CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Bologna il 1.4 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 624 bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 624 cod. pen. ed ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ragione dalla eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla mancata collaborazione dell'imputato (penultima pag. della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicemb