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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2017

Cassazione n. 27981/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22753/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 1274/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria per usucapione di un fabbricato rurale e dello stacco di terreno circostante; - la Corte d’appello di Catanzaro disattese l’impugnazione proposta dalla Bosco nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza di secondo grado riporta che l’appellante aveva rimproverato al Tribunale di non avere adeguatamente vagliato le risultanze istruttorie, dalle quali, secondo costei, sarebbe emerso il possesso “uti dominus” della medesima, unitamente al marito, dopo che tutto il fondo, del quale quello di cui qui si discute era parte, in origine di proprietà della famiglia Carnevale, era stato occupato d’urgenza in vista di pubblica espropriazione, pur non essendo stato poi espropriato ed era poi divenuta zona edificabile; risolto, a seguito dell’occupazione, dal 1974, il contratto di mezzadria, in base al quale la Bosco occupava l’immobile, il fondo era tornato libero, tanto che gli eredi dell’originario proprietario lo avevano alienato dichiarandolo libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; - indi, rigetta l’impugnazione in quanto la Bosco, che aveva pacificamente cominciato a detenere il bene come colona mezzadra, non aveva dimostrato di aver fatto luogo a “interversione del possesso” (rectius: mutamento della detenzione in possesso), non bastando a ciò un mero atto d’interno volere; né l’eventuale abuso della posizione in sé poteva ridondare in favore dell’abusante; l’occupazione d’urgenza, non seguita dall’espropriazione, aveva avuto il solo effetto di sospendere il contratto agrario, stante che l’oggetto del diritto dell’affittuario sarebbe venuto meno solo con la irreversibile apprensione del bene; né rilevava che il fondo fosse stato alienato, stante che il titolo di godimento della Bosco era rimasto sempre quello derivante dal contratto di mezzadria, senza che potesse assumere rilievo alcuno la circostanza che parte alienante avesse dichiarato l’immobile libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; né, il mutamento di destinazione urbanistica poteva “ex se” mutare il titolo da detenzione in possesso; - in ogni caso dalla vendita dei Carnevali del 1991 sino alla proposizione della domanda (2010) non era decorso il ventennio di legge, né, tantomeno dall’opposizione avanzata dalla Bosco nell’anno 2009 contro il decreto di sgombero; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi.

Il Comune di Rende resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Osserva

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte locale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1141, co. 2, cod. civ.

La ricorrente riporta le critiche già mosse alla sentenza di primo grado: i Giudici non avevano tenuto conto del mutato atteggiamento della medesima; l’occupazione, che tuttavia non aveva riguardato la casa colonica, non aveva portato all’ablazione della proprietà, poiché non seguita nel quinquennio dal decreto di espropriazione, nel mentre era mutata la destinazione dell’area, da agricola a edificabile; di conseguenza essa continuò a possedere in proprio, poiché il provvedimento d’occupazione d’urgenza avrebbe dovuto essere considerato fatto del terzo idoneo a mutare la detenzione in possesso e la circostanza che i terreni, cessata l’occupazione, fossero stati riconsegnati a chi li coltivava avrebbe dovuto considerarsi atto di opposizione nei confronti del proprietario .

Non poteva avere rilievo l’abuso stigmatizzato dalla Corte d’appello, stante che l’unica cosa che assumeva rilievo era costituita dalla circostanza che era venuta meno la causa dell’originaria detenzione.

Né mai i proprietari avevano compiuto atti di ricognizione e ancor meno di disposizione, mutata nel frattempo la destinazione urbanistica dell’area.

La casa non era stata mai abbandonata ed era stata posseduta in proprio dalla esponente anche durante la pendenza dell’occupazione pubblica. 1.

1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità.

In primo e assorbente luogo va evidenziato che la doglianza non attinge la “ratio decidendi” secondo la quale, in ogni caso non risultava essere stato consumato il ventennio di legge al fine di conseguire l’acquisto per usucapione.

Avverso la “ratio decidendi” di cui detto la ricorrente non ha mosso censura, essendosi limitata a contestare altra “ratio decidendi”; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez.

L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158).

In disparte val la pena soggiungere che la ricorrente non sottopone a concludente critica l’affermazione della prosecuzione del rapporto di mezzadria con il nuovo proprietario, ai sensi dell'art. 2160, primo comma, cod. civ. (Cass. n. 4260/1988).

Né a riguardo dell’altra con la quale la Corte d’appello ha reputato che l’occupazione d’urgenza avesse la sola attitudine a sospendere il contratto agrario in corso, il quale, cessato il vincolo, aveva ripreso il proprio vigore.

Non vengono, invero, addotti argomenti persuasivi che facciano ripensare l’orientamento di questa Corte, riportato dalla sentenza d’appello, secondo il quale il decreto di occupazione di un fondo oggetto di un contratto di affitto determina solo la sospensione di tale rapporto che si estingue per effetto della realizzazione dell'opera pubblica implicante la definitiva ed irreversibile apprensione del bene medesimo e, correlativamente, il venir meno dell'oggetto del diritto dell'affittuario (Sez. 2, n. 13370, 22/06/2005).

Né spiega la ragione per la quale il successivo mutamento di destinazione urbanistica avrebbe importato il mutamento del suo titolo da detenzione in possesso.

Né, infine, individua in cosa fosse consistito il mutamento rivendicato.

Mutamento che, è appena il caso di soggiungere, non può individuarsi nella temporanea occupazione in prospettiva di una pubblica espropriazione, poi non attuata, tenuto conto della sua durata solo quinquennale.

2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile.

La ricorrente invoca, piuttosto palesemente, un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie, peraltro, sulla scorta di argomenti privi di apprezzabile specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza.

Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22753/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 1274/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria per usucapione di un fabbricato rurale e dello stacco di terreno circostante; - la Corte d’appello di Catanzaro disattese l’impugnazione proposta dalla Bosco nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza di secondo grado riporta che l’appellante aveva rimproverato al Tribunale di non avere adeguatamente vagliato le risultanze istruttorie, dalle quali, secondo costei, sarebbe emerso il possesso “uti dominus” della medesima, unitamente al marito, dopo che tutto il fondo, del quale quello di cui qui si discute era parte, in origine di proprietà della famiglia Carnevale, era stato occupato d’urgenza in vista di pubblica espropriazione, pur non essendo stato poi espropriato ed era poi divenuta zona edificabile; risolto, a seguito dell’occupazione, dal 1974, il contratto di mezzadria, in base al quale la Bosco occupava l’immobile, il fondo era tornato libero, tanto che gli eredi dell’originario proprietario lo avevano alienato dichiarandolo libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; - indi, rigetta l’impugnazione in quanto la Bosco, che aveva pacificamente cominciato a detenere il bene come colona mezzadra, non aveva dimostrato di aver fatto luogo a “interversione del possesso” (rectius: mutamento della detenzione in possesso), non bastando a ciò un mero atto d’interno volere; né l’eventuale abuso della posizione in sé poteva ridondare in favore dell’abusante; l’occupazione d’urgenza, non seguita dall’espropriazione, aveva avuto il solo effetto di sospendere il contratto agrario, stante che l’oggetto del diritto dell’affittuario sarebbe venuto meno solo con la irreversibile apprensione del bene; né rilevava che il fondo fosse stato alienato, stante che il titolo di godimento della Bosco era rimasto sempre quello derivante dal contratto di mezzadria, senza che potesse assumere rilievo alcuno la circostanza che parte alienante avesse dichiarato l’immobile libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; né, il mutamento di destinazione urbanistica poteva “ex se” mutare il titolo da detenzione in possesso; - in ogni caso dalla vendita dei Carnevali del 1991 sino alla proposizione della domanda (2010) non era decorso il ventennio di legge, né, tantomeno dall’opposizione avanzata dalla Bosco nell’anno 2009 contro il decreto di sgombero; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Il Comune di Rende resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte locale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1141, co. 2, cod. civ. La ricorrente riporta le critiche già mosse alla sentenza di primo grado: i Giudici non avevano tenuto conto del mutato atteggiamento della medesima; l’occupazione, che tuttavia non aveva riguardato la casa colonica, non aveva portato all’ablazione della proprietà, poiché non seguita nel quinquennio dal decreto di espropriazione, nel mentre era mutata la destinazione dell’area, da agricola a edificabile; di conseguenza essa continuò a possedere in proprio, poiché il provvedimento d’occupazione d’urgenza avrebbe dovuto essere considerato fatto del terzo idoneo a mutare la detenzione in possesso e la circostanza che i terreni, cessata l’occupazione, fossero stati riconsegnati a chi li coltivava avrebbe dovuto considerarsi atto di opposizione nei confronti del proprietario . Non poteva avere rilievo l’abuso stigmatizzato dalla Corte d’appello, stante che l’unica cosa che assumeva rilievo era costituita dalla circostanza che era venuta meno la causa dell’originaria detenzione. Né mai i proprietari avevano compiuto atti di ricognizione e ancor meno di disposizione, mutata nel frattempo la destinazione urbanistica dell’area. La casa non era stata mai abbandonata ed era stata posseduta in proprio dalla esponente anche durante la pendenza dell’occupazione pubblica. 1. 1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità. In primo e assorbente luogo va evidenziato che la doglianza non attinge la “ratio decidendi” secondo la quale, in ogni caso non risultava essere stato consumato il ventennio di legge al fine di conseguire l’acquisto per usucapione. Avverso la “ratio decidendi” di cui detto la ricorrente non ha mosso censura, essendosi limitata a contestare altra “ratio decidendi”; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158). In disparte val la pena soggiungere che la ricorrente non sottopone a concludente critica l’affermazione della prosecuzione del rapporto di mezzadria con il nuovo proprietario, ai sensi dell'art. 2160, primo comma, cod. civ. (Cass. n. 4260/1988). Né a riguardo dell’altra con la quale la Corte d’appello ha reputato che l’occupazione d’urgenza avesse la sola attitudine a sospendere il contratto agrario in corso, il quale, cessato il vincolo, aveva ripreso il proprio vigore. Non vengono, invero, addotti argomenti persuasivi che facciano ripensare l’orientamento di questa Corte, riportato dalla sentenza d’appello, secondo il quale il decreto di occupazione di un fondo oggetto di un contratto di affitto determina solo la sospensione di tale rapporto che si estingue per effetto della realizzazione dell'opera pubblica implicante la definitiva ed irreversibile apprensione del bene medesimo e, correlativamente, il venir meno dell'oggetto del diritto dell'affittuario (Sez. 2, n. 13370, 22/06/2005). Né spiega la ragione per la quale il successivo mutamento di destinazione urbanistica avrebbe importato il mutamento del suo titolo da detenzione in possesso. Né, infine, individua in cosa fosse consistito il mutamento rivendicato. Mutamento che, è appena il caso di soggiungere, non può individuarsi nella temporanea occupazione in prospettiva di una pubblica espropriazione, poi non attuata, tenuto conto della sua durata solo quinquennale. 2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile. La ricorrente invoca, piuttosto palesemente, un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie, peraltro, sulla scorta di argomenti privi di apprezzabile specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza. Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
Sentenza Cassazione n. 27981/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris