d'appello non ha correttamente applicato il principio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio". La difesa • argomenta che la sentenza di condanna si fonda su un quadro probatorio incerto e non sufficientemente solido per superare tale standard. Nello specifico, si lamenta la carenza di prove decisive che dimostrino in modo inconfutabile due elementi fondamentali: la disponibilità effettiva del box in capo all'imputato. la riconducibilità del carburante, oggetto dell'imputazione, allo stesso imputato. Il ricorso richiama copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. pen. 2020 n. 13155, Cass. pen. 2021 n. 23010, Cass. pen. 2023 n. 18811) per sottolineare che la regola del "ragionevole dubbio" impone al giudice di adottare un metodo dialettico che superi non solo le contraddizioni interne all'ipotesi accusatoria, ma anche la plausibilità di ricostruzioni alternative. 2.1 n secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 507, 191, 178/ lett. c) e 179 c.p.p., nonché dell'art. 111 della Costituzione e / dell'art. 6 della CEDU. La censura si concentra sull'acquisizione e utilizzazione di un certificato di analisi del carburante, ritenuto prova decisiva per la condanna. La difesa evidenzia che tale documento è stato acquisito d'ufficio dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., nonostante la ferma opposizione della difesa. L'opposizione era motivata dal fatto che l'autore del certificato non era stato inserito nella lista testimoniale del Pubblico Ministero e, di conseguenza, non è mai stato esaminato in dibattimento. Il ricorso critica la motivazione della Corte d'appello, la quale ha ritenuto legittima l'acquisizione documentale. La difesa sostiene che tale procedura ha violato principi cardine del processo penale, quali: il principio di oralità e del contraddittorio nella formazione della prova; il diritto di difesa. Si aggiunge che, anche qualora l'atto sia considerato "irripetibile" ai sensi dell'art. 431 c.p.p., il suo inserimento nel fascicolo del dibattimento non ne autorizza l'utilizzabilità ai fini della decisione in assenza di un accordo tra le parti o dell'esame del suo autore. La violazione del diritto di difesa, in questo contesto, integrerebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. 2.2 Con il terzo motivo si denuncia la violazione della legge penale sostanziale in relazione agli artt.: 131-bis c.p., assumendosi che la Corte ha erroneamente negato l'applicazione della causa di non punibilità, valorizzando la capacità a delinquere dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali. Il ricorso, citando la sentenza Cass. pen. 2024 n. 9613, chiarisce che i precedenti penali rilevano solo ai fini della valutazione dell'abitualità del comportamento, ostativa al beneficio, ma non come "indice di valutazione soggettiva" per la tenuità del fatto, che dovrebbe basarsi su parametri prevalentemente oggettivi; 133 c.p., sull'assunto che la pena irrogata violava i parametri legali; 163 c.p., ritenendo che il giudizio di pericolosità era del tutto privo di giustificazione. 2.3 Con il quarto motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione sostenendosi che la Corte distrettuale non ha fornito risposte adeguate e specifiche alle doglianze sollevate con l'atto di gravame, in particolare riguardo: alla riconducibilità del locale e del carburante all'imputato; al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati, generici e, in parte, meramente reiterativi delle censure già formulate in sede di appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. 2. Con il primo motivo, sotto l'apparente veste della violazione di legge, si sollecita una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito una motivazione logica e coerente, evidenziando come la disponibilità del box -e di quanto vi era custodito- in capo a [OSCURATO:PERSONA] era rivelata dal possesso delle chiavi con cui egli stesso aveva consentito l'accesso ai locali, alla sua presenza al momento del controllo a seguito del contatto telefonico e alle dichiarazioni del titolare dell'autoparco. A fronte di tali elementi, la doglianza difensiva si risolve nella mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, inidonea a scalfire la tenuta logica della sentenza impugnata. Va, allora, ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda ( Sez. 1, n. 5517, 30/11/2023 (dep. 2024), Lombardi). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. In primo luogo, è necessario ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Esso, inoltre, propone censure che ricalcano quelle proposte con l'appello, dalla Corte territoriale esaminato e disattese con motivazione priva di profili di manifesta illogicità. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello e motivatamente esaminati, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram). Nel merito, la Corte d'appello ha ampiamente e logicamente argomentato in ordine alla legittimità dell'operato del primo giudice, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Milite sul potere-dovere del giudice di disporre l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p. anche a fronte dell'inerzia delle parti, al fine di salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio. La motivazione della Corte territoriale, che qualifica il certificato di analisi come "atto contenente un risultato estrinseco rispetto alla mera attività di indagine, riguardante una situazione suscettibile di modifica nel tempo", resiste alle censure difensive incentrate unicamente sulla mancata escussione del "redattore" del certificato. Va, però, osservato che la qualificazione di atto irripetibile data dalla Corte territoriale al documento non è stata oggetto di specifiche censure da parte della difesa che non ha neppure denunciato la violazione di garanzie procedurali nello svolgimento delle analisi. Il documento, quindi, come sostenuto dalla Corte territoriale, poteva essere acquisito al fascicolo dibattimentale. Di violazione del diritto di difesa, ancora, si sarebbe potuto discutere se, dopo l'acquisizione del certificato, fosse stata chiesta l'escussione dell'autore delle analisi e fossero state spiegate le ragioni della richiesta probatoria. Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., infatti, le parti hanno diritto a chiedere l'ammissione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la cui ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 02). Il ricorso non fa però menzione al rigetto di una tale richiesta istruttoria. Il motivo, ancora, non deduce specificatamente, come avrebbe dovuto fare (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584), le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La Corte territoriale, infatti, ha desunto la natura del liquido contenuto nei due serbatori non soltanto dal certificato del laboratorio dell'Agenzia delle Dogane ma anche quanto accertato dagli operanti, che avevano constatato che il carburante presentava "la tipica colorazione verde/bluastra del gasolio per uso agricolo". Tale passaggio motivazionale, tuttavia, è ignorato dal ricorso. 4. Manifestamente infondate risultano, anche, le doglianze proposte con il terzo motivo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, così come quelle relative al trattamento sanzionatorio e alla concessione dei benefici di legge, sono insindacabili in Cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici. La Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità organizzate della condotta e il pericolo connesso, e ha motivato il diniego della sospensione condizionale in base ai precedenti dell'imputato, ritenuti ostativi. Si tratta di valutazioni discrezionali, adeguatamente motivate, con cui il ricorso non si confronta, attribuendo la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. ai precedenti penali dell'imputato, in luogo delle modalità della condotta, e il diniego della sospensione condizionale a un giudizio prognostico che è estraneo alla motivazione contestata, ancorata al carattere ostativo dei precedenti dell'imputato. Affidato a una formula di stile risulta la censura relativa alla dosimetria della pena.5. Il quarto motivo, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, risulta generico e assorbito dalle considerazioni precedenti. Esso si limita a riproporre, sotto forma di vizio motivazionale, le medesime questioni di merito già esaminate, senza individuare specifiche e decisive aporie logiche nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, la quale, al contrario, fornisce adeguata risposta a tutte le doglianze difensive. 6. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile i