CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12 giugno 2023 dal Tribunale di Gela, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 388 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità avendo la Corte f omesso di dare risposta alle deduzioni difensive in ordine alla credibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad escludere l'esistenza di interessi specifici o motivi di astio nei confronti del ricorrente, tenuto anche conto che proprio i predetti erano i debitori esecutati sottoposti alla procedura di esecuzione mobiliare, non potendo il richiamo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]Amico sanare il vizio che si denuncia. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha formulato con requisitoria scritta le conclusioni di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per inaccessibili ragioni in fatto già proposte in appello, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, escludendo qualsiasi interesse specifico o motivo di astio da parte dei testi nei confronti del padre, attuale ricorrente, confermando la attendibilità delle loro deposizioni in quanto riscontrate da quelle di terzi (D'Amico) e dal complessivo molteplice dato testimoniale (v. pg. 3 della sentenza), in presenza di una inverosimile versione fornita dall'imputato e da sua moglie, così dovendosi ritenere accertato - secondo il doppio conforme giudizio di merito - che l'imputato, consapevole delle procedure esecutive in corso, nella veste di proprietario e unico possessore delle chiavi di ingresso del capannone, aveva deliberatamente deciso di sostituire la serratura e, con evidenza, di sottrarre il bene - non facilmente asportabile - sottoposto a vincolo giudiziario, al fine di impedire la vendita all'incanto fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend