CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 34455/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIdato atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l'intervento delle parti che hanno concluso per iscritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola in data 04/03/2024. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza in data 01/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola per il reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Noia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con successiva istanza aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare in atto con gli arresti domiciliari presso la casa di accoglienza "Liberi di volare" e con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per accoglierla. Il Tribunale napoletano ha ritenuto corretta tale decisione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] rispondeva di reato per il quale opera la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, al di là dello stato di incensuratezza, la sua negativa personalità era emersa dalle modalità del fatto da lui commesso: mentre era in servizio in qualità di guardia giurata presso il centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Noia, aveva avuto una discussione aspra con Francesco e [OSCURATO:PERSONA] che gli rimproveravano di non avere voluto aiutare una congiunta nella sostituzione di un pneumatico e, dopo essersi allontanato proferendo frasi minacciose, era ritornato con un coltello a farfalla di grosse dimensioni con il quale aveva sferrato un fendente mortale a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale apprezzava negativamente le dichiarazioni confessorie rese dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendole non significativo di un'effettiva rielaborazione critica del comportamento tenuto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 310, 275, 284 cod. proc. pen. e 575 cod. pen. per erronea applicazione della legge e carenza della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva del tutto omesso di valutare gli elementi nuovi offerti dalla difesa per vincere la presunzione di adeguatezza della misura in atto, in particolare quelli relativi al percorso intrapreso dall'imputato che ha reso confessione e ha avuto da don [OSCURATO:PERSONA] l'opportunità di accedere ad una struttura paracarceraria ("Liberi di volare") anche con l'intento di approfondire un serio parallelo percorso socio-rieducativo funzionale tra l'altro all'avvicinamento ai familiari della vittima con ogni garanzia e ogni supporto 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la confessione del ricorrente è giunta dopo l'arresto in flagranza e solo per sostenere una ricostruzione alternativa a quella riferita dai congiunti della vittima e più compatibile con la legittima difesa; sotto ogni altro profilo, inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato prende in esame e valuta congruamente tutti gli elementi che, secondo la difesa, sarebbero idonei a superare la presunzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.2. Si lamenta che l'ordinanza impugnata sia viziata dalla mancanza di motivazione perché non ha valutato la proposta modalità alternativa di detenzione con gli arresti domiciliari presso la comunità "liberi di volare" e non ha indicato «elementi fattuali esplicativi dell'immanente e concreto rischio di recidiva del [OSCURATO:PERSONA], pur a seguito della collocazione dello stesso presso la struttura», che ha natura parimenti detentiva. La doglianza non ha fondamento. L'ordinanza impugnata muove da un'argomentata verifica del pericolo di recidiva che il Tribunale qualifica come «elevato e concreto».. Tale valutazione non è apodittica ma correlata alle modalità della condotta contestata e all'inclinazione alla violenza dimostrata dall'indagato. Si procede per un omicidio commesso in epoca assai recente, il 29/07/2023, mentre il [OSCURATO:PERSONA] stava svolgendo l'attività di vigilante presso un centro commerciale a seguito di un diverbio e per motivi futili, utilizzando un coltello a farfalla di grandi dimensioni, che porta con sé senza alcun giustificato motivo. Il Tribunale ha evidenziato che l'omicidio è scaturito anche del fatto che [OSCURATO:PERSONA], che, dopo una prima discussione, si era allontanato e poi di proposito e di sua iniziativa era ritornato per colpire con maggiore violenza la vittima. Il fatto che, a fronte di una lite improvvisa e non pianificata, egli già portasse con sè un'arma come il coltello che ha provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA], è significativo di un'inclinazione alla violenza e all'uso di mezzi idonei ad uccidere, dalla quale il Tribunale per il riesame ha ragionevolmente tratto argomenti per afférmare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. La confessione resa dopo l'arresto in flagranza e in presenza di elementi indiziari solidi ragionevolmente non è stata valutata come sintomatica dell'affievolimento di tale propensione all'illecito, visto che peraltro le ammissioni sono state accompagnate da un'inverosimile prospettazione di una condotta di reazione e di legittima difesa, del tutto incompatibile con il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], ritornato appositamente a colpire la vittima dopo avere avuto la possibilità di allontanarsi. Dall'accertamento di tale livello di aggressività il Tribunale ha tratto il motivato convincimento che non sussistessero elementi (né ne fossero sopravvenuti) per confidare sull'affidabilità del [OSCURATO:PERSONA] all'osservanza delle prescrizioni connesse con un regime detentivo diverso rispetto a quello carcerario. La misura cautelare degli arresti domiciliari presso la comunità è stata presa in esame alla luce di questi concreti elementi di pericolo di reiterazione del reato, che, dipendendo dalle inclinazioni del [OSCURATO:PERSONA], non potrebbero essere / ridimensionato o gestite nel contesto in cui sarebbe accolto. E per questo il Tribunale ha potuto affermare che «non ci sono elementi che consentano di escludere che l'indagato si asterrà dal commettere atti di violenza all'interno della stessa struttura di accoglienza». Non può pertanto dirsi che il provvedimento impugnato non abbia dato conto con motivazione logica e completa delle ragioni per le quali non ha ritenuto adeguata a tutelare le esigenze cautelare la misura degli arresti domiciliari presso una comunità richiesta dalla difesa. Il ricorso, dunque, si risolve nella perorazione di un'alternativa lettura degli elementi dedotti dinanzi al giudice della cautela, nonostante il Tribunale li abbia valutati precisando di giungere alle sue conclusioni, anche a prescindere dalle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Norma che in ogni caso prevede la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per chi sia raggiunto da gravi indizi del reato di omicidio operante «non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva» (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Rv. 265383-01). E poiché la custodia cautelare in carcere è stata applicata a seguito di arresto in flagranza in relazione ad una condotta avvenuta in epoca ancora recente e ha comportato allo stato un periodo di detenzione inferiore ad un anno, assai limitato se raffrontato alla gravità della condotta e alla pena irrogabile, nemmeno il decorso del tempo (di cui pure si deve tenere conto: Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202-02) può incidere su una diversa valutazione dell'inadeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari in comunità. 3. Il ricorso deve essere dunque respinto con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese z processuali. o NI ) "sa lc 77.4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 te