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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 42009/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere il ripristino della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. al fine di consentire al condannato di formulare istanza di misure alternative; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del condannato è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione sottesa all'impugnato provvedimento, in punto di tardività della richiesta, formulata solo il 09/04/2024 a fronte di una conoscenza, dedotta dallo stesso ricorrente in seno all'atto difensivo, dell'ordine di esecuzione risalente alla "fine dell'anno 2022"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere il ripristino della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. al fine di consentire al condannato di formulare istanza di misure alternative; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del condannato è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione sottesa all'impugnato provvedimento, in punto di tardività della richiesta, formulata solo il 09/04/2024 a fronte di una conoscenza, dedotta dallo stesso ricorrente in seno all'atto difensivo, dell'ordine di esecuzione risalente alla "fine dell'anno 2022"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 42009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris