CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia.- ricorrente -controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 156,in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pedersoli e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio elettivamente domicilia in Roma, al Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa.- intimata -Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza, n. cron. 1068/2022, della CORTE DI APPELLO DIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 16 giugno 2015innanzi al Tribunale di Prato, e ritualmente notificato alla controparte BancaPopolare di Vicenza s.p.a. (di seguito denominata anche BPV) unitamente alpedissequo decreto di fissazione di udienza, la Filpucci s.p.a. chiese accertarsie dichiararsi l’inesistenza e/o l’invalidità, la nullità dei conti correnti e contianticipi dalla stessa stipulati con la menzionata banca e chiusi con saldo zeroin data 23 aprile 2015, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiestidalla legge a pena di nullità, e condannarsi la medesima banca, epurati i contidagli addebiti non dovuti per interessi ultra legali, c.m.s., spese, anatocismo,valute fittizie, girocontazione, non pattuiti formalmente, alla restituzione dellasomma di € 332.135,31, o di quella maggiore o minore emergentedall’istruttoria, oltre interessi, indebitamente percepita.Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a., contestando le avversepretese e concludendo per il loro rigetto perché infondate.Nelle more del giudizio, BPV fu sottoposta a liquidazione coattaamministrativa con d.l. n. 99/2017 e provvedimento MEF del 25 giugno 2017,sicché il tribunale dichiarò l’interruzione del giudizio, che, successivamente,fu riassunto dalla Filpucci s.p.a. nei confronti sia della [OSCURATO:PERSONA] diVicenza in l.c.a. sia di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche ISP) qualecessionaria del ramo d’azienda della originaria convenuta, nei cui confrontiestese le medesime domande.Si costituirono entrambi gli istituti bancari. BPV in l.c.a., chiese dichiararsil’improcedibilità della domanda proposta nei propri confronti ex art. 83,comma 3, TUB, la conservazione della piena titolarità del rapporto, il difettodi legittimazione e titolarità passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la propriaNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026estromissione dal giudizio ed il rigetto di tutte le domande in quanto infondatein fatto e in diritto ed in ogni caso non provate. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chieseaccertarsi e dichiararsi il proprio difetto di titolarità passiva circa il rapportocontroverso perché non rientrante nei rapporti ad essa ceduti, e, comunque,il rigetto delle domande attrici in quanto improcedibili e, in ogni caso,prescritte, infondate in fatto e in diritto e non provate.Con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del 4 gennaio 2019, l’aditoTribunale di Prato dichiarò improcedibile la domanda proposta nei confrontidi BPV, perché in l.c.a., e rigettò quella rivolta contro ISP.2. Pronunciando sul gravame promosso, ex art. 702-quater cod. proc.civ., dalla Filpucci s.p.a. avverso quella decisione, l’adita Corte di appello dinel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenzas.p.a. in l.c.a.Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, premettendo che lastatuizione di improcedibilità, ex art. 83, comma 4, TUB nei confronti di BPVera coperta da giudicato, osservò che:i) «L’art. 3 del d.l. n. 99/2017, conv. in L. n. 121/2017, dispone: “Icommissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottatoai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto,individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni,diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività,anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti inliquidazione o di entrambi (…). Restano in ogni caso esclusi dalla cessioneanche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: (…) c) le controversierelative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente adessa, e le relative passività”»;ii) «[…] l’espressione “restano in ogni caso esclusi dalla cessione …” indicain modo chiaro e certo cosa non può essere fatto rientrare nella cessione, pertutte le ipotesi non in elenco resta salva la libera determinazione delle partidi farle rientrare o escluderle»;Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026iii) «L’assunto che l’atto ricognitivo del 26.6.2017 avrebbe superato ildettato normativo non è corretto; riguardo l’asserito limite inter partes deglieffetti delle disposizioni contenute nel contratto di cessione in quanto atto diautonomia privata, è la stessa disposizione normativa a sancire l’efficaciaverso i terzi a seguito della pubblicazione della notizia della cessione sul sitodella Banca d’Italia»;iv) «Il Tribunale ha spiegato con motivazione chiara e condivisibile leragioni del rigetto della domanda; nei confronti della Banca di Vicenza, pereffetto della messa in l.c.a., diveniva improcedibile qualsiasi azione ex art. 83T.U.B.; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda in quanto irapporti in esame non erano tra quelli previsti nell’atto di cessione del26.6.2017»;v) «Dalla lettura coordinata delle clausole contenute nell’atto di cessionedel 26 giugno 2017 e, in particolare, degli artt. 3.1.2., lett. b), e 3.14., lett.b), del contratto di cessione, si desume che le cause pendenti in capo a BPVal momento della stipulazione dell’atto di cessione passate ad IntesaSanpaolo sono quelle relative ai rapporti inerenti e funzionali all’eserciziodell’impresa bancaria, quindi rapporti contrattuali in corso attraverso i qualisi esplica l’erogazione dei servizi bancari in favore della clientela mentre nonvi rientrano i rapporti precedentemente intrattenuti da BPV già esauriti primadella cessione, non essendo possibile catalogarli inerenti e funzionaliall’impresa bancaria perché estinti»;vi) «È assolutamente pacifico (anche documentalmente provato) che iconti sono stati estinti a saldo zero alla data del 23 aprile 2015, quasi dueanni prima della cessione»;vii) «L’interpretazione data dal Tribunale alle espressioni usate nell’attodi cessione risulta corretta e del resto non sembra contestata, vertendopiuttosto le censure sul “superamento” del dato normativo proprio per lamancata inclusione del rapporto in esame tra quelli ceduti. Questainterpretazione è conforme, inoltre, all’[OSCURATO:PERSONA] del Secondo AttoRicognitivo del 17 gennaio 2018 […] ove all’All. 1.1., nr. 4, rubricato comecontenzioso relativo a rapporti estinti, esclude dalla cessione le passività e ilNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026relativo contenzioso che non siano riferiti ad Attività o [OSCURATO:PERSONA] chesecondo l’art. 1 del contratto di cessione costituiscono l’[OSCURATO:PERSONA],in pratica l’oggetto della cessione. [OSCURATO:PERSONA] si intendono i singolibeni, cespiti e rapporti delle Banche in l.c.a. che sono considerati e utilizzaticome funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria; per [OSCURATO:PERSONA] siintendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, che derivano darapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria. Per AttivitàEscluse, il contratto indica ogni bene, cespite e rapporto attivo che non siaricompreso fra le [OSCURATO:PERSONA] o che non sia funzionale all'eserciziodell'impresa bancaria. [OSCURATO:PERSONA], a norma del punto 3.1.4., lett. b),rappresentano tutti gli elementi negativi che possano derivare, direttamenteo indirettamente, dalle [OSCURATO:PERSONA] e dalle [OSCURATO:PERSONA], tra cui sonoannoverati i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti secondo le normedi c.p.c.»;viii) «Dalla definizione delle poste attive o passive secondo il datocontrattuale e i successivi atti ricognitivi emerge indiscutibilmente che sonoesclusi dalla cessione i rapporti non inerenti e funzionali all’impresa bancaria,quindi i pregressi conti estinti della banca in l.c.a.».3. Per la cassazione di questa sentenza la Filpucci s.p.a. ha propostoricorso affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].p.a., mentre è rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. inl.c.a. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rilevato, pregiudizialmente, che, con provvedimento del 18/19marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte ha disatteso (facendo salvacomunque ogni valutazione di questo Collegio) l’istanza del 13 marzo 2026,a lui direttamente rivolta, con cui il difensore della Filpucci s.p.a. avevainvocato la rimessione dell’odierno ricorso alle Sezioni Unite stante la pretesaesistenza di un contrasto tra la Prima e la Terza sezione in ordine allepronunce dalle stesse rispettivamente già rese sulla questione, oggetto anchedi questo procedimento, concernente la titolarità passiva dei rapporti debitoriNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026sorti in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. prima della cessioned’azienda – disposta dai Commissari liquidatori – ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.di cui al d.l. n. 99/2017.Ha rimarcato, in particolare, che «si è al di fuori dell’ambito delle ipotesiper le quali, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., può esseredisposta l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Le pronunce richiamateinterpretano le diverse ipotesi contemplate dall’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017,come convertito, al fine di delimitare i contorni della cessione a IntesaSanpaolo delle aziende bancarie cedute, con riguardo sia ai rapportisostanziali, sia agli aspetti processuali delle controversie nelle quali si siaverificata la successione a titolo particolare nel diritto oggetto di lite. Il quadroche emerge dalla comparazione delle decisioni di cui si è fatta menzioneconvince della mancanza di un attuale contrasto di orientamenti. Laconstatazione di molteplici precedenti recentissimi ed univoci resi dalla PrimaSezione civile di questa Corte smentisce, invero, la coesistenza diinterpretazioni difformi esposta nella istanza di in esame».Un’analoga istanza depositata dal medesimo odierno difensore di Filpucciin un separato giudizio di cassazione, iscritto sub R.G. n. 16011/2022,nell’interesse della società da lui assistita in tale giudizio era stata già respintadal Presidente Aggiunto di questa Corte con provvedimento depositato il 2agosto 2025, corredato da ampia ed esaustiva motivazione (nella quale silegge, tra l’altro, che: «[…] le decisioni da ultimo intervenute da parte dellaPrima Sezione civile hanno approfonditamente esaminato la questione didiritto che viene posta a fondamento della richiesta in esame di rimessionealle Sezioni Unite in esame, partendo dal dettato delle norme implicate, eponendo a confronto il dato ricavabile dall’esegesi delle norme con lespecifiche previsioni di cui agli accordi di cessione, non senza trascurare leaffermazioni di principio contenute nella pronuncia n. 225/2022 della CorteCostituzionale, che era chiamata a pronunciarsi anche sulla questione dilegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017.In particolare, lepronunce più recenti hanno altresì espressamente preso in esame laquestione relativa al denunciato contrasto con gli arresti della Terza SezioneNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026civile, ma hanno dichiaratamente inteso discostarsi dai precedenti de quibus,evidenziando le ragioni di minore persuasività degli argomenti che lisorreggevano […]. Il contrasto di giurisprudenza si configura, peraltro,quando gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di una Sezione o delleSezioni della Corte sulla interpretazione di una certa disposizione di legge osu un istituto non sono tra loro convergenti nello stesso contesto temporaledi riferimento. Nella specie, la stessa istanza in esame segnala, come detto,l’esistenza di una più recente decisione, che ha fatto propria la tesi che laricorrente intende avversare, decisione che si pone in consapevole e motivatocontrasto con i precedenti della Terza Sezione civile (che intendeargomentatamente superare), pervenendo ad una soluzione che, in quantofrutto di una camera di consiglio monotematica, intende esprimere unorientamento condiviso della sezione e destinato ad ispirare le futuredecisioni. Inoltre deve considerarsi che la controversia in esame attiene allamateria dei contratti bancari, per la quale è prevista la competenza tabellaredella Prima Sezione civile, considerazione questa che induce a dover ritenere,in ragione della consapevole scelta ermeneutica compiuta da tale Sezione conle menzionate ordinanze, non più attuale il denunciato contrasto digiurisprudenza […]»).1.1. [OSCURATO:PERSONA], preso atto di tali provvedimenti, ritiene che, comegià osservato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamentoconsolidato e qui condiviso. Cfr., ex aliis, Cass. n. 15083 del 2025; Cass. n.13000 del 2019; Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n.12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003), l'istanzavolta all'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce merasollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale, che non è soggetto adobbligo di motivazione, altresì precisandosi che la funzione nomofilattica èagevolmente emerge anche dall’art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., neltesto, qui applicabile ratione temporis).Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioniNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili, sicché deveritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionalidi più recente emersione ed attualità sono, per ciò solo, qualificabili come «dimassima di particolare importanza» nell'accezione di cui all'art. 374, comma2, cod. proc. civ.2. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano,rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2556, 2558,2560, 2740, 2741 del codice civile, artt. 110, 111 e 112 del codice diprocedura civile, artt. 2 e 3 del d.l. n. 99 del 25/6/2017, artt. 83 e 90 deld.lgs. n. 385 del 1/9/1993». Si assume che «La lettura offerta dalla Corted’Appello fiorentina della normativa di cui al d.l. n. 99/2017, come anche dellaregolamentazione pattizia contenuta nel successivo contratto di cessione diazienda tra la BPV in l.c.a. ed ISP (con ulteriori atti “ricognitivi” e “ripetitivi”),è assolutamente non condivisibile» e che «È dunque corretto affermare cheil legislatore, con la citata decretazione d’urgenza successivamente convertitain legge, abbia inteso disciplinare la cessione d’azienda delle due banchevenete prevedendo una deroga rispetto alla disciplina codicistica, il tutto atutela de “i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti népreferiti” nonché dei “rapporti di affidamento creditizio per imprese efamiglie”. L’unica deroga in questione, però, riguarda l’art. 2741 del codicecivile, giammai l’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore rispondedell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, nétantomeno risultano derogate le norme di cui agli artt. 2558 e 2560 c.c.,secondo cui l’impresa cessionaria risponde dei debiti dell’alienante anteriorial trasferimento. È questo, dunque, il ristretto “perimetro” derogatorio entrocui i tre istituti bancari, ossia i due cedenti ed il cessionario [OSCURATO:PERSONA],sono stati abilitati a definire in via contrattuale la cessione delle aziende finitein procedura concorsuale. Giammai il d.l. n. 99/2017 ha previsto – né avrebbepotuto farlo, pena l’esondazione dall’alveo della legittimità costituzionale – diaffidare ad un accordo tra cedente e cessionaria l’individuazione arbitraria deidebiti inclusi e di quelli esclusi dal trasferimento d’azienda, in dispregioNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026(rectius deroga mai assentita) della previsione normativa di cui all’art. 2560comma secondo c.c. Ogni pattuizione, contenuta nel contratto di cessione esuccessive integrazioni stipulati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con i Commissariliquidatori di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza S.p.A., è dunque valida solo e nellamisura in cui sia conforme alle norme di legge compreso il D.L. 99/2017. Overisultino contrari alle previsioni normative non oggetto di espressa deroga dipari grado (nella gerarchia delle fonti del diritto) i citati accordi contrattualisono pertanto nulli, per contrarietà a norme di legge ex art. 1418 c.c., in ognicaso non esplicano alcun effetto nei confronti dei terzi. Dall’esame delcontratto di cessione de quo, peraltro, non risulta affatto che i contraentiabbiano escluso il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto obbligatorio percui è causa»;II) «Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 107 delTrattato sul Funzionamento dell’Unione Europea». In via subordinata e perl’ipotesi «in cui codesta Ecc.ma Corte ritenga che – secondo la correttainterpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2740,2558 e 2560 del codice civile, nonché dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017 – lacessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non debba rispondere del debito de quogià risultante a carico della cedente [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. (inliquidazione coatta amministrativa), per essere la relativa passività rimastaesclusa dall’ambito della cessione, si chiede all’adita Corte di voler provvederea disapplicare la norma in questione (art. 3 del d.l. n. 99/2017), per elusionedella Decisione della Commissione dell’Unione Europea datata 25/6/2017sulla compatibilità delle misure di supporto pubblico – relative all’OperazioneBanche Venete – con la disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti diStato, con conseguente violazione dell’art. 107 del Trattato sul3. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse, si rivelano infondate.Esse intercettano la questione riguardante il se, nelle cause pendenti alladata (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissariliquidatori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. (per ilNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026prosieguo anche “[OSCURATO:PERSONA]”) con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta l’art. 3,comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), edaventi ad oggetto rapporti bancari già estinti (come, pacificamente, quelli dicui oggi si discute, che la corte distrettuale ha accertato essersi «estinti, asaldo zero, alla data del 23 aprile 2025, quasi due mesi prima», quindi, dellacessione predetta. Cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) alla data predetta,si verifica, o non, il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella posizionesostanziale e processuale delle banche medesime. In altri termini, occorrestabilire se quelle controversie rientrano nel cd. «Contenzioso pregresso»(cfr. parag. 3.1.2., sub lett. b], [vii] di detto contratto), in cui è sicuramentesubentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oppure nel cd. «Contenzioso escluso» (cfr.parag. 3.1.4., sub lett. b], [vi] del medesimo contratto) in cui tanto non si èverificato.Si tratta di un profilo avente effetto dirimente per la decisione dellacontroversia, atteso che l’esclusione del contratto bancario dal quale derivala pretesa creditoria azionata dalla Filpucci s.p.a. con l’odierno giudizio nonpuò che riverberarsi in negativo sulla legittimazione passiva (rectius: titolaritàpassiva del rapporto dedotto) della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.1. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si sonomanifestati contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito,entrambi mossi dalla necessità di individuare l'oggetto della cessione2017.Secondo alcune decisioni, le «[OSCURATO:PERSONA]» presupporrebberoanzitutto la compresenza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza delrapporto all'esercizio dell'attività bancaria, la risultanza dalle scritturecontabili e l’espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte aisoli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla datadella cessione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all’ambito delle«[OSCURATO:PERSONA]» il contenzioso concernente rapporti estinti, in ragionedella carenza del requisito dell'inerenza e funzionalità all'attività bancaria,giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, «né sul piano dellaNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026logica, né su quello della razionalità, né su quello dell'economia di banca puòragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da unrapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nelsenso indicato: si tratta, con evidenza, di situazioni giuridiche affattosganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo lalogica della cessione aziendale». Viene osservato, insomma, che inerenza efunzionalità devono intendersi riferite non già all'attività bancaria consideratain astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività dellabanca cessionaria.Altre pronunce, conformi ad un orientamento che pare essere, però,ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto vii)dell’art. 3.1.2., lett. b), del menzionato contratto di cessione («contenziosicivili … relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi dacontroversie» ivi menzionate) come autonoma voce di «[OSCURATO:PERSONA]» enon come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc’anziindicati: sicché il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro dellacessione sarebbe costituito dal solo dato temporale della pendenza della litealla data di essa, il che ben si giustificherebbe in considerazione dellaconoscibilità della consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quantoal requisito di inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria, sisostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attivitàdestinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, bensì come indicativodell’astratta riferibilità all’attività dell’impresa bancaria, sì da distinguerladall’ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essaandrebbero reputati estranei: «Diversamente ― è stato affermato ingiurisprudenza ― non si sarebbe fatto riferimento sic et simpliciterall'esercizio dell'impresa bancaria, ma (...) all'esercizio dell'impresa bancariadi I.S.P.».3.2. È doveroso riportare, poi, le norme di legge che hanno previsto lacessione di azienda dagli istituti bancari in l.c.a., a seguito del cosiddetto“crack delle [OSCURATO:PERSONA]”, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ledisposizioni di fonte negoziale che hanno regolamentato la sorte dei rapportiNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026contrattuali che, fino all’apertura della procedura concorsuale, erano in capoalle cedenti.Orbene, l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 99/17, recante «Disposizioniurgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA].p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», così recita: “I commissari liquidatori, inconformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2,comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi delcomma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridiciindividuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per unaquota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi.Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presentedecreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni casoesclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) lepassività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv),del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche neiconfronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalleoperazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delleBanche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi diinvestimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivicompresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte ditransazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad attio fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e lerelative passività”.In forza di questa disposizione normativa è stato stipulato tre le cd.[OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in data 26 giugno, 2017 ilcontratto di cessione di azienda, che, per quel che qui rileva, prevede:all’art. 1.1.1., che il contratto «viene perfezionato per l’acquisto da partedi ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici di [OSCURATO:PERSONA], comemeglio precisati al punto 3 del medesimo contratto, definiti nel complesso, aifini dell’accordo, come “[OSCURATO:PERSONA]» composto, come specificatodall’art. 3, dalle «attività incluse … e passività incluse»;Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026all’art. 3.1.2, lett. b), che, per «“[OSCURATO:PERSONA]”, si intendono i singolidebiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB […] che derivano darapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sonoregolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati eprecisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D[…], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi,anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data diEsecuzione» (tranne esclusioni che non riguardano il caso di specie) chevengono definiti come il [OSCURATO:PERSONA];all’art. 3.1.4., lett. a), che «Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto delpresente Contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte nédell’[OSCURATO:PERSONA] e non sono né potranno essere acquisite da (nétrasferite a) ISP le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] sia di BPVi sia di VB».L’art. 3.1.4., lett. b), invece, individua le [OSCURATO:PERSONA] dall’InsiemeAggregato. Esse consistono in qualsiasi debito, obbligazione, impegno che«sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delleAttività Incluse e delle [OSCURATO:PERSONA] […], in conseguenza dell’attività diBPVi e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione»; segueun’elencazione esemplificativa che vede, tra l’altro, «qualsiasi Contenzioso (erelativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili adDa ultimo va menzionato il [OSCURATO:PERSONA], stipulato in data17 gennaio 2018, che, al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce l'esclusione dallacessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.3.3. La questione oggi controversa già è stata trattata da recentiinterventi di questa Corte.In particolare, la Terza Sezione con ordinanza n. 2785/2025, nel solcodella sentenza n. 17834/2023, ha affermato che, «In tema di liquidazionecoatta amministrativa delle banche venete, dal disposto di cui all'art. 3comma primo del D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del2017 (che delimita il perimetro della cessione dell'azienda, dei suoi rami, ivicompresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione delleNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026controversie indicate alla lett c)" relative ad atti o fatti occorsi prima dellacessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività") discende, acontrario, che le ragioni di credito (e di debito) oggetto del contenzioso e,quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione»(principio poi ribadito dalla successiva Cass. n. 15238 del 2025). Si tratta diprecedenti che, tuttavia, non hanno analizzato a fondo i profili essenziali dellaquestione. Profili costituiti: a) dall'interpretazione della disciplina dellacessione posta all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 e dallo spazio da essa riservatoalla fonte autonoma costituita dall'ivi previsto, successivo contratto dicessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA].p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; b)dall'interpretazione del contratto di cessione stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] inl.c.a. e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.relativamente alla inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancariadei rapporti bancari; c) dalla rilevanza giuridica del [OSCURATO:PERSONA] del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e lacessionaria dopo la cessione.3.4. A diverse conclusioni è approdata questa Prima Sezione, che, conl’ordinanza del 5 giugno 2025, n. 15083 (cui sono seguite le ordinanze nn.15670, 15671, 15673, 15675, 15680, 15682 e 15689 rese a conclusione dellastessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio: «In tema dicontroversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o [OSCURATO:PERSONA] diVicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante irispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nellaposizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendentialla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissariliquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapportibancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano traquelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto».Queste le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione ermeneutica seguitadalle suindicate pronunce della Prima Sezione:Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026i) utili elementi per lo scrutinio della questione sottoposta al Collegio sitraggono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2022, la cuimotivazione qui si richiama in toto ed in particolare laddove vi si afferma chel’art. 3 «del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissariliquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato “l’azienda, suoi singolirami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovverodei soggetti in liquidazione o di entrambi”». Il decreto-legge rimette, dunque,ad un successivo contratto la disciplina della cessione, contratto le cuidisposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia versoi terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul propriosito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti…». Prosegue la Consulta rammentando che il decreto-legge, dopo averstabilito «che “[a]lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degliarticoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamenterichiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario»,precisa ancora «che “[r]estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche inderoga all’articolo 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all’articolo 52,comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti eobbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazionedi azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni dellanormativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesimeazioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso isoggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sortesuccessivamente ad essa, e le relative passività”. Il comma 2 dell’art. 3chiarisce, fra l’altro, che “[i]l cessionario risponde solo dei debiti ricompresinel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”». In breve, il decreto leggen. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti dideterminare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi,l’ambito delle attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto aNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017. Dopodiché laCorte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per ilragionamento che si va conducendo, che «l’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017,come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti,perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato dideterminare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l’azienda,suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco,oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però aicontraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevanorestare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencatinelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capoalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] spa, o, meglio, della riferibilità ad essa dellatitolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedottain giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazionedelle norme di legge … quanto dall’ambito oggettivo del programmaobbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione». Ed ancora,soffermandosi sull’inquadramento del rapporto tra fonte legale e negozialedella cessione, la pronuncia della Corte costituzionale evidenzia che «ilcontratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banchevenete in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] spa … richiamava in premessa lamanifestazione di interesse di quest’ultima … del 21 giugno 2017, limitataall’acquisto “di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BPVicenza e [OSCURATO:PERSONA]” … in ragione dell’aspettativa della banca cessionariadi non caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n.99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come “normeprovvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidonosulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle dueBanche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3,disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenutoconcreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo eventoregole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente». Ne emerge lapeculiarità del complesso congegno in esame, tale da comportare, appunto,Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026l’introduzione di «regole specifiche innovative nel sistema legislativovigente», articolatosi, secondo l’ordine cronologico, ed in un ristrettissimoarco temporale, attraverso: i-a) gli «accordi già intercorsi» e le «pregressepattuizioni» tra le parti; i-b) il decreto legge, che di tali accordi e pattuizioniha tenuto conto, devolvendo al contratto la delimitazione dell’ambito dellacessione, nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; i-c) il contratto che, sullascia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini della cessione;ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale,per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle duebanche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non aldecreto-legge, ma al contratto che ha attribuito alle parti il potere dideterminare l'ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati,riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nelperimetro della cessione»;iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambitodella cessione, ai sensi del cit. art. 3, «le controversie relative ad atti o fattioccorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relativepassività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversaincluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormentead essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potutosvolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato diinterpretare l'art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, mail decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti,«i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», ma rimette invece aicontraenti, la cui volontà va interpretata, invece, secondo le regole diermeneutica contrattuale, l'individuazione di quanto ulteriormente escluso eper converso ricompreso nella cessione. È corretto affermare, quindi, che, perindividuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare lasussistenza, o meno, della legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,occorre guardare al contratto di cessione. È essenziale, quindi, far risaltare,in proposito, che la sottolineata peculiarità dell’articolato congegnosottoposto all’esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gliNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026«accordi già intercorsi» e le «pregresse pattuizioni» di cui si è detto, con lasuccessiva adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato alcontratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro dellacessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti deiterzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata diquest’ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a «regole specificheinnovative nel sistema legislativo vigente» (cfr. Corte cost. 225 del 2022),rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto qualestrumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolocosì implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazioneda parte della Corte di cassazione. Alteris verbis, quello stipulato il 26 giugno2017 dai commissari liquidatori delle menzionate [OSCURATO:PERSONA] ed IntesaSanpaolo s.p.a. è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimenoun contratto sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflettea propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contrattoefficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, onon, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commissariliquidatori ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. costituisce, così, espressionedell’autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione dicontratto accolta dall’art. 1321 cod. civ., suscettibile di interpretazionesecondo i criteri dell’interpretazione contrattuale, ma incide altresì sullaregolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, tra l’altro numericamenteelevata, quelli che in precedenza intrattenevano le [OSCURATO:PERSONA], conconseguente esigenza ― al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accadeper i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell’articolo 360, comma 1,cod. proc. civ. ― dell’adozione di modalità interpretative tali da garantireuniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca ilsuo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti;iv) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), si evinceinequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell'InsiemeAggregato ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non è sufficiente il mero datotemporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026giugno 2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario«che si tratti di debiti che derivano da rapporti inerenti e funzionaliall'esercizio dell'impresa bancaria», ciò in quanto le [OSCURATO:PERSONA] di cui alpunto vii) dell'art. 3.1.2. (b) – e cioè i contenziosi pendenti diversi da quellipromossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle [OSCURATO:PERSONA] –costituiscono solo una esemplificazione ("tra cui") delle passività cedute adIntesa Sanpaolo s.p.a., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte,presentare le caratteristiche definite dall'incipit della disposizione inquestione: e cioè, le "passività... che derivano da rapporti inerenti e funzionaliall'esercizio dell'impresa bancaria" della cessionaria;v) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresabancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale ed astrattadei rapporti bancari, come relativa all'esercizio del credito e alla raccolta delrisparmio, ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale,valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all'attività bancariache il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco.Tale soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale delladisposizione che non utilizza l’espressione "attività bancaria”, e cioè quellaspeciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra ilpubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 T.u.b.), ma la diversa locuzionedi “impresa bancaria” che si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (inquella parte dell'azienda) oggetto di cessione e che comprende tutti i rapportiche fanno capo all'impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibilialla tipica attività bancaria. Le parti hanno inteso far riferimento a queirapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevinofinalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa dellacessionaria: che, cioè, le passività oggetto di trasferimento debbanoinscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione,debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresabancaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;vi) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da IntesaSanpaolo nei confronti dell’operazione di «salvataggio» delle [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sulmercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione,ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare unamaggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione[…] attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gliambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confrontidella “nuova” realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia deilivelli occupazionali;vii) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso aventead oggetto rapporti estinti il comportamento delle parti successivo alcontratto di cessione costituito dalla stipula tra le parti del Secondo AccordoRicognitivo in data 17 gennaio 2018, che si è ritenuto valutabile ai sensidell’art. 1362, comma 2, cod. civ.3.5. Al principio di diritto affermato dalla indicata serie di pronunce dellaPrima Sezione va data continuità perché ormai consolidatosi (come emergedal rilievo che esso è stato ribadito, successivamente, da questa stessasezione, con le pronunce rese Cass. nn. 22708, 22710, 22731, 28616 e 31667del 2025), condividendosene le argomentazioni come sopra esposte(rinviando anche, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., alle più ampiemotivazioni della decisione assunta contenute in tutte quelle pronunce), néoffrendo il ricorso in esame significativi elementi per rimeditarle.Va qui precisato soltanto che il [OSCURATO:PERSONA], stipulato indata 17 gennaio 2018, al punto 4 dell’allegato 1.1. sancisce esplicitamentel'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E inquesto senso tale Accordo, indipendentemente dalla sua valutabilità, o non,ex art. 1362, comma 2, cod. civ., integra esso stesso, e rafforza alla streguadell’elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabiledalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza dellalite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetrodella cessione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.6. Esigenze di completezza impongono, peraltro, di rimarcare che,quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. 35820 del 2023 avevaNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026affermato, respingendo l’ivi formulato secondo motivo di ricorso, che «ladisposizione di cui all’art. 3, primo comma, lett. c), del d.l. n. 99 del 2017,nell’escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsiprima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivitànon consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dallaIntesa Sanpaolo s.p.a., venendo in rilievo fatti intervenuti prima dellacessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fattavalere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima».3.7. Neppure può darsi seguito ulteriore, poi, – come si è già accennatoin precedenza – alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cuiconclusioni sono state sostanzialmente confermate dalle più recenti Cass. nn.2785 e 15238 del 2025. Ciò sia per la peculiarità delle concrete fattispecieche ne costituivano l’oggetto (la successione ex latere debitoris in titoliesecutivi formatisi contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o [OSCURATO:PERSONA] di Vicenzas.p.a.), sia, soprattutto, come si è anticipato, per l’essere mancato, in quellesedi, l’esame della disciplina del contratto di cessione intercorso tra icommissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenzas.p.a. con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sotto il particolare profilo della inerenza efunzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria dei rapporti in relazione ai qualisi erano formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n.2785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato daCass. n. 17824 del 2023, ha inteso «ribadire che la sentenza, che sia stataemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. dopo la cessione del rapportolitigioso, benché inopponibile a [OSCURATO:PERSONA] ed agli organi della proceduraconcorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionariaIntesa Sanpaolo (anche se quest’ultima non sia intervenuta in corso digiudizio). Tanto è, infatti, in linea con l’art. 3, comma 1 del suddetto d.l. n.99/2017, che delimita con chiarezza il perimetro della cessione dell’azienda,dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione,per quanto interessa in questa sede, delle controversie indicate alla lett. c)“relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamentead essa, e relative passività”. Dunque, a contrario, le ragioni di creditoNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sonocomprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dallapubblica zione sul sito della Banca d’Italia della notizia della cessione stessa».È evidente, allora, che, così opinando, si è ritenuto che il perimetro concretodella cessione predetta sia stato delineato direttamente dal legislatore con ild.l. n. 99/2017 in una previsione (art. 3, comma 1, lettera c]) che, invece, inrealtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l’unicafunzione di vietare la cessione di una determinata categoria di passività,lasciando, poi, all’autonomia delle parti contraenti la concreta determinazionedel perimetro della cessione suddetta. Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 haconsiderato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando laviolazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ. assumendo che con le stesse,«[…] - lungi dal dimostrare, in armonia con la giurisprudenza di questa Cortesui limiti e le modalità di rilevanza dell’ermeneutica contrattuale nel giudiziodi legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o cheli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti – laricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nellasentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche correttaper le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondomotivo». In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere inadeguata considerazione la natura assolutamente sui generis ― per le ragionipure già spiegate in precedenza ― del contratto di cessione stipulato il 26giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate [OSCURATO:PERSONA] edIntesa Sanpaolo s.p.a., che, pure ove da interpretarsi alla stregua degliarticoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte diinterpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratticollettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 dell’articolo 360 cod.proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimità, l'interpretazionedelle sue clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negozialecome criterio interpretativo diretto e non come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione.Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/20263.8. La sentenza impugnata si rivela sostanzialmente in linea con iprincipi affermati nella materia in esame da questa Corte e, pertanto, vaconfermata.Va qui aggiunto soltanto, con specifico riferimento a quanto dedotto conil primo motivo dell’odierno ricorso, nella parte in cui si ascrive alla corteterritoriale di avere errato nel non dichiarare la nullità di alcune previsioni delcontratto di cessione per un preteso contrasto con norme del codice civileasseritamente non derogate dal d.l. n. 99/2017, che, come affattocondivisibilmente osservato dalla difesa della banca controricorrente,nessuna deroga alle norme civilistiche invocate dalla Filpucci s.p.a. eranecessaria, con conseguente piena validità del contratto predetto. Invero, lenorme che quest’ultima intenderebbe utilizzare, in quanto asseritamente nonderogate dal d.l. n. 99/2017, non possono trovare applicazione alla cessionedi specie, né era necessario che il predetto d.l. vi derogasse.Infatti: i) il d.l. n. 99/2017 disciplina una cessione che poteva avere aoggetto, oltre alle intere aziende bancarie delle [OSCURATO:PERSONA] o rami dellestesse, anche soltanto certi attivi, passivi e rapporti giuridici (così disponel’art. 3, comma 1, del citato d.l.) e proprio questa ultima opzione è stataquella in concreto seguita il 26 giugno 2017, tant’è che il contratto di cessioneha ad oggetto, appunto, “certe attività, passività e rapporti giuridici” delleBanche Venete. Ne deriva che gli artt. 2558 e ss. cod. civ. non rilevanoanzitutto perché essi regolano la diversa fattispecie della cessione di azienda;ii) le norme in materia di cessione di azienda, ove mai rilevanti, sarebberosemmai quelle contenute nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. “TUB”) enon già nel codice civile, trattandosi di una cessione concernente due impresebancarie: gli artt. 2558 ss. cod. civ., quindi, sono comunque inapplicabili; iii)quella dalle [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ad ISP è stata una cessione da proceduraconcorsuale, sicché gli articoli invocati dalla ricorrente non avrebbero potutocomunque trovare applicazione, disciplinando essi cessioni di aziende inbonis.Nessuna deroga, invece, è stata disposta con riferimento all’art. 2740cod. civ., poiché, in realtà, il menzionato d.l., lungi dall’aver derogato alNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026principio della responsabilità patrimoniale, vi ha dato piena attuazione: laBanca Popolare di Vicenza s.p.a., invero, è stata sottoposta a liquidazionecoatta amministrativa, ossia una procedura concorsuale volta a dares.p.a. non è successore a titolo universale di detta Banca – il checonsentirebbe di trasporre la responsabilità patrimoniale della seconda sullaprima – ma è semplicemente cessionaria di alcune passività facenti capo adessa: in piena conformità alla legge e all’ordinamento, quindi, IntesaSanpaolo s.p.a. risponderà, con tutto il suo patrimonio, unicamente dei debitiin cui essa è effettivamente subentrata, tra cui non rientrano quelli (derivantida rapporti già estinti al momento della cessione) oggetto della pretesa dellaodierna ricorrente la cui cessione, come si è ampiamente spiegato inprecedenza, è stata espressamente esclusa dal contratto di cessione.3.9. Va puntualizzato, altresì, con specifico riferimento a quanto dedottoda Filpucci s.p.a. nel suo secondo motivo, che: i) alle conclusioni fin quiesposte nemmeno osta il rilievo ― svolto in alcune decisioni di merito ― cheIntesa Sanpaolo s.p.a. abbia percepito somme dallo Stato in relazione allacessione di cui si discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapportiestinti fossero davvero fuori della cessione. Trattasi, invero, di un argomentochiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte allaconstatazione che, come si è cercato di spiegare, l’ambito della cessione deveessere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non haalcuno spazio, nel senso che non si colloca nell’ambito delle norme di cui agliartt. 1362 e ss. cod. civ. (cfr. Cass. nn. 15083 e 15680 del 2025); ii) laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017, convertitodalla legge n. 121 del 2017, che la società ricorrente pretende di individuareove quella norma «consenta alla banca cedente ed alla banca cessionaria diescludere l’obbligazione di quest’ultima per i debiti ex contractu della primagià oggetto di contenzioso alla data di cessione» (cfr. pag. 21 del ricorso), –pure volendosi prescindere da ogni altra considerazione circa la sua concretarilevanza, atteso che la prospettata incostituzionalità colpirebbe unicamenteil decreto legge e non avrebbe effetti sul contratto di cessione, sicché laNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026menzionata società non potrebbe vantare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. alcuna pretesa stante l’interpretazione del medesimo contratto quiritenuta come unica possibile – è stata già ritenuta manifestamente infondatada Cass. n. 15689 del 2025 (cfr. pag. 22-23 della motivazione), ivi essendosiconsiderate le finalità e lo scopo dell’intervento legislativo chiaramenteevidenziati dalla Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 225 del 2022(di cui si è dato ampiamente conto nel precedente § 3.4., sub i], di questamotivazione, da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), dallaquale emerge chiaramente che la individuazione della legittimazione passivain capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., o, più correttamente, della riferibilità adessa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesadedotta in giudizio, non discende dalla necessaria ed immediata applicazionedelle norma di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quantodall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti delcontratto di cessione. Ragioni del tutto analoghe, peraltro, consentono diconsiderare l’intervento legislativo – diversamente da quanto pure ritenutodalla Filpucci s.p.a. (cfr. pag. 16 e ss. del ricorso) – pienamente rispettosodella normativa unionale, come, del resto, può evincersi proprio dalcomplessivo tenore della menzionata sentenza n. 225/2022 della Cortecostituzionale.4. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infine, che, nella propria memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ. del 17 aprile 2026, la ricorrente, oltre ad insistere nella suarichiesta di rimessione degli atti di questo procedimento alle Sezioni Unite diquesta Corte (e, sul punto, non può che ribadirsi quanto si è già detto inprecedenza), ha chiesto: i) disporsi «rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea – ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 267T.F.U.E. – affinché risponda al seguente quesito in sede di rinviopregiudiziale: se gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostino ad unanormativa, quale quella contenuta nell’art. 3 del D.L. n. 99/2017 che siinterpreti nel senso di consentire, nell’ambito di una procedura nazionaled'insolvenza, autorizzata con decisione della Commissione nell’ambito delleNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026procedure UE sugli aiuti di Stato (“[OSCURATO:PERSONA] SA. 45664 (2017/N)”), cheprevede la liquidazione di due banche con un sostegno pubblico, per attutiregli effetti dell'uscita delle medesime dal mercato e le conseguentiripercussioni negative, e la cessione di parte delle attività e delle passività adun terzo soggetto, cui si concede da parte dello Stato il finanziamento direttodi euro 4,785 miliardi oltre che garanzie per circa 12 miliardi di euro, di ridurreil perimetro delle passività incluse nella cessione, escludendo quelle, derivantidai contenziosi già pendenti all’atto della cessione e riferiti a rapporti di contocorrente già chiusi alla detta data di cessione, e che riguardino la restituzionedi somme indebitamente percepite dalla banca nel corso del rapporto»; ii) insubordine, «in virtù di quanto previsto dal Protocollo n. 16 alla Convenzioneper la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali», chequesta Corte voglia «richiedere un parere consultivo alla Corte Europea deiDiritti dell’Uomo sulla compatibilità delle norme oggetto di causa, inparticolare dell’art. 3 del decreto legge n. 99/2017 e dei successivi attinegoziali redatti in attuazione del decreto, con i principi sanciti dallaConvenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertàfondamentali, in particolare con il principio di cui all’art. 1 del Protocolloaddizionale 1 secondo cui: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispettodei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causadi pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generalidel diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizioal diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie perdisciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o perassicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».4.1. Circa la prima di tali richieste, è doveroso premettere, in continuitàcon quanto recentemente ribadito, in motivazione, da Cass. n. 33241 del2025, che, come è noto, secondo i cd. [OSCURATO:PERSONA], elaborati dallagiurisprudenza comunitaria sin da epoca risalente (Corte di Giustizia UE,sentenza 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, Cilfit; 15 settembre 2005, incausa C-495/03, [OSCURATO:PERSONA]; 4 ottobre 2018, in causa C-416/17,Commissione/Francia), recentemente integrati (sentenza 6 ottobre 2021, inNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA]) e da ultimo confermati nellaloro sostanza (sentenza 25 gennaio 2024, in causa C-389/22, Croce RossaItaliana; sentenza 24 marzo 2026, Remling, C-767/23) – premesso chelimitazioni di carattere processuale alla potestà (e quindi all’obbligo) didisporre il rinvio ex art. 267 TFUE da parte dei giudici nazionali sono legittime,alla luce del principio di autonomia processuale, purché rispettino il principiodi equivalenza e di effettività, ossia purché si applichino anche a simili ricorsifondati su violazioni del diritto interno e purché non siano tali da rendere inpratica eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamentoeuropeo (Corte di Giustizia UE, sentenza 15 marzo 2017, in causa C3/16,Aquino); e premesso, altresì, che siffatte limitazioni, ove previste, non sitraducono nel contrario obbligo di non disporre il rinvio interpretativo,rimanendo, invece, i giudici nazionali pienamente liberi di rimettere alla Cortequalunque questione reputata rilevante ai fini della risoluzione del caso lorosottoposto – un giudice nazionale di ultima istanza può essere esoneratodall’obbligo predetto solo quando abbia constatato che la questione sollevatanon è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi ègià stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte (cd. acte éclairé),oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone contale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. acte clair). Ungiudice nazionale di ultima istanza, pertanto, ove ritenga di non esseresoggetto all’obbligo di rinvio, deve motivare la sua decisione in modo da faremergere che si è in presenza di una delle tre situazioni in cui è esoneratodal disporlo. Si tratta, in tal caso, di un onere che trova una giustificazioneevidente non solo nell’esigenza di correggere la tendenza a motivare in modomeramente apodittico la decisione di non procedere al rinvio (ad esempio,dando conto, a titolo di mero assunto, dell’assenza di ogni ragionevole dubbioin ordine all’interpretazione da darsi alle norme di diritto europeo rilevanti incausa), ma corrisponde ad uno specifico diritto della parte, trovandofondamento nell’art. 47 della Carta di Nizza e potendo dar luogo la suaomissione ad una violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU (cfr. CorteNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026EDU, sentenza dell’8 aprile 2014, Dhaby c. Italia; Corte EDU, GC, sentenzadel 21 luglio 2015, Schipani e a. c. Italia).4.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che la questione oggettodella descritta richiesta di rinvio pregiudiziale deve considerarsi qui irrilevantealla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.Il d.l. n. 99 del 2017 ha introdotto disposizioni urgenti per facilitare laliquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. e diVeneto Banca s.p.a. e per garantire la continuità del sostegno del credito allefamiglie ed alle imprese del territorio. Tali misure sono consistite, anzitutto,nella vendita di parte delle attività delle due banche ad un acquirente, di fattoindividuato in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel trasferimento del relativopersonale. Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte dellefamiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi diristrutturazione delle banche in liquidazione, si è disposta: una iniezione diliquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro; la concessione di garanzie statali,per un ammontare massimo prefissato, sul finanziamento della massaliquidatoria dei due istituti da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. È stato previsto,poi, un meccanismo di ristoro per i creditori subordinati delle banche chefossero investitori al dettaglio e sono state introdotte misure per renderefiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che leavrebbero potuto accompagnare. Inoltre, si è inteso consentire iltrasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazioneal cessionario dell'azienda bancaria.Va ricordato, poi, che, il 23 giugno 2017, la [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato le due banche in condizione di dissesto (failing or likely to fail).Secondo le regole UE, una banca in dissesto ordinariamente viene sottopostaa liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso incui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico asottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbecompromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioniessenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (cfr. considerando 45 delladirettiva 2014/59/UE, cd. BRRD, che reca la disciplina europea dei salvataggiNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026bancari). Nella medesima data, il predetto Comitato di risoluzione unico (SRB– [OSCURATO:PERSONA]), richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisitiper una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari(direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD), giunse alla conclusione che non fossepossibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussisteva il requisitodell'interesse pubblico. In tali circostanze, le regole europee prevedonol'applicazione delle procedure di insolvenza di ciascuno Stato, sotto l'egidadella competente autorità nazionale di vigilanza a specifiche condizioni.la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione UE sull'uso diaiuti pubblici per facilitare la liquidazione. Più in dettaglio, ove gli Statimembri ritengano necessario prendere in considerazione un interventopubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario,trovano applicazione le regole europee in tema di aiuti di Stato: in particolare,per il settore bancario le regole sono individuate nella Comunicazione dellaCommissione UE del luglio 2013 (cd. [OSCURATO:PERSONA]). Essa richiedeche i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscanopienamente ai costi di risanamento (cd. misure di burden sharing), in modotale che le distorsioni della concorrenza siano limitate. Dall'altro lato, lemedesime regole UE stabiliscono che i possessori di obbligazioni senior nondevono contribuire al risanamento e i depositanti rimangono pienamentetutelati, coerentemente alle regole UE.[OSCURATO:PERSONA] UE ha riferito che l'Italia, in tale contesto, ha ritenutoche la liquidazione delle due banche potesse avere un forte impattosull'economia reale delle regioni in cui esse erano maggiormente operative,sicché aveva ritenuto necessario applicare la normativa del Testo unicobancario (d.lgs. n. 385 del 1993, articoli 80-95), che prevede l'avvio dellaprocedura di liquidazione coatta amministrativa e, contestualmente, adottaremisure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisidelle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.Il 24 giugno 2017, l'Italia ha notificato alla Commissione Europea il pianodi aiuti per facilitare la liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e VenetoNumero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026Banca. Il 25 giugno 2017, la Commissione ha approvato le misure predispostedall'Italia e contenute nel provvedimento in esame. Tali misure, infatti,avrebbero contribuito, a rimuovere una ingentissima mole di creditideteriorati (non performing loans) dal sistema bancario italiano,sostenendone, così, il consolidamento. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha ritenutoche tali misure fossero in linea con la regolamentazione europea in materiadi aiuti di Stato alle banche, ed ha opinato che il soggetto acquirente (IntesaSanpaolo s.p.a.) è stato scelto in una procedura aperta, equa e trasparente,gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la venditadegli asset secondo la migliore offerta ricevuta: non si è trattato, dunque, diun aiuto di Stato nei confronti della odierna controricorrente.Orbene, – pure volendosi sottacere la circostanza che la Commissione haritenuto la normativa in esame compatibile con la disciplina UE in materia diaiuti di Stato – il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia percepito sommedallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute, e tanto non sigiustificherebbe ove i rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione, sirivela essere un argomento solo suggestivo ed effimero di fronte allaconstatazione che, come si è già spiegato, l’ambito della cessione deve esseredesunta dal contratto e non dal d.l. e la individuazione della legittimazionepassiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., o, più correttamente, dellariferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cuiinerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende dalla necessaria edimmediata applicazione delle norma di legge di cui alla riportata richiesta dirinvio pregiudiziale, quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorioregolato dalle parti del contratto di cessione.4.3. Con riguardo, invece, alla richiesta di parere consultivo alla CorteEDU, «in virtù di quanto previsto dal Protocollo n. 16 alla Convenzione per lasalvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali», il Collegioricorda che detto Protocollo, facoltativo, è entrato in vigore il giorno 1 agosto2018 al raggiungimento del deposito del decimo strumento di ratifica e,dunque, già operante nei confronti degli Stati che l’hanno ratificato.Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026La procedura consultiva ivi prevista si distingue da quella di cui all’art.267 TFUE per aspetti fondamentali, come la natura non vincolante del parerereso dalla Corte di Strasburgo (spetterà, dunque, ai giudici interni stabilire inconcreto le conseguenze dell’interpretazione adottata da quest’ultima), alcontrario di quello adottato dalla Corte di Giustizia, o come la facoltà, in luogodell’obbligo, delle più alte giurisdizioni di rivolgersi alla Corte europea per ilchiarimento interpretativo.Ma ancor più decisiva, per ridurre l’effettiva rilevanza del confronto, è ladiversa logica che connota i due sistemi: il Protocollo n. 16 disegna unpercorso in cui il parere viene reso da un giudice che non fa partedell’ordinamento in cui verrà applicato il chiarimento interpretativo; alcontrario, nel modello eurounitario, i giudici nazionali che si rivolgono allaCorte di giustizia, dovendosi pronunciare su oggetti rispetto ai quali viene inconsiderazione il diritto dell’Unione, sono, in sostanza, in forza dei trattati,giudici eurounitari. In comune, però, i due meccanismi conservano laprospettiva di credere che, nella complessità giuridica odierna, l’unica –ancorché impervia – via possibile sia quella del dialogo tra i giudici, di cui lacollaborazione fra le autorità giudiziarie statali e sovranazionali rimane untassello fondamentale.Il nuovo istituto si inserisce in un contesto che, precedentemente,limitava l’investitura della Corte Edu ad un recours individuel (art. 34 Cedu),ossia a domanda dei singoli individui, escludendo, dunque, il meccanismo delrinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, ed alla «previous exhaustionof the domestic remedies», ossia al previo esaurimento delle vie di ricorsointerne (cfr. le condizioni di ricevibilità del ricorso previste dall’art. 35 Cedu).Tanto premesso, va rimarcato, in via assolutamente dirimente, che loStato italiano, pur avendo firmato il Protocollo predetto, tuttavia, almeno finoalla data odierna, non ha ancora ratificato lo strumento, perché il relativopercorso parlamentare ha subito arresti a causa di dubbi costituzionali edottrinali sul potenziale conflitto tra il parere consultivo della Corte EDU ed ilruolo della Corte Costituzionale. Pertanto, risulta insussistente la possibilitàgiuridica di richiedere il parere in assenza di tale ratifica, sul piano interno,Numero registro generale 17758/2022Numero sezionale 1911/2026Numero di raccolta generale 12776/2026Data pubblicazione 05/05/2026per assenza di strumenti che consentano di sospendere il processo e, sulpiano internazionale, per la provenienza di una siffatta richiesta da soggettonon ancora legittimato.5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso della Filpucci s.p.a. deveessere respinto, potendosi compensare interamente tra le parti costituite lespese di questo giudizio di legittimità, essendosi formato l’orientamentointerpretativo qui prescelto solo successivamente al deposito del predettoricorso, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di Filpucci s.p.a. e compensa interamente tra leparti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti