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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42046/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto BETTERA [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto all'interno di un garage condominiale e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in aumento rispetto alla pena applicata in relazione ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia n.4397/2014, divenuta irrevocabile.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Manifestamente infondato è il motivo concernente l'affermazione di responsabilità in quanto del tutto privo di confronto con gli argomenti spese dal giudice distrettuale per evidenziare la presenza del ricorrente all'interno di area riservata ai condomini di edificio condominiale e all'intervenuto impossessamento di vari materiali rinvenuti all'interno dei garage.

Con motivi del tutto logici e congrui è stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale in ragione della maggiore pericolosità palesata dal ricorrente nell'introdursi in spazi delimitati e pertinenziali all'abitazione onde procedere all'azione furtiva.

4. Evidenziato che all'inamnnissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto BETTERA [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto all'interno di un garage condominiale e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in aumento rispetto alla pena applicata in relazione ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia n.4397/2014, divenuta irrevocabile. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Manifestamente infondato è il motivo concernente l'affermazione di responsabilità in quanto del tutto privo di confronto con gli argomenti spese dal giudice distrettuale per evidenziare la presenza del ricorrente all'interno di area riservata ai condomini di edificio condominiale e all'intervenuto impossessamento di vari materiali rinvenuti all'interno dei garage. Con motivi del tutto logici e congrui è stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale in ragione della maggiore pericolosità palesata dal ricorrente nell'introdursi in spazi delimitati e pertinenziali all'abitazione onde procedere all'azione furtiva. 4. Evidenziato che all'inamnnissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 42046/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris