CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controD'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 604/2022 pubblicatail 16/08/2022.Numero registro generale 5060/2023Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 24063/2026Data pubblicazione 27/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello incidentale propostoda Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) ed ha parzialmente accoltol’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo nella controversia chelo oppone a INPS e ADER.2. La controversia ha per oggetto l’impugnazione di sette avvisi d’addebitoed otto cartelle esattoriali che risultavano dal ruolo acquisito dalla parteprivata presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sotto il profilo della prescrizionedei crediti previdenziali per la inesistenza o irregolarità delle notifiche,oltre che il mancato compimento di atti interruttivi.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò tutte le domande proposte dallaparte privata.4. La corte territoriale ha: a) rigettato l’eccezione di non impugnabilità delruolo esattoriale ex art.3 bis del d.l. n.146/2021 (convertito dalla leggen.215/2021) proposta come motivo di appello incidentale da ADER; b) inparziale riforma della sentenza appellata, dichiarato la prescrizione diquattro dei titoli opposti.5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso INPS, affidato a ununico motivo, al quale la parte privata resiste con controricorso, illustratoda memoria. ADER è rimasta intimata.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) INPSlamenta la violazione dell’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito dallaNumero registro generale 5060/2023Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 24063/2026Data pubblicazione 27/07/2026legge n.215/2021, perché la corte territoriale ha erroneamente ritenutoinapplicabile tale disposizione ai giudizi in corso.2. La corte territoriale ha ritenuto che tale disposizione avesse naturasostanziale, e non processuale, e richiamando l’insegnamento di Cass.S.U. n. 19704/2015 l’ha ritenuta applicabile «solo a decorrere dal 21dicembre 2021».3. Sulla questione agitata nel motivo di ricorso il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto stabiliti da Cass. S.U. n. 26283/2022,secondo i quali: «l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazionedella cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citatadisposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applicaanche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deveessere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio».4. Tali principi, confermati da tutta la giurisprudenza successiva (da ultimoCass. n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio si riportaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), non determinanoalcun vulnus per il destinatario degli atti impositivi, «grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenutoconto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativoNumero registro generale 5060/2023Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 24063/2026Data pubblicazione 27/07/2026di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass. S.U. n. 12459/2024).5. La corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di leggedenunciata dall’INPS, perché non ha ritenuto applicabile al caso portato alsuo esame l’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdottodall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del2021, dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1,del d.lgs. n.110/2024).6. La parte privata nelle sue difese ─ compresi gli atti del processo dilegittimità ─ non ha dedotto la sussistenza di alcuno dei requisiti tali daintegrare l’interesse alla impugnazione autonoma del ruolo ex art.12comma 4 bis cit.7. Per l’effetto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deveessere cassata senza rinvio, ex art.382 cod. proc. civ., perché la causanon poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.8. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto contodell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle SezioniUnite in epoca coeva/anteriore al deposito del ricorso per cassazione, percompensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che la causanon poteva essere proposta, per difetto di interesse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteGabriella Marchese