CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 722 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 722 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E15 H501N) GIRVASI Luigi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57l22 H501J) GUICCIARDI Mauro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56S24 H501A) LISCO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A26 D122U) MAGISANO Attilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57E20 C616P) MORABITO Santo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C29 F158N) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocatoMarco Tortorella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3437/2019, pubblicatain data 22 maggio 2019; Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti (unitamente ad al- tri),deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la fre- quenza dicorsi di s pecia lizzazione universitaria, ha nno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive co- munitarie. Le lorodomande sono state rigettat e dal Tribunale di Roma . La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorronodetti medici, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le ammini- strazioni intimate. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sen- tenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (proce- dimento C-131197) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione e falsa applicazionedegli artt. 61, 62, Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729. Violazione dell’ art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c e 395 c.p.c.». Ilmotivo di ricorso in esame riguarda esclusivamente la posi- zione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che quest’ultim o aveva chiesto il riconoscimento dell’indennizzo per la mancata corresponsione di adeguata re- munerazione in relazione alla frequenza del corso di specializ- zazione in «Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio»(di durata triennale), compreso negli elenchi di cui alle direttive europee poste a base della sua domanda, ma quest’ultima era stata rigettata dal tribunale con erroneo riferimento al corso di specializzazione di «Anestesia e Rianimazione», frequentato successivamente. Si deduce che la corte d’appello, pur indivi- duando correttamente la specializzazione oggetto della do- manda, avrebbe però rigettato il gravame sull’erroneo presup- posto in diritto che il corso di specializzazione in «Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio» non sia compreso negli elenchi di cui alle indicate direttive europee. Il motivo è fondato. Risultano pacifici i fatti alla base della domanda e, in partico- lare, sia la circostanza che il Gerecitano abbia frequentato il corso di specializzazione in «Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio» senza ricevere alcuna remunerazione, sia quella che, con riferimento a tale corso, avesse proposto in primo grado la domanda di indennizzo (lo si evince dal riferimento contenuto a pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata, lett. B). È, pertanto, sufficiente rilevare che tale specializzazione è in realtà espressamente compresa negli elenchi di cui alle indicate direttive europee che prevedono l’obbligo di corrispondere per Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 la frequenza una adeguata remunerazione (cfr. i n particolare l’art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE). La decisione impugnata va pertanto cassata e, non essendo ne- cessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, sul punto, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda del Gerecitano nella misura di € 20.141,83, pari all’importo di € 6.713,94per ciascuno dei tre anni di frequen za del corso , oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, in mancanza di pre- cisa indicazione di una eventuale anterioredata di costituzione in mora(la indicata misura dell’importo spettante a titolo di in- dennizzo per la mancata remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione in medicina è oggetto di indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012 , Rv. 621205; con- formi, tra le tante:Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619541; S ez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 1157 del 17/01/2013 , Rv. 625215;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015 , Rv. 636004; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 , Rv. 656556 – 01 ; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 –02). 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131197) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché viola- zione e falsa applicazionedegli artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vec- chia e nuova formulazione) c.p.c. e d egli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729. Violazione dell’ art. 112 c.p.c. , nonché Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c e 395 c.p.c.». Ilmotivo di ricorso in esame riguarda i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Guic- ciardi e Magisano, che hanno frequentato il corso di specializ- zazione in «Medicina dello Sport» (dal 1983 al 1986), nonché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cheha frequentato il corso di specializzazione in «Medicina delnuoto attività subacquee » (nel medesimo pe- riodo). Le loro domande sono state rigettate, sul rilievo che si tratta di corsi di specializzazione non compresi negli elenchi di cui alle direttive europee poste a base della domanda o, comunque, equipollenti a corsi di specializzazione comuni a più stati mem- bri. I ricorrenti, pur non contestando ciò,sostengono che la specia- lizzazione in «medicina dello sport » sarebbe compresa nell’elenco di cui aidecreti ministerial i approvati a decorrere dal 1991 in poi, sulla base delle previsioni del decreto legislativo n. 257 del 1991 e del successivo decreto legislativo n. 368 del 1999,emessi al fine di aggiornare l’elenco dei corsi di specia- lizzazione ditipologie e durata conformi alle norme delle Comu- nitàeconomiche europee : ne fanno discendere che la disciplina sovranazionale avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche a tale tipologia di specializzazione, sebbene il relativo corso fosse statofrequentato in precedenza, contrariamente a quanto af- fermato dalla corte d’appello. Con riguardo alla posizione del Lisco, sostengono che la non inclusione del corso di specializzazione in «Medicina del nuoto attività subacquee» dallo stesso frequentato, negli elenchi di cui alle direttive,non era stata oggetto di tempestiva contesta- zione da parte delle amministrazioni convenute e non avrebbe potuto essere rilevata di ufficio dal giudice adito. Il motivo è infondato, in relazione a tutti i ricorrenti. Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 2.1Per quanto riguarda la posizione del Lisco, va premesso che è pacifico che la specializzazione dallo stesso conseguita (in «Medicina delnuoto attività subacquee ») non rientra tra quelle comprese negli elenchi di cui alle direttive europee, non è co- mune apiù stati membri e non è neanche compresa nei decreti ministeriali di ampliamento dei corsi assoggettati al regime so- vranazionale. D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’inclusione del corso di specializzazione tra quelli previsti dalle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di fre- quenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in al- meno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive. Si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispe- cie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua do- manda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio. La sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verifi- cata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi siaalcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso (cfr. espressamente, in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 28440 del 14/12/2020) . È pertanto infondato in diritto l’assunto contrario, posto a base del ricorso del Lisco, secondo cui, in mancanza di specifica e tempestiva contestazione da parte dell’ente convenuto, non sa- rebbe rilevabile di ufficio dal giudice adito la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli di cui alle direttive euro- pee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ov- vero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri). Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 2.2 Per tutti i ricorrenti interessati dal motivo di ricorso in esame, va comunque considerato che essi risultano essersi iscritti alle scuole di specializzazione frequentate in anni acca- demici anteriori al 1991/1992 e risultano anche avere comple- tato i relativi corsi prima del 1991. L’ampliamento delle scuole di specializzazione “equipollenti” a quelle previste dalla normativa europea, cioè l’attivazione dei corsi di specializzazione «di tipologie e durata conformi alle normedelle Comunità economiche europee » di cui al decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successivi, è avvenuto in base alle previsioni del decreto legislativo n. 257/1991, ma solo a decorrere dall’anno accademico 1991/1992. Si tratta, in altri termini, di (nuovi) corsi di specializzazione, assoggettati alla disciplina di detto decreto legislativo n. 257/1991, il quale ha previsto sia l’ampliamento delle specia- lizzazioni conformi alle direttive “europee”, sia l’introduzione di una adeguata remunerazione per gli specializzandi, in confor- mità con la normativa sovranazionale. Poiché i corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti hanno invece avuto inizio (e si sono altresì conclusi) anteriormente all’anno accademico 1990/1991, nella vigenza della disciplina precedente, in base alla quale il novero delle specializzazioni avente valore europeo era limitato (e non comprendeva nean- che quella in «medicina dello sport»), né era ancora prevista normativamente l’adeguata remunerazione per la frequenza, tali corsi non erano ancora assoggettati alla disciplina conforme a quella “europea” di cui al decreto legislativo n. 257/1991. Lo conferma indirettamente, del resto, anche la semplice conside- razione pratica che, se lo fossero stati, i ricorrenti avrebbero avuto diritto a ricevere (e avrebbero regolarmente ricevuto) l’adeguata remunerazione espressamente prevista da detto de- creto legislativo, che invece è pacifico non abbiano affatto rice- vuto. Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 Del resto, come già statuito da questa Corte in proposito, «se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attua- zione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l’ob- bligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di “illecito comunitario”di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal mo- mento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comuni- taria»(cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 1058 del 26/07/2019; Sez. 3, Ordinanzan. 4575 del 11/02/2022) . In altri termini, i corsi di specializzazione in «medicina dello sport» possono ritenersi di per sé rientrare tra quelli aventi le caratteristiche richieste dalle direttive europee ai fini del diritto all’adeguata remunerazione per la loro frequenza, in base all’ampliamento delle specializzazioni rispondenti a tali requisiti disposto dalla normativa interna, solo se iniziati a partire dall’anno accademico 1991/1992, mentre, per quelli iniziati ne- gli anni precedenti (e disciplinati per tutta la loro durata dalla normativa anteriore al decreto legislativo n. 257/1991), l’even- tuale equipollenza rispetto a diversi corsi comuni a più stati membri non può farsi discendere, in via generale, dalla norma- tiva interna, come sostengono i ricorrenti, ma va eventual- mente allegata e dimostrata in base alle specifiche caratteristi- che concrete del corso frequentato (e nella specie tale equipol- lenza, per quanto emerge dagli atti, non risulta essere stata né allegata, né dimostrata). Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, da intendersi anche –ove occorra – quali integrazioni della motivazione della decisione impugnata, quest’ultima, risultando corretta nel suo dispositivo finale, deve essere confermata. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di risarcimento del Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di diret- tive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C- 131197) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99; violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. per pronuncia in ultra petizione, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazioneed omesso esame circa un fatto de- cisivo. Omessa pronuncia. Violazione dell ’ art. 1 1 2 c.p.c. , non- ché omesso esame di un fatto decisivo in re lazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.». Ilmotivo di ricorso in esame riguarda esclusivamente la posi- zione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che quest’ultimo aveva chiesto il riconoscimento dell’indennizzo in relazione alla mancata corresponsione di ade- guata remunerazione per la frequenza del corso di specializza- zione in «Nefrologia» (dal 1986 al 1990) e aveva depositato (con le memorie istruttorie di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) la relativa certificazione di specializzazione. Il giudizio era stato successivamente oggetto di separazione, in relazione alle posizioni di vari gruppi di medici attori, ed era stata inserita, per errore, nel nuovo fascicolo (formato con le copie degli atti già depositati nel fascicolo originale, ivi incluse quelle dei fascicoli di parte), la copia del certificato di altra spe- cializzazione (in «Medicina interna»), ma non quella del certifi- cato di specializzazione in «Nefrologia» (di durata quadrien- nale). La sua domanda era stata poi rigettata daltribunale con riferi- mento al corso di specializzazione in «Medicina interna», senza alcuna pronuncia su quello in «Nefrologia». Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 La corte d’appello ha ritenuto tardivo, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., il nuovo deposito, avvenuto nel giudizio di secondo grado, del certificato di specializzazione in «Nefrologia», ha ri- tenuto comunque responsabile l’attore del contenuto del suo fascicolo di parte e ha, di conseguenza, rigettato il suo gravame sul punto. Si sostiene, con il motivo di ricorso in esame, che il documento attestante la frequenza del corso in «Nefrologia» era stato re- golarmente prodotto nel fascicolo originario e che ciò era suffi- ciente per ritenerlo definitivamente acquisito agli atti; si so- stiene, altresì, che, comunque, la circostanza di fatto dell’avve- nuta frequenza di detto corso nel periodo indicato, con il con- seguimento del relativo diploma, specificamente allegata nell’atto introduttivo del giudizio, non era stata oggetto di spe- cifica contestazione da parte delle amministrazioni convenute, ondenon era in realtà neanche necessaria la sua prova. Si aggiunge che, quanto meno avrebbe dovuto essere ricono- sciuto l’indennizzo per la specializzazione in «Medicina interna», in relazione agli anni di corso frequentati dopo il 1982. 3.1 La pretesa al rico noscimento dell’indennizzo per la fre- quenza del corso di specializzazione in «Medicina interna», in relazione agli anni dal 1983 in poi, deve ritenersi manifesta- mente infondata (o, comunque, inammissibile): è lo stesso ri- corrente che dichiara che la sua originaria domanda aveva ad oggetto esclusivamente l’indennizzo per la frequenza del corso di specializzazione in «Nefrologia», onde il suo accoglimento in relazione ad altra specializzazione costituirebbe illegittima ex- tra-petizione. 3.2Per quanto riguarda la specializzazione in « Nefrologia », ef- fettivamente nell’atto introduttivo di primo grado vi era statala specifica allegazione della frequenza del corso quadriennale in «Nefrologia» (tale allegazione risulta richiamata nel ricorso , laddovesi precisa che essa emergeva dalla tabella a pag. 4 del Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 libello introduttivo, ed è confermata dall’esame degli atti). Nella comparsa di costituzione dell’Avvocatura dello Stato non vi erano state, d’altra parte, specifiche contestazioni sul punto (come chiaramente si precisa nel ricorso e risulta dall’esame degli atti). Orbene, posto che la specializzazione in «Nefrologia» è espres- samente compresa nell’elenco allegato alla Direttiva 93/16/CEE, la questione della sua effettiva frequenza (e del conseguimento delrelativo diploma) è una questione di fatto, di modo che, quando (come nella specie) l’allegazione nell’atto introduttivo dell’avvenuta frequenza del relativo corso negli anni 1986/1990, con il conseguimento del corrispondente di- ploma, siastata effettivamente specifica e non vi sia stata al- trettanto specifica contestazione, il fatto (della frequenza e del conseguimento del diploma) restafuori dal thema decidendum e non necessita di prova, restando di conseguenza irrilevante la regolare produzione del cert ificato di specializzazione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25365del 25/08/2022, Rv. 665443 –01: «in ipotesi di controversia instaurata, vigente l’art. 167 c.p.c. come modificato dalla l. n. 353 del 1990, da medici spe- cializzatisi anteriormente all’anno 1991/1992 per ottenere il ri- sarcimento dei danni ad essi causati dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, il sorgere, per l’amministrazione conve- nuta, dell’obbligo di contestazione specifica è collegato alla sola precisa allegazione dei fatti addotti dagli attori a sostegno della loro pretesa, non anche alla documentazione dei relativi pre- supposti soggettivi, sicché la limitazione della difesa della prima alla sola eccepita prescrizione comporta che, una volta disat- tesa quest’ultima, tali presupposti devono ritenersi provati; in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito in cui era affermata la necessità di una prova documen- tale degli anni di iscrizione e frequenza e del conseguimento del diploma per tutti i medici attori, prescindendo dalla eventuale Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 mancata contestazione delle predette circostanze, se specifica- mente allegate nell’atto introduttivo o nelle dichiarazioni sosti- tutive di atti di notorietà alla stregua di specifiche allegazioni dei fatti in esse attestati»; conf.: Cass., Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 20870del 11/09/2013, Rv. 627761 - 01 ). La decisione impugnata va pertanto cassata e, non essendo ne- cessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, sul punto, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda del Morabito nella misura di € 26.855,76, pari all’importo di € 6.713,94 per ciascuno dei quattro anni di frequenza del corso, oltre interessi legali dalla domanda, in mancanza di precisa in- dicazione di una eventuale anteriore data di costituz ione in mora (la indicata misura dell’importo spettante a titolo di in- dennizzo per la mancata remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione in medicina è, come già visto, oggetto di indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr. i precedenti richiamati al paragrafo 1 della motiva- zione). 4.Il primo e il terzo motivo del ricorso (relative alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Morabito)sono accolt i , per quanto di ragione, come precisato in motivazione; è rigettato il secondo motivo(relativo alla posizione dei ricorrent i Girvasi, Guicciardi, [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti e, decidendo nel merito, sono accolte le domande dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Morabito, con condanna della Presidenza del Con- siglio dei Ministri a pagare l’importo di € 20.141,82 in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l’importo di € 26.855,76 in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dalla domanda per entrambi. Per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti vittoriosi(Gere- citano e Morabito), l’alterno e per certi versi peculiare anda- mento del giudizio, nonché l’ esistenza di una oggettiva Ric. n. 722/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 incertezza interpretativa, quanto meno all’epoca della instaura- zione del giudizio, in ordine ad alcune delle questioni di diritto rilevanti,giustificano , ad avviso della Corte, la integrale com- pensazione delle spese di lite, e ciò anche sulla base delle me- desime ragioni che avevano già determinato la corte d’appello a stabilire detta compensazione all’esito delgiudizio di merito. Nulla è invece a dirsi con riguardo alle posizioni dei ricorrenti soccombentinella presente sede (Girvasi, Guicciardi, Magisano e Lisco), non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Per questi motivi La Corte: - rigetta il secondo motivo del ricorso; accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza