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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18661/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15550-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.(9339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- avverso la sentenza n. 503/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 503 del 2020 della Corte di appello di Messina esponendo che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso ex art. 512 cod. proc. civ., in relazione alle somme ricavate da vendite coattive immobiliari promosse dalla deducente, prospettando, in particolare, l'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi; - il Tribunale aveva accolto la domanda, statuendo la restituzione di determinati importi alla s.r.I., con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui la pretesa doveva riqualificarsi quale opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., come da precisazione della stessa in sede di memorie ex art. 183 cod. proc. civ., del giudizio di pieno merito, e, utilizzando così la condivisibile consulenza contabile svolta in prime cure, doveva dichiararsi il credito dell'opponente nei confronti della banca quale accertato dal primo giudice, sia pure espungendo il capo di condanna non essendo ancora intervenuta la distribuzione delle somme ricavate dalle plurime esecuzioni immobiliari pendenti tra le parti e prese in considerazione dal perito; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato prima negando che si potesse scrutinare una opposizione distributiva non essendovi stato alcun incasso da parte della banca deducente, e poi dichiarando sussistente lo stesso credito sia pure senza statuizione di condanna, con ciò tenendo in conto futuri e solo eventuali incassi relativi alle fasi distributive delle vie coattive considerate; RG n 15550 del 2021 z Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in quanto, una volta qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, non avrebbe dovuto estendere lo scrutinio oltre la verifica della legittimità dell'azione esecutiva quale intrapresa in base al titolo specifico in discussione, senza considerare esiti esecutivi a venire, come fatto in chiave sostanzialmente distributiva; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del perito contabile senza esaminare né l'allegazione della deducente in ordine all'impossibilità di tener conto di vicende esecutive, né le allegazioni critiche svolte dal consulente contabile di parte, correlate all'esistenza di altre poste di credito sussistenti anche per interessi; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento del terzo; la Corte territoriale ha escluso si potesse qualificare la domanda ex art.512 cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, «non essendo il procedimento esecutivo dedotto in giudizio giunto alla fase distributiva», e dunque non potendosi statuire alcuna condanna restitutoria di somme non introitate; al contempo, il Collegio di merito ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., in base alle precisazioni assertive, e non vi è censura su questo; le censure, a questo punto, colgono nel segno quando rimarcano che non è più comprensibile la motivazione che sorregge la statuizione finale, atteso che viene espunta solo la condanna ma tenendo fermo l'accertamento su RG n 15550 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] identica base istruttoria contabile, concludendo per una pronuncia dichiarativa perfettamente sovrapponibile a quella restitutoria esclusa, e dunque tenendo nel conto di poste distributive non assegnate a mente di quanto esplicita la stessa sentenza che esclude ogni incasso, senza che sia neppure spiegato, a tal fine, il contenuto della ricostruzione del perito cui si dichiara adesione (si discorre infatti, distintamente, solo di alcune obiezioni alla consulenza giudiziale per respingerle); la decisione, in tal modo, sovrappone incomprensibilmente il rimedio distributivo con quello oppositivo generaleue risulta declinata inspiegabilmente riutilizzando il neppure ripercorso accertamento peritale contabile, che sorreggeva la statuizione condannatoria, a fini meramente accertativi che, però, non chiariscono in base a quale ragione si sarebbe potuto e dovuto tener conto di menzionati esiti esecutivi futuri e dunque non certi; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15550-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.(9339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- avverso la sentenza n. 503/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 503 del 2020 della Corte di appello di Messina esponendo che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso ex art. 512 cod. proc. civ., in relazione alle somme ricavate da vendite coattive immobiliari promosse dalla deducente, prospettando, in particolare, l'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi; - il Tribunale aveva accolto la domanda, statuendo la restituzione di determinati importi alla s.r.I., con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui la pretesa doveva riqualificarsi quale opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., come da precisazione della stessa in sede di memorie ex art. 183 cod. proc. civ., del giudizio di pieno merito, e, utilizzando così la condivisibile consulenza contabile svolta in prime cure, doveva dichiararsi il credito dell'opponente nei confronti della banca quale accertato dal primo giudice, sia pure espungendo il capo di condanna non essendo ancora intervenuta la distribuzione delle somme ricavate dalle plurime esecuzioni immobiliari pendenti tra le parti e prese in considerazione dal perito; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato prima negando che si potesse scrutinare una opposizione distributiva non essendovi stato alcun incasso da parte della banca deducente, e poi dichiarando sussistente lo stesso credito sia pure senza statuizione di condanna, con ciò tenendo in conto futuri e solo eventuali incassi relativi alle fasi distributive delle vie coattive considerate; RG n 15550 del 2021 z Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in quanto, una volta qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, non avrebbe dovuto estendere lo scrutinio oltre la verifica della legittimità dell'azione esecutiva quale intrapresa in base al titolo specifico in discussione, senza considerare esiti esecutivi a venire, come fatto in chiave sostanzialmente distributiva; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del perito contabile senza esaminare né l'allegazione della deducente in ordine all'impossibilità di tener conto di vicende esecutive, né le allegazioni critiche svolte dal consulente contabile di parte, correlate all'esistenza di altre poste di credito sussistenti anche per interessi; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento del terzo; la Corte territoriale ha escluso si potesse qualificare la domanda ex art.512 cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, «non essendo il procedimento esecutivo dedotto in giudizio giunto alla fase distributiva», e dunque non potendosi statuire alcuna condanna restitutoria di somme non introitate; al contempo, il Collegio di merito ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., in base alle precisazioni assertive, e non vi è censura su questo; le censure, a questo punto, colgono nel segno quando rimarcano che non è più comprensibile la motivazione che sorregge la statuizione finale, atteso che viene espunta solo la condanna ma tenendo fermo l'accertamento su RG n 15550 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] identica base istruttoria contabile, concludendo per una pronuncia dichiarativa perfettamente sovrapponibile a quella restitutoria esclusa, e dunque tenendo nel conto di poste distributive non assegnate a mente di quanto esplicita la stessa sentenza che esclude ogni incasso, senza che sia neppure spiegato, a tal fine, il contenuto della ricostruzione del perito cui si dichiara adesione (si discorre infatti, distintamente, solo di alcune obiezioni alla consulenza giudiziale per respingerle); la decisione, in tal modo, sovrappone incomprensibilmente il rimedio distributivo con quello oppositivo generaleue risulta declinata inspiegabilmente riutilizzando il neppure ripercorso accertamento peritale contabile, che sorreggeva la statuizione condannatoria, a fini meramente accertativi che, però, non chiariscono in base a quale ragione si sarebbe potuto e dovuto tener conto di menzionati esiti esecutivi futuri e dunque non certi; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022. Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18661/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris