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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 36733/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PASANISI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] MORETFI; [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - controticorrenti - avverso la sentenza n. 1631/2021 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 03/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1631/21, del 3 luglio 2021, del Tribunale di Taranto, che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta avverso ordinanza di assegnazione somme; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver subito — su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — pignoramento mobiliare, dichiarando all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 492, comma 5, cod. proc. civ., il deposito bancario presso Unicredit, ricevendo, pertanto, dallo stesso ufficiale giudiziario, l'avvertimento che le giacenze bancarie dovevano intendersi già pignorate, anche ai fini e agli effetti di cui all'art. 388 cod. pen.; - che il creditore procedente, tuttavia, "doppiava" il pignoramento ~biliare, procedendo presso Unicredit — con atto del 25 ottobre 2017 — nelle forme di cui all'art. 543 cod. proc. civ., tanto che il Capograsso, con comparsa del 16 novembre 2017, si costituiva nel procedimento, LUI! riser-v-a kir ~une aii esito uena multala/dune net ICIAl), - che tale iniziativa egli assumeva per far presente che, ai fini ed effetti di cui al comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ. (e quindi Ric. 2021 n. 31314 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- dell'applicabilità delle limitazioni al pignoramento, di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 545), l'atto di pignoramento da assumere a riferimento fosse quello del 14 ottobre — e non del 25 ottobre — 2017; - che assumeva, dunque, come il pignoramento dovesse effettuarsi nei limiti del quinto dell'intera giacenza bancaria esistente a tale data, ivi compreso l'accredito successivo ad essa; - che tale tesi era, tuttavia, disattesa dal giudice dell'esecuzione, tanto che il Capograsso proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. ci-v., rigettata dall'adito Tribunale; - che avverso la sentenza del Tribunale tarantino ricorre per cassazione il Capograsso, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità del procedimento in relazione all'art. 545, comma 8, cod. proc. civ.; - che, secondo il ricorrente, il "pignoramemo" di cui al comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ. (dal cui carattere anteriore o successivo all'accredito dipende l'applicazione, o meno, delle limitazioni, nella specie, di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 545), deve identificarsi, nel caso che occupa, in quello "perfezionato nei confronti del debitore esecutato" a norma dell'art. 492, comma 5, cod. proc. civ.; - che hanno resistito all'impugnazione, con unico controricorso, Legambiente e il Moretti, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che h." proposta del relatore, sensi dell'art. 380 -bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che la controricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2021 n. 31314 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -3- Considerato in diritto - che questo Collegio ritiene di non condividere le conclusioni rassegnate nella proposta formulata dal Consigliere relatore; - che in via preliminare, infatti, deve evidenziarsi come la procedura esecutiva, nell'ambito della quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, appartenga al novero delle espropriazioni mobiliari presso terzi, sicché si pone un problema di difetto di contraddittorio (addirittura, "ab origine") quanto al "debitor debitori" , ovvero il terzo pignorato; - che l'esito del presente giudizio, pertanto, non può che consistere nell'adozione di provvedimento, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., dovendosi rilevare "ex officio" la nullità del giudizio per difetto di integrazione del contraddittorio; - che va, invero, qui ribadito come "il terzo pignorato sia un Iiiisconsorte necessano nel giudizio di opposizione 'a ll'esecuzione od' agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta", e ciò "per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza" (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sem-. 18 maggio 2021, n. iJJiJ, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01); - che, difatti, sul piano sistematico, "il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.)", sicché "tali obblighi saranno oadrarin base nesito dell'opposizione eventualmente t c — -' proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. r- 13533 elel )091, rit.); Ric. 2021 n. 31314 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -4- - che, sul piano della semplicità, invece, si è affermato che, "dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo", mentre sul piano della coerenza, si è ritenuto "doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.); - che a tali affermazioni va data continuità, non essendovi ragioni per discostarsene; - che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendo la causa al primo giuu'ice, Tribunale di Taranto, perché — previa integrazione del contraddittorio — decida la causa nel merito, oltre per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizi() di legittimità.

PQM La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, corni-na 3, cod. proc. civ., rirnettendo •la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato per la decisione del merito, oltre per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio ttmt;tlegiiià.

Ric. 2021 n. 31314 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -5- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PASANISI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] MORETFI; [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - controticorrenti - avverso la sentenza n. 1631/2021 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 03/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1631/21, del 3 luglio 2021, del Tribunale di Taranto, che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta avverso ordinanza di assegnazione somme; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver subito — su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — pignoramento mobiliare, dichiarando all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 492, comma 5, cod. proc. civ., il deposito bancario presso Unicredit, ricevendo, pertanto, dallo stesso ufficiale giudiziario, l'avvertimento che le giacenze bancarie dovevano intendersi già pignorate, anche ai fini e agli effetti di cui all'art. 388 cod. pen.; - che il creditore procedente, tuttavia, "doppiava" il pignoramento ~biliare, procedendo presso Unicredit — con atto del 25 ottobre 2017 — nelle forme di cui all'art. 543 cod. proc. civ., tanto che il Capograsso, con comparsa del 16 novembre 2017, si costituiva nel procedimento, LUI! riser-v-a kir ~une aii esito uena multala/dune net ICIAl), - che tale iniziativa egli assumeva per far presente che, ai fini ed effetti di cui al comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ. (e quindi Ric. 2021 n. 31314 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- dell'applicabilità delle limitazioni al pignoramento, di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 545), l'atto di pignoramento da assumere a riferimento fosse quello del 14 ottobre — e non del 25 ottobre — 2017; - che assumeva, dunque, come il pignoramento dovesse effettuarsi nei limiti del quinto dell'intera giacenza bancaria esistente a tale data, ivi compreso l'accredito successivo ad essa; - che tale tesi era, tuttavia, disattesa dal giudice dell'esecuzione, tanto che il Capograsso proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. ci-v., rigettata dall'adito Tribunale; - che avverso la sentenza del Tribunale tarantino ricorre per cassazione il Capograsso, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità del procedimento in relazione all'art. 545, comma 8, cod. proc. civ.; - che, secondo il ricorrente, il "pignoramemo" di cui al comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ. (dal cui carattere anteriore o successivo all'accredito dipende l'applicazione, o meno, delle limitazioni, nella specie, di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 545), deve identificarsi, nel caso che occupa, in quello "perfezionato nei confronti del debitore esecutato" a norma dell'art. 492, comma 5, cod. proc. civ.; - che hanno resistito all'impugnazione, con unico controricorso, Legambiente e il Moretti, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che h." proposta del relatore, sensi dell'art. 380 -bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che la controricorrente ha depositato memoria. Ric. 2021 n. 31314 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- Considerato in diritto - che questo Collegio ritiene di non condividere le conclusioni rassegnate nella proposta formulata dal Consigliere relatore; - che in via preliminare, infatti, deve evidenziarsi come la procedura esecutiva, nell'ambito della quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, appartenga al novero delle espropriazioni mobiliari presso terzi, sicché si pone un problema di difetto di contraddittorio (addirittura, "ab origine") quanto al "debitor debitori" , ovvero il terzo pignorato; - che l'esito del presente giudizio, pertanto, non può che consistere nell'adozione di provvedimento, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., dovendosi rilevare "ex officio" la nullità del giudizio per difetto di integrazione del contraddittorio; - che va, invero, qui ribadito come "il terzo pignorato sia un Iiiisconsorte necessano nel giudizio di opposizione 'a ll'esecuzione od' agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta", e ciò "per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza" (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sem-. 18 maggio 2021, n. iJJiJ, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01); - che, difatti, sul piano sistematico, "il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.)", sicché "tali obblighi saranno oadrarin base nesito dell'opposizione eventualmente t c — -' proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. r- 13533 elel )091, rit.); Ric. 2021 n. 31314 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- - che, sul piano della semplicità, invece, si è affermato che, "dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo", mentre sul piano della coerenza, si è ritenuto "doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.); - che a tali affermazioni va data continuità, non essendovi ragioni per discostarsene; - che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendo la causa al primo giuu'ice, Tribunale di Taranto, perché — previa integrazione del contraddittorio — decida la causa nel merito, oltre per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizi() di legittimità. PQM La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, corni-na 3, cod. proc. civ., rirnettendo •la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato per la decisione del merito, oltre per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio ttmt;tlegiiià. Ric. 2021 n. 31314 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione S
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