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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 maggio 2025

Cassazione n. 03333/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 2 / 5 /202 5 confermava la sentenza emessa in data 21/11/2023dal Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 155 del 2002, art. 95, comma 1, perché nella dichiarazione presentata al Tribunale di Avellinoal fine di ottenere nel proc. pen. N. 1585/2019 RGNR l'ammissione al gratuito patrocinio, indicava falsamente un reddito complessivo del nucleo familiare pari a euro 5.695,78, circostanza risultata falsa in quanto gli accertamenti patrimoniali disposti dimostravano che il reddito familiare dichiarato e percepito per l'anno 2020era pari a Euro 22.842,68, in Avellino, il 28 gennaio 2022.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 23 bis, comma 2 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, la nullità a regime intermedio di cui all’art. 178, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e la violazione del diritto di difesa in materia di assistenza dell’imputato, la violazione del principio del contraddittorio in ambito di giudizio cartolare, in ragione della mancanza e o della tardività delle conclusioni del Procurtaore generale presso la Corte d’appello.

Il ricorrenteassume che la Corte d’appello aveva fissato per il 2 maggio 2025 l’udienza camerale finalizzata alla celebrazione del secondo gardo del giudizio.

In vista della modalità camerale, posto che l’imputato non ne aveva chiesto la trattazione orale, il P.G. presso la Corte d’appello avrebbe dovuto inoltrare, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2 d.l. n. 137/2020, le proprie conclusioni, al fine di indicare le ragioni sulle quali l’accusa avrebbe fondato il proprio convincimento.

Tuttavia, il P.G. formulava la propria requisitoria in forma scritta solo il 30 aprile 2025, e dunque ben oltre il termine di gg. 10 fissata per il 2 maggio, e tali conclusioni venivano comunicate alla difesa solo il 30 aprile 2025.

Ben oltre il termine di 5 gg. prima dell’udienza fissato per consentire il deposito di controdeduzioni.La difesa, nelle memorie depositate il 24 aprile aveva eccepito il mancato deposito delle conclusioni ( aquel momento) del Procuratore Generale, ma la Corte d’appello, senza neanche considerare l’eccezione sollevata, decideva nel merito il ricorso, rigettandolo.

Ad avviso del ricorrente, la macroscopica violazione della norma processuale aveva determinato una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, lesiva del del diritto di difesa giacché l’intervento dell’imputato non può essere inteso in senso restrittivo, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale.

Essendo, quindi, stata tempestivamente eccepita tale nullità, trova applicazione il disposto dell’art. 180 cod.proc.pen., per cui, le violazioni verificatesi in giudizio, possono essere fatte valere dopo la sentenza del grado successivo, con l’esperimento del primo mezzo di impugnazione utile previsto dalla legge.

3. Il P.g. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto 1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché aspecifico , come affermato in fattispecie analoghe (cfr. Sez. 4, n. 37621 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.In punto di fatto deve osservarsi che effettivamente il difensore nelle sue conclusioni, depositate in data 26 aprile 2025 in vista dell’udienza del 2 maggio 2025 svoltasi dinanz i alla Corte d ’appello , ha eccepito la mancata notifica delle conclusioni del Procuratore generale e dall'esame degli atti risulta, a quel momento, tale omessa comunicazione.

Comunicazione che avvenne solo il 30 aprile 2025, a fronte del deposito in tale data delle medesime conclusioni.

3. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto le conclusioni della parte pubblica nei termini di legge, facendo discendere dalla circostanza l’affermazione della lesione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c) cod.proc.pen., senza ulteriore indicazione delconcreto pregiudizio subito.

4. S econdo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale venga comunque eseguita prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, l'intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, e non determina dunque alcuna nullità, spettando alla parte l'onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 4, n. 31141 del 23/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01; Sez. 4, n. 31521 del 01/06/2023, Maiorino, non mass.).

Vi sono state pronunce che, invece, hanno ritenuto in tali ipotesi integrata una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. non riguardante l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e dunque non rientrante tra le nullità assolute ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13218 del 24/03/2022, Cerbai, non mass.; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175 -01). 5.Una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione, si determina anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale, al difensore dell'imputato (Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, Belaid, Rv. 287745 -01; Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01); in tali situazioni, si è osservato, sussiste una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. riguardante l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, ma non la citazione a giudizio, né l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, quindi -ancora una volta - una nullità non qualificabile come assoluta ai sensi del citato art. 179 (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 -01; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905 -01). 6.Trattandosi, in questi casi, di una nullità a regime intermedio, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie; ancora, la tardività del deposito potrà rilevare ove risulti che le conclusioni non siano consistite in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l'esito del giudizio di appello.

Il ricorrente non può quindi limitarsi (come invece fatto in ricorso), senza venir meno all'onere di specificità del motivo, a lamentare un generico pregiudizio, derivante dal tardivo deposito o dalla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, dovendo in ogni caso dedursi la sussistenza di un'effettiva incidenza di tali conclusioni - nella specie consistenti nella mera richiesta di conferma della decisione impugnata -rispetto all'esito del giudizio. 7.La difesa, nella specie, non ha dedotto alcunché rispetto al contenuto delle conclusioni tardivamente trasmesse e neppure allegato un pregiudizio connessoa tale intempestiva conoscenza, limitandosi a censurare il silenzio serbato dalla Corte d’appello sulrilievo della mancata comunicazione delle conclusioni, cosicché la doglianza è, sotto tale specifico profilo, del tutto generica e come tale inammissibile.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/1/2026 Il Consigliere est.

Il Presidente D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 2 / 5 /202 5 confermava la sentenza emessa in data 21/11/2023dal Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 155 del 2002, art. 95, comma 1, perché nella dichiarazione presentata al Tribunale di Avellinoal fine di ottenere nel proc. pen. N. 1585/2019 RGNR l'ammissione al gratuito patrocinio, indicava falsamente un reddito complessivo del nucleo familiare pari a euro 5.695,78, circostanza risultata falsa in quanto gli accertamenti patrimoniali disposti dimostravano che il reddito familiare dichiarato e percepito per l'anno 2020era pari a Euro 22.842,68, in Avellino, il 28 gennaio 2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 23 bis, comma 2 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, la nullità a regime intermedio di cui all’art. 178, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e la violazione del diritto di difesa in materia di assistenza dell’imputato, la violazione del principio del contraddittorio in ambito di giudizio cartolare, in ragione della mancanza e o della tardività delle conclusioni del Procurtaore generale presso la Corte d’appello. Il ricorrenteassume che la Corte d’appello aveva fissato per il 2 maggio 2025 l’udienza camerale finalizzata alla celebrazione del secondo gardo del giudizio. In vista della modalità camerale, posto che l’imputato non ne aveva chiesto la trattazione orale, il P.G. presso la Corte d’appello avrebbe dovuto inoltrare, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2 d.l. n. 137/2020, le proprie conclusioni, al fine di indicare le ragioni sulle quali l’accusa avrebbe fondato il proprio convincimento. Tuttavia, il P.G. formulava la propria requisitoria in forma scritta solo il 30 aprile 2025, e dunque ben oltre il termine di gg. 10 fissata per il 2 maggio, e tali conclusioni venivano comunicate alla difesa solo il 30 aprile 2025. Ben oltre il termine di 5 gg. prima dell’udienza fissato per consentire il deposito di controdeduzioni.La difesa, nelle memorie depositate il 24 aprile aveva eccepito il mancato deposito delle conclusioni ( aquel momento) del Procuratore Generale, ma la Corte d’appello, senza neanche considerare l’eccezione sollevata, decideva nel merito il ricorso, rigettandolo. Ad avviso del ricorrente, la macroscopica violazione della norma processuale aveva determinato una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, lesiva del del diritto di difesa giacché l’intervento dell’imputato non può essere inteso in senso restrittivo, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale. Essendo, quindi, stata tempestivamente eccepita tale nullità, trova applicazione il disposto dell’art. 180 cod.proc.pen., per cui, le violazioni verificatesi in giudizio, possono essere fatte valere dopo la sentenza del grado successivo, con l’esperimento del primo mezzo di impugnazione utile previsto dalla legge. 3. Il P.g. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché aspecifico , come affermato in fattispecie analoghe (cfr. Sez. 4, n. 37621 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.In punto di fatto deve osservarsi che effettivamente il difensore nelle sue conclusioni, depositate in data 26 aprile 2025 in vista dell’udienza del 2 maggio 2025 svoltasi dinanz i alla Corte d ’appello , ha eccepito la mancata notifica delle conclusioni del Procuratore generale e dall'esame degli atti risulta, a quel momento, tale omessa comunicazione. Comunicazione che avvenne solo il 30 aprile 2025, a fronte del deposito in tale data delle medesime conclusioni. 3. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto le conclusioni della parte pubblica nei termini di legge, facendo discendere dalla circostanza l’affermazione della lesione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c) cod.proc.pen., senza ulteriore indicazione delconcreto pregiudizio subito. 4. S econdo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale venga comunque eseguita prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, l'intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, e non determina dunque alcuna nullità, spettando alla parte l'onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 4, n. 31141 del 23/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01; Sez. 4, n. 31521 del 01/06/2023, Maiorino, non mass.). Vi sono state pronunce che, invece, hanno ritenuto in tali ipotesi integrata una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. non riguardante l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e dunque non rientrante tra le nullità assolute ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13218 del 24/03/2022, Cerbai, non mass.; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175 -01). 5.Una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione, si determina anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale, al difensore dell'imputato (Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, Belaid, Rv. 287745 -01; Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01); in tali situazioni, si è osservato, sussiste una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. riguardante l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, ma non la citazione a giudizio, né l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, quindi -ancora una volta - una nullità non qualificabile come assoluta ai sensi del citato art. 179 (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 -01; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905 -01). 6.Trattandosi, in questi casi, di una nullità a regime intermedio, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie; ancora, la tardività del deposito potrà rilevare ove risulti che le conclusioni non siano consistite in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l'esito del giudizio di appello. Il ricorrente non può quindi limitarsi (come invece fatto in ricorso), senza venir meno all'onere di specificità del motivo, a lamentare un generico pregiudizio, derivante dal tardivo deposito o dalla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, dovendo in ogni caso dedursi la sussistenza di un'effettiva incidenza di tali conclusioni - nella specie consistenti nella mera richiesta di conferma della decisione impugnata -rispetto all'esito del giudizio. 7.La difesa, nella specie, non ha dedotto alcunché rispetto al contenuto delle conclusioni tardivamente trasmesse e neppure allegato un pregiudizio connessoa tale intempestiva conoscenza, limitandosi a censurare il silenzio serbato dalla Corte d’appello sulrilievo della mancata comunicazione delle conclusioni, cosicché la doglianza è, sotto tale specifico profilo, del tutto generica e come tale inammissibile. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/1/2026 Il Consigliere est. Il Presidente D
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