CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 giugno 2021 emessa dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art. 99 c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la motivazione del giudice di merito appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata correttamente dà conto delle plurime condanne attestate dal casellario giudiziale e adeguatamente rileva la sistematica propensione criminale dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Mari a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LERIA 10 G111 22