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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:1006
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 580/24 [Tsachkov] ( i ) Procedimento penale a carico di LY con l’intervento di Sofiyska gradska prokuratura [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)] « Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 12 e articolo 23, paragrafo 5 – Mantenimento in custodia della persona ricercata – Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo » Introduzione

1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( 2 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

In particolare, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità, alla luce dell’articolo 12 e dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, di una normativa nazionale che impone, in modo automatico e generalizzato, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga la custodia della persona ricercata, in un istituto penitenziario, a partire dalla decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo e fino alla consegna effettiva della persona allo Stato membro emittente, senza tenere conto delle circostanze individuali.

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria competente della Repubblica d’Austria ai fini dell’esercizio di un’azione penale per furto aggravato nei confronti di un cittadino bulgaro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, quando pronuncia una decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, esso sia tenuto ad applicare la propria normativa nazionale e a disporre contemporaneamente la custodia della persona ricercata, o se il diritto dell’Unione vi osti per via degli obblighi derivanti dall’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, relativo al mantenimento in custodia o alla rimessa in libertà corredata da misure idonee a prevenire la fuga, e dall’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro, riguardante la rimessa in libertà allo scadere dei termini di consegna.

3. La causa offre quindi alla Corte l’opportunità di precisare la portata dei poteri dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in materia di privazione della libertà durante la fase di consegna e di stabilire se sia o meno necessaria una valutazione individualizzata del caso di specie.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione

4. I considerando 5 e 6 della decisione quadro 2002/584 così recitano: «(5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie.

Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione.

Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (6) Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

5. L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», è così formulato: «1.

Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

6. Ai sensi dell’articolo 12 di detta decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia»: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione.

In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

7. L’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue: «1.

Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi.

In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. (…)».

8. Ai sensi dell’articolo 23 di tale decisione quadro, intitolato «Termine per la consegna»: «1.

Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna.

In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato.

Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna.

In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

9. L’articolo 24 di detta decisione quadro, intitolato «Consegna rinviata o condizionale», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo».

10. L’articolo 26 della medesima decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», al paragrafo 1 così dispone: «Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

Diritto bulgaro Lo ZEEZA

11. Lo zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo) (in prosieguo: lo «ZEEZA») ( 4 ) dà attuazione alla decisione quadro 2002/584.

Lo ZEEZA dispone, all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, che, in caso di effettivo ricevimento di un mandato d’arresto europeo che sia regolare da un punto di vista formale, la persona ricercata è posta in stato di arresto per un periodo fino a settantadue ore.

12. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 1 e 2, dello ZEEZA, all’inizio del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo il giudice decide se la persona ricercata debba o meno rimanere in stato di custodia.

La persona non deve obbligatoriamente essere trattenuta in stato di custodia nel corso del procedimento.

13. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 7, dello ZEEZA, la persona ricercata, qualora sia stata posta in stato di custodia, può chiedere di essere rimessa in libertà finché il procedimento di riconoscimento del mandato d’arresto europeo è ancora pendente.

Tale richiesta è accolta qualora la custodia non risulti necessaria.

14. L’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA è così formulato: «In ogni caso, qualora autorizzi l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, il giudice dispone la custodia cautelare della persona ricercata fino alla sua effettiva consegna allo Stato di emissione».

15. In forza dell’articolo 54, paragrafo 1, dello ZEEZA, la consegna deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui la decisione sulla stessa è divenuta definitiva.

A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, dello ZEEZA, tale termine può essere prorogato qualora sussista un impedimento oggettivo alla consegna.

La rimessa in libertà della persona ricercata è consentita soltanto nel caso in cui la consegna non possa avvenire.

Lo ZINZS

16. Ai sensi dell’articolo 260 dello zakon za izpalnenie na nakazaniata i zadarzhaneto pod strazha (legge sull’esecuzione delle pene e sulla custodia cautelare) (in prosieguo: lo «ZINZS») ( 5 ): «1.

Negli istituti penitenziari vengono collocate anche le persone detenute ai fini di una consegna richiesta da uno Stato straniero (…).

2. Fino all’esecuzione della decisione sulla consegna allo Stato straniero, (…) le persone di cui al paragrafo 1 godono dei diritti degli imputati e degli accusati ai sensi della presente legge».

Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

17. La Procura di Eisenstadt (Austria) ha adito il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), giudice del rinvio, trasmettendogli un mandato d’arresto europeo emesso il 4 luglio 2024 e chiedendo la consegna di LY (in prosieguo: la «persona ricercata»), cittadino bulgaro con residenza permanente in Bulgaria, ai fini dell’esercizio di un’azione penale per il furto con scasso di sessantuno ruote complete, per un valore di EUR 150 990.

18. Il 26 luglio 2024, nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha emesso un mandato d’arresto nei confronti della persona ricercata sul territorio della Repubblica di Bulgaria.

Tale persona è stata arrestata il 4 agosto 2024.

Il 7 agosto 2024 il giudice del rinvio ha deciso che non sussisteva alcun rischio di fuga e ha fissato, a titolo di provvedimento cautelare provvisorio, una cauzione pari a 1 000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 511).

La persona ricercata è stata rimessa in libertà.

19. La persona ricercata si è presentata personalmente, assistita dal suo difensore, alle udienze del 9 e del 30 agosto 2024.

Tramite quest’ultimo, essa ha affermato che avrebbe acconsentito alla propria consegna alle autorità giudiziarie austriache nel più breve tempo possibile, precisando al contempo che si era astenuta dall’esprimere un siffatto consenso a causa del rischio di essere sottoposta, in attesa della consegna, ad una misura detentiva di durata potenzialmente notevole.

Di conseguenza, essa ha chiesto l’autorizzazione a recarsi liberamente in Austria, dove dispone di un difensore incaricato, al fine di presentarsi volontariamente dinanzi alle autorità giudiziarie di tale Stato membro avvalendosi della sua assistenza.

20. Il giudice del rinvio sottolinea che la proposta della persona ricercata contrasta con l’essenza stessa del meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dalla decisione quadro 2002/584, secondo il quale il giudice pronuncia una decisione di consegna della persona ricercata e, successivamente, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione consegnano la persona ricercata alle autorità competenti dello Stato membro emittente.

21. Il giudice del rinvio condivide l’analisi della difesa secondo la quale la custodia della persona ricercata immediatamente dopo la pronuncia della decisione di consegna non può essere considerata necessaria all’effettiva realizzazione di quest’ultima.

Una siffatta misura, che può protrarsi per più giorni, addirittura per più di una settimana, ed è eseguita in un istituto penitenziario, costituirebbe una limitazione della libertà personale sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

22. Il diritto bulgaro obbligherebbe il giudice del rinvio a porre la persona ricercata in stato di custodia, in un istituto penitenziario, nel momento in cui esso pronuncia la decisione di riconoscimento e di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che tali modalità di esecuzione siano conformi alla decisione quadro 2002/584.

23. In primo luogo, per quanto riguarda la custodia obbligatoria, il mandato d’arresto europeo implicherebbe necessariamente, per sua stessa natura, che la persona ricercata sia arrestata, essendo l’arresto distinto dalla consegna.

Sarebbe pertanto inevitabile che la persona ricercata sia in stato di arresto quantomeno al momento della consegna.

Tuttavia, nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 richiederebbe che tale arresto avvenga necessariamente in una fase procedurale anteriore alla consegna fisica della persona ricercata.

24. Anzitutto, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 stabilirebbe la regola generale secondo cui è possibile sia una custodia sia una rimessa in libertà, e la scelta del provvedimento cautelare adeguato dipende dalle particolarità del caso di specie.

Di conseguenza, la custodia sarebbe possibile ma non obbligatoria.

25. Inoltre, l’espressione «[i]n qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione» significherebbe che la legge nazionale di trasposizione deve prevedere la possibilità della rimessa in libertà «in qualsiasi momento».

26. Infine, l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, relativo al periodo successivo alla pronuncia di una decisione definitiva di consegna fino all’effettiva consegna stessa, contiene l’espressione «se la persona continua a trovarsi in stato di custodia», da cui si evincerebbe la possibilità che la persona ricercata non sia detenuta durante tale periodo.

27. Per tali motivi, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA contrasti con l’articolo 12 e con l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, in quanto queste ultime disposizioni ostano alla custodia obbligatoria della persona ricercata durante il periodo successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria di consegna di tale persona fino alla consegna fisica stessa nel caso in cui, fin dall’inizio, non sussista alcun rischio che detta persona fugga o che la sua consegna sia resa impossibile.

In un caso del genere, tale custodia sarebbe obiettivamente necessaria solo al momento della consegna.

28. In secondo luogo, per quanto concerne la custodia in un istituto penitenziario, ai sensi della legge bulgara, se il giudice del rinvio disponesse la custodia della persona ricercata, quest’ultima sarebbe collocata in un istituto penitenziario fino alla sua effettiva consegna.

Pertanto, essa vi rimarrebbe per qualche giorno, per una settimana o per un periodo più lungo, e sarebbe soggetta al medesimo regime delle persone detenute ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 6 ).

Si porrebbe la questione di capire se il collocamento in un istituto penitenziario sia conforme al tipo di custodia previsto dall’articolo 12 e dall’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584.

29. Nonostante le considerazioni che precedono, il giudice del rinvio ritiene che esistano anche argomenti a favore della conformità della legge bulgara alla decisione quadro 2002/584.

30. In particolare, secondo il giudice del rinvio, si potrebbe ritenere che la custodia obbligatoria in caso di decisione di riconoscimento e di esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisca un’esecuzione della custodia disposta in forza del mandato d’arresto nazionale ai fini del procedimento penale nello Stato membro emittente.

Infatti, il mandato d’arresto europeo si fonderebbe su un mandato d’arresto nazionale e costituirebbe soltanto uno strumento di esecuzione del mandato d’arresto nazionale nel territorio di un altro Stato membro.

Tale mandato d’arresto nazionale sarebbe soggetto, tramite il mandato d’arresto europeo – nonché il meccanismo di cooperazione giudiziaria che vi è connesso, istituito dalla decisione quadro 2002/584 – a un controllo limitato di legittimità da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

31. Il sistema della decisione quadro 2002/584 istituirebbe una procedura di consegna delle persone ricercate ai fini dell’esercizio di un’azione penale che è qualitativamente diversa dall’estradizione tradizionale, in quanto si fonderebbe sulla fiducia reciproca e sul mutuo riconoscimento dei mandati d’arresto emessi da un giudice.

Si tratterebbe dell’origine del principio previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, secondo il quale qualsiasi mandato d’arresto europeo deve essere eseguito, a meno che sussistano motivi di rifiuto dell’esecuzione, che sono elencati in modo tassativo e dovrebbero essere interpretati in modo restrittivo.

Tale principio non esisterebbe in caso di estradizione.

32. Tali argomenti indurrebbero a concludere che, dopo l’adozione della decisione dell’autorità giudiziaria di esecuzione relativa al riconoscimento del mandato d’arresto europeo e alla consegna della persona ricercata, sarebbe normale e logico procedere tanto alla custodia obbligatoria di quest’ultima quanto al suo collocamento in un istituto penitenziario.

33. Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme agli articoli 12 e 23, paragrafo 5, della [decisione quadro 2002/584] una legge nazionale in base alla quale, laddove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo ai fini dello svolgimento di un procedimento penale, e di consegnare la persona ricercata, è obbligatorio disporne anche l’arresto, con la conseguenza che detta persona rimane in stato di custodia in un istituto penitenziario fino al momento della sua consegna».

34. Hanno presentato osservazioni scritte i governi bulgaro e ungherese nonché la Commissione europea.

I governi bulgaro, ceco e ungherese nonché la Commissione hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 2 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] preliminari

35. Occorre osservare che il giudice del rinvio solleva un’unica questione che presenta in sostanza due aspetti, sebbene esso non li abbia espressamente distinti.

Tale questione verte principalmente sul carattere automatico del collocamento in custodia della persona ricercata.

Inoltre, il giudice del rinvio precisa che tale automaticità comporterebbe che detta persona sarebbe posta in stato di custodia in un istituto penitenziario.

Siffatta precisazione suggerisce che la custodia in ambiente penitenziario costituisce la conseguenza immediata dell’automaticità del mantenimento in custodia: in altri termini, un effetto supplementare derivante dall’obbligo imposto al giudice di disporre la privazione della libertà a partire dalla decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo.

36. Per tale ragione, e poiché il giudice del rinvio sembra ritenere che la custodia in un istituto penitenziario sia l’effetto necessario di detto obbligo, mi pare possibile scindere la questione in due parti: la prima relativa all’automaticità del collocamento in custodia e la seconda vertente sulla compatibilità con la decisione quadro 2002/584 di una custodia in un istituto penitenziario fino all’effettiva consegna della persona ricercata.

Sulla prima parte della questione sollevata

37. Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di una norma nazionale che impone, in modo automatico, la custodia della persona ricercata a partire dalla decisione di eseguire un mandato d’arresto europeo e fino alla sua effettiva consegna, con l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 5 della CEDU.

38. Occorre anzitutto ricordare la situazione della persona ricercata riguardo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo quale risulta dal procedimento principale, al fine di individuare le disposizioni pertinenti della decisione quadro 2002/584.

La persona ricercata, un cittadino bulgaro, è stata oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Repubblica d’Austria ai fini dell’esercizio di un’azione penale per furto con scasso.

Inizialmente arrestata in Bulgaria, essa è stata poi rimessa in libertà su cauzione, poiché il giudice del rinvio ha ritenuto che non sussistesse il rischio di fuga.

39. Il diritto nazionale applicabile, nel caso di specie l’articolo 44, paragrafo 7, dello ZEEZA, obbliga il giudice del rinvio a disporre l’arresto e la custodia della persona ricercata a partire dalla pronuncia della decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo e fino alla sua consegna effettiva allo Stato membro emittente.

In altri termini, secondo il diritto nazionale, la decisione di consegna comporta automaticamente l’arresto e il collocamento in custodia della persona ricercata.

Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di un siffatto obbligo di custodia, che vige nel periodo compreso tra la decisione di esecuzione e la consegna vera e propria, con l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584.

40. Poiché l’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte delle autorità bulgare implica necessariamente l’arresto della persona ricercata ( 7 ), la disposizione applicabile in via principale è l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, che disciplina la situazione di tale persona dopo il suo arresto ( 8 ).

A titolo complementare, deve essere preso in considerazione anche l’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro, in quanto esso disciplina la custodia che interviene successivamente alla decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo.

41. Propongo fin d’ora di rispondere in senso negativo alla prima parte della questione sollevata dal giudice del rinvio.

42. A mio avviso, la decisione quadro 2002/584 esige un controllo giurisdizionale individualizzato di qualsiasi privazione della libertà nella fase dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

È questo, infatti, il significato che emerge dall’articolo 12 e dall’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro secondo un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica.

Un orientamento contrario si discosterebbe dai requisiti elaborati dalla giurisprudenza della Corte e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»).

43. Esaminerò nell’ordine le ragioni per le quali, a mio avviso, tale conclusione risulta in modo evidente dall’interpretazione, anzitutto, letterale, poi, sistematica e, infine, teleologica, delle citate disposizioni.

44. In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 prevede che, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione» ( 9 ), mentre «[i]n qualsiasi momento è possibile» la rimessa in libertà provvisoria.

A mio avviso, la risposta alla prima parte della questione sollevata dal giudice del rinvio risulta chiaramente da tale formulazione.

Il termine «decide», direttamente riferito all’« autorità giudiziaria dell’esecuzione» ( 10 ), affida esplicitamente a quest’ultima il compito di pronunciarsi sul mantenimento in custodia.

Il verbo «decidere» implica quindi un vero e proprio potere discrezionale giurisdizionale.

45. È ben vero che, come ha evidenziato in particolare il governo bulgaro, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 prevede espressamente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona interessata debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione .

Da tale frase si potrebbe dedurre che la decisione quadro 2002/584 lasci alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta tra affidare ad un’autorità giudiziaria la valutazione della necessità della custodia, oppure istituire per legge un automatismo? A mio avviso, no.

46. Infatti, il rinvio al diritto dello Stato membro dell’esecuzione non può essere interpretato, contrariamente alla tesi sostenuta in particolare dal governo bulgaro, nel senso che conferisca a tale Stato la facoltà di istituire una custodia automatica, senza un controllo giurisdizionale effettivo.

Esso implica, al contrario, che la valutazione della necessità e delle modalità della custodia spetta all’autorità giudiziaria, la quale agisce secondo le condizioni e le procedure stabilite dal diritto interno.

Qualsiasi altra interpretazione svuoterebbe di significato il termine «decide», collocato prima dell’espressione «conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione».

L’impianto sistematico dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 induce quindi a ritenere che l’intervento del giudice rimanga, in ogni caso, indispensabile, anche se, come ha rilevato la Commissione in udienza, esso si esercita secondo i criteri e la procedura previsti dal diritto nazionale.

47. Ne deduco che, secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione affida imperativamente a un’autorità giudiziaria il compito di valutare se occorra o meno mantenere la persona ricercata in stato di custodia nella fase del procedimento compresa tra il suo arresto e la sua consegna allo Stato membro emittente.

48. In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, ricollocato nel suo contesto, ritengo che il suo impianto sistematico e la giurisprudenza pertinente della Corte confermino l’importanza del ruolo dell’autorità giudiziaria nella valutazione della necessità di mantenere la persona interessata in custodia per l’intera durata del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

49. Sotto un primo profilo, come sottolinea il giudice del rinvio, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato congiuntamente all’articolo 23, paragrafo 5, della stessa.

Ricordo che tali due disposizioni sono inserite nel capo intitolato «Procedura di consegna», che disciplina la fase di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente.

Orbene, l’articolo 23, paragrafo 5, prevede che allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, « se la persona continua a trovarsi in stato di custodia , essa è rilasciata» ( 11 ).

Ne deriva chiaramente che, durante tale periodo intermedio, la custodia non ha carattere obbligatorio: il legislatore dell’Unione ammette espressamente che la persona interessata possa essere, a seconda delle circostanze, mantenuta in custodia oppure rilasciata.

50. Tale disposizione è coerente con la logica dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584.

Da un punto di vista cronologico, lo svolgimento del procedimento si articola in tre fasi successive: anzitutto, l’arresto della persona ricercata, seguito dalla decisione dell’autorità giudiziaria competente sulla necessità di un collocamento in custodia; successivamente, la possibilità, per la medesima autorità, di disporre in qualsiasi momento la rimessa in libertà di tale persona; infine, se quest’ultima è ancora in stato di custodia, l’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro prevede, in coerenza con l’articolo 12, che allo scadere dei termini menzionati, «se la persona continua a trovarsi in stato di custodia», essa deve essere rilasciata.

51. Sotto un secondo profilo, l’importanza del controllo giurisdizionale del mantenimento in custodia emerge dalla giurisprudenza della Corte.

Anzitutto, nella sentenza Lanigan ( 12 ), la Corte ha dichiarato che il superamento, da parte dello Stato membro di esecuzione, dei termini di cui all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non osta, di per sé, alla prosecuzione della custodia della persona ricercata.

Essa ha tuttavia ricordato il requisito, derivante dall’articolo 6 della Carta, di un controllo giurisdizionale effettivo che garantisca che la durata della custodia non divenga eccessiva tenuto conto dell’avanzamento del procedimento ( 13 ).

52. Tale orientamento è confermato dalla sentenza Vilkas ( 14 ).

In essa, la Corte ha precisato che l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 non impone necessariamente la rimessa in libertà qualora, per una causa di forza maggiore, la consegna non possa avvenire entro i dieci giorni successivi a una nuova data concordata.

Tuttavia, per rinvio all’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare, conformemente al diritto nazionale, se occorra mantenere l’interessato in stato di custodia ( 15 ).

53. Anche la sentenza TC ( 16 ) illustra il ruolo centrale del giudice nella valutazione del mantenimento in custodia con riguardo al termine di novanta giorni previsto all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2002/584.

In linea con la sentenza Lanigan, la Corte vi riconosce che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo può proseguire oltre la scadenza del termine fissato dalla decisione quadro 2002/584.

Essa ritiene che un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà provvisoria in tale fase comprometterebbe l’efficacia del meccanismo di consegna ( 17 ).

Tuttavia, la Corte sottolinea che il mantenimento in custodia oltre detto termine deve essere conciliato con le garanzie previste all’articolo 6 della Carta e all’articolo 5 della CEDU.

Facendo riferimento ai punti da 57 a 59 della sentenza Lanigan, essa precisa che la proroga della custodia può avvenire soltanto «a determinate condizioni», richiedendo un controllo concreto, continuo e motivato da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione sulla necessità e la proporzionalità della misura privativa della libertà ( 18 ).

Pertanto, dalla sentenza TC risulta che l’obbligo di procedere ad un esame giudiziario individualizzato della necessità del mantenimento in custodia è imposto per l’intera durata della fase di esecuzione e richiede, in ciascuna delle sue tappe, una verifica effettiva della giustificazione della privazione della libertà.

54. Tale orientamento è confermato dalla sentenza CJ, nella quale la Corte ha dichiarato che la decisione di rinviare la consegna della persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24 della decisione quadro 2002/584, al fine di consentire l’esercizio di un’azione penale o l’esecuzione di una pena nello Stato membro di esecuzione, rientra nella competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, come espressamente previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, di quest’ultima ( 19 ).

55. Dall’insieme di tale giurisprudenza risulta che l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 stabilisce il requisito di una valutazione giudiziaria individualizzata, motivata e soggetta a riesame, vertente sulla necessità del mantenimento in custodia.

Detta valutazione deve essere fondata sulle circostanze concrete del procedimento, tenendo conto della possibilità di ricorrere a misure meno restrittive.

Una normativa nazionale che configurasse la custodia come conseguenza automatica della decisione di eseguire un mandato d’arresto europeo contrasterebbe quindi con l’impianto sistematico della decisione quadro 2002/584 e svuoterebbe l’articolo 12 di tale decisione quadro della sua sostanza.

56. In terzo e ultimo luogo, la conclusione che deriva dall’interpretazione sistematica dell’articolo 12 di detta decisione quadro, chiarita dalla giurisprudenza della Corte, è confermata dall’interpretazione teleologica di tale articolo, la quale mette in luce la finalità propria del meccanismo istituito dalla decisione quadro 2002/584 ( 20 ).

57. Sul piano teleologico, va ricordato che l’interpretazione dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 e la sua applicazione nel procedimento principale devono essere comprese alla luce dell’equilibrio intrinseco sul quale si basa il mandato d’arresto europeo: da un lato, la rapidità e la semplicità della procedura, garantite dal principio del riconoscimento reciproco; dall’altro, la salvaguardia effettiva dei diritti fondamentali e delle garanzie giurisdizionali ( 21 ).

58. Per quanto riguarda il primo aspetto, il considerando 5 della decisione quadro 2002/584 sottolinea che quest’ultima mira ad introdurre un sistema semplificato di consegna tra autorità giudiziarie, volto a eliminare la complessità e i ritardi inerenti alle procedure di estradizione precedenti ( 22 ).

È in tale ottica che, conformemente al principio del riconoscimento reciproco, fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale ( 23 ), l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 pone come principio il riconoscimento e l’esecuzione automatici dei mandati d’arresto europei emessi da un altro Stato membro ( 24 ).

59. Ma detto principio della fiducia reciproca ha come contropartita essenziale il rispetto dei diritti fondamentali.

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ricorda espressamente che quest’ultima non può modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE ( 25 ).

Tali diritti comprendono, in primo luogo, il diritto alla libertà, sancito dall’articolo 6 della Carta, alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 ( 26 ).

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione di tale diritto deve essere necessaria, proporzionata all’obiettivo perseguito e accompagnata da garanzie effettive di controllo.

60. Inoltre, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai diritti che essa contiene e che corrispondono a quelli garantiti dalla CEDU devono essere attribuiti lo stesso significato e la stessa portata conferiti da quest’ultima.

L’articolo 53 della Carta conferma che quest’ultima non può essere interpretata come limitativa dei diritti riconosciuti dalla CEDU.

Orbene, il mandato d’arresto europeo rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, relativa alla detenzione regolare di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione ( 27 ).

61. Secondo la giurisprudenza costante della Corte EDU, qualsiasi privazione della libertà deve essere «regolare», il che implica non solo una base giuridica, ma anche che la legge sia accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà ( 28 ).

62. Più in particolare, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU riguarda la privazione della libertà di una persona per impedirle un ingresso illegale nel territorio oppure per preparare un’espulsione o un’estradizione.

63. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, simile a quella in esame, la Corte EDU esercita un controllo limitato quanto alla fondatezza del motivo della detenzione, vale a dire l’esistenza di un procedimento di espulsione o di estradizione.

Per contro, essa vigila sul rigoroso rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali che devono circoscrivere tale privazione di libertà, e in particolare del principio di proporzionalità.

Come essa ha ricordato in una causa vertente specificamente sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, «in materia di “regolarità” di una detenzione, compresa l’osservanza delle “vie legali”, la [CEDU] rinvia essenzialmente all’obbligo di osservare le norme sostanziali e procedurali della legislazione nazionale, ma esige inoltre che qualsiasi privazione della libertà sia conforme allo scopo dell’articolo 5: tutelare l’individuo contro l’arbitrarietà» ( 29 ).

64. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU non richiede che la detenzione sia considerata ragionevolmente necessaria, ad esempio per prevenire la commissione di un reato o scongiurare il rischio di fuga.

La Corte EDU ha precisato che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), offre un livello di tutela distinto da quello dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) ( 30 ): tutto ciò che è richiesto in forza del sottoparagrafo f) è che «siano state adottate misure volte ad un’espulsione o ad un’estradizione».

Infatti, la Corte EDU ha ripetutamente dichiarato che poco importa, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che la sottostante decisione di espulsione o di estradizione possa essere giustificata alla luce del diritto nazionale o della CEDU ( 31 ).

65. Tuttavia, la Corte EDU esercita, in relazione all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, un controllo specifico, ancorché non esaustivo, di proporzionalità.

Infatti, la Corte EDU considera che la detenzione basata sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente connessa al motivo di detenzione invocato, il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata di tale misura non deve oltrepassare il termine ragionevolmente necessario per conseguire l’obiettivo perseguito ( 32 ).

Inoltre, la detenzione è giustificata solo fintantoché la procedura di espulsione sia svolta con diligenza; a partire dal momento in cui le autorità diventano inattive, la privazione della libertà cessa di essere coperta da tale disposizione ( 33 ).

66. Infine, la Corte EDU sottolinea un elemento importante ai fini della questione sollevata nel procedimento principale, e precisamente il fatto che la CEDU sancisce anche garanzie procedurali che consentono all’interessato di contestare la legittimità e la durata della sua detenzione, prevenendo così qualsiasi rischio di arbitrarietà ( 34 ).

67. Pertanto, il ruolo del giudice rimane fondamentale – anche nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, che non impone un controllo approfondito di proporzionalità – poiché è attraverso il controllo giurisdizionale che è possibile stabilire se la detenzione disposta nell’ambito dell’esecuzione di una decisione di estradizione o di espulsione sia conforme ai requisiti di tale disposizione.

68. Veniamo ora al contesto del procedimento principale e alla questione se la normativa nazionale di cui trattasi soddisfi i requisiti derivanti dall’articolo 6 della Carta, per come deve essere interpretato alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU.

Non si può negare che una disposizione legislativa di portata generale, come quella di cui trattasi, sembri soddisfare i requisiti di chiarezza, di prevedibilità e di accessibilità ( 35 ).

Tuttavia ritengo che la limitazione del diritto alla libertà da essa stabilita non possa considerarsi proporzionata all’obiettivo perseguito.

69. Infatti, affinché una custodia sia proporzionata allo scopo perseguito, la procedura di consegna deve essere condotta con diligenza, la privazione della libertà deve essere strettamente necessaria al raggiungimento di tale scopo e le autorità devono aver previsto misure meno invasive prima di ricorrere alla custodia.

Orbene, tali requisiti possono essere garantiti soltanto da un controllo giurisdizionale effettivo, il solo idoneo ad assicurare alla persona interessata l’applicazione effettiva del principio di proporzionalità.

70. In altri termini, una disposizione nazionale che abbia l’effetto di «legare le mani al giudice» rendendo il mantenimento in custodia la conseguenza di un automatismo non può, per sua natura, essere compatibile con il principio di proporzionalità.

Una siffatta norma esclude qualsiasi esame degli elementi necessari per stabilire che il collocamento in custodia sia proporzionato all’obiettivo perseguito dalla consegna e dalla decisione quadro 2002/584.

71. In conclusione, l’interpretazione sistematica, e ancor più quella teleologica, della decisione quadro 2002/584 porta a constatare che, anche supponendo l’assenza dell’articolo 12 della stessa, una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può, in ogni caso, essere ritenuta conforme al principio di proporzionalità.

In altre parole, la rapidità e l’efficacia della cooperazione giudiziaria non possono essere ottenute a costo di un’automatizzazione della privazione della libertà.

72. A tale riguardo, occorre respingere l’argomento addotto in particolare dal governo ceco, in udienza, secondo cui una carcerazione «di principio» sarebbe giustificata dalla brevità dei termini di esecuzione del mandato d’arresto europeo, nonché quello invocato dai governi bulgaro e ungherese, fondato sulla necessità di garantire la consegna della persona ricercata.

A mio avviso, nessuna privazione della libertà è legittima di per sé.

Essa lo è soltanto a condizione di essere modificabile in qualsiasi momento e limitata allo stretto necessario quando nessuna misura meno invasiva consenta di raggiungere lo scopo perseguito.

73. Indubbiamente, le garanzie procedurali previste dalla decisione quadro 2002/584, evocate in particolare dai governi bulgaro, ungherese e ceco nelle loro osservazioni, quali i brevi termini relativi alla decisione di esecuzione previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, l’obbligo di rimessa in libertà previsto all’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro, o ancora la considerazione del tempo di custodia nello Stato membro di esecuzione da parte dello Stato membro emittente, costituiscono garanzie importanti.

Tuttavia, per le ragioni già esposte, esse non possono compensare l’assenza di un controllo giudiziario effettivo sul mantenimento in custodia della persona interessata.

Solo un esame individualizzato da parte del giudice consente di garantire la piena efficacia dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 e di assicurare l’attuazione concreta del principio di proporzionalità, verificando se la custodia sia o meno effettivamente necessaria.

74. In conclusione, ritengo che l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, interpretati alla luce dell’articolo 6 della Carta e dell’articolo 5 della CEDU, ostino a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo e di disporne l’esecuzione, di pronunciare automaticamente una decisione di collocamento in custodia della persona ricercata fino alla sua consegna effettiva, senza un esame individualizzato delle circostanze del caso di specie.

Sulla seconda parte della questione sollevata

75. Occorre determinare se la decisione quadro 2002/584 autorizzi la custodia in un istituto penitenziario fino alla consegna dell’interessato nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

76. Ritengo che occorra rispondere a tale questione sollevata dal giudice del rinvio in senso affermativo.

77. In primo luogo, contrariamente ad altri atti del diritto dell’Unione ( 36 ), nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 prevede che la custodia ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba aver luogo in un tipo di istituto diverso da quello penitenziario.

78. In secondo luogo, come risulta dal paragrafo 10 delle presenti conclusioni, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

Ciò suggerisce, a mio avviso, che la custodia nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è assimilabile alla detenzione in un istituto penitenziario dello Stato membro emittente ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà.

79. In terzo luogo, occorre ricordare che, come si è affermato nel precedente paragrafo 60, laddove la Carta enunci diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, di tale Carta prevede che il significato e la portata degli stessi siano uguali a quelli conferiti da detta convenzione.

Pertanto, occorre tenere conto dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6 della Carta.

80. Infatti, la giurisprudenza della Corte EDU conferma il ragionamento esposto nei precedenti paragrafi 77 e 78 ( 37 ).

È ben vero che, come ho ricordato nel paragrafo 65 delle presenti conclusioni, nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, il luogo e le condizioni di detenzione della persona interessata devono essere «adeguati» alla finalità perseguita.

Tale requisito rientra in una giurisprudenza che, in particolare in materia di allontanamento, sottolinea che la misura riguarda stranieri che non sono detenuti per un reato e che, spesso, sono fuggiti dal loro paese per timore di perdere la vita ( 38 ).

81. Si dovrebbe dedurne per questo che un collocamento in un istituto penitenziario sia, in linea di principio, vietato? Ritengo di no.

Tale giurisprudenza della Corte EDU esige, piuttosto, che il regime di detenzione rifletta il carattere non punitivo della misura e sia adeguato alla sua finalità amministrativa, il che presuppone il rispetto di condizioni materiali dignitose nonché una presa in considerazione delle eventuali vulnerabilità della persona interessata ( 39 ).

82. La giurisprudenza della Corte EDU conferma d’altronde che le violazioni constatate riguardano anzitutto le condizioni concrete di detenzione, quali il sovraffollamento, l’igiene, l’accesso alle cure e all’aria aperta, o il mantenimento dei legami familiari e l’insufficienza delle garanzie procedurali, piuttosto che la qualificazione giuridica del regime applicabile.

Infatti, ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Malta, la Corte EDU, esaminando la detenzione prolungata di un richiedente asilo, ha rilevato che la violazione derivava dal carattere irragionevole della durata della detenzione e dalle condizioni materiali preoccupanti constatate da diversi rapporti internazionali, senza tuttavia mettere in discussione la natura dell’istituto in cui l’interessato era trattenuto ( 40 ).

83. Inoltre, nella sua decisione Zaloilo c. [OSCURATO:PERSONA] del 12 giugno 2018, la Corte EDU ha confermato tale orientamento funzionale.

Essa ha constatato che, all’epoca dei fatti, nei [OSCURATO:PERSONA], tre centri erano specificamente riservati al trattenimento degli stranieri, ma che il diritto nazionale consentiva tuttavia, se del caso, il loro collocamento in un carcere ordinario.

Nel caso di specie, la commissione d’appello aveva ritenuto il trasferimento del ricorrente giustificato da considerazioni operative legate al suo comportamento, non essendo più possibile la sua permanenza nel centro di Rotterdam, pur garantendo che il suo status di detenuto per motivi di immigrazione fosse preso in considerazione.

In tali circostanze, la Corte EDU non ha rilevato alcuna apparenza di arbitrarietà ( 41 ).

84. Dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che il collocamento in una struttura appartenente all’amministrazione penitenziaria non è, di per sé, contrario alla CEDU.

Ciò che rileva, per tale organo giurisdizionale, è la conformità della misura alla sua finalità di allontanamento, le condizioni materiali di detenzione e la diligenza delle autorità nello svolgimento della procedura.

L’accento è quindi posto sulla corrispondenza concreta tra la natura amministrativa della privazione della libertà e le modalità della sua attuazione.

85. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che la decisione quadro 2002/584 non osti alla custodia della persona ricercata in un istituto penitenziario fino alla sua consegna allo Stato membro emittente.

Le autorità dello Stato membro di esecuzione rimangono tuttavia tenute a rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 4 della Carta, letto alla luce dell’articolo 3 della CEDU, garantendo che la custodia sia rispettosa della dignità umana e del carattere non punitivo della misura.

Conclusione

86. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini: La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letta alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, deve essere interpretata nel senso che: – essa osta a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo e di disporne l’esecuzione, di pronunciare automaticamente una decisione di collocamento in custodia della persona ricercata fino alla sua consegna effettiva, senza un esame individualizzato delle circostanze del caso di specie; – essa non osta alla custodia della persona ricercata in un istituto penitenziario fino alla sua consegna allo Stato membro emittente.

Le autorità dello Stato membro di esecuzione rimangono tuttavia tenute a rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, garantendo che la custodia sia rispettosa della dignità umana e del carattere non punitivo della misura. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2002, L 190, pag.

1. 3 GU 2009, L 81, pag.

24. 4 DV n. 46, del 3 giugno 2005, nella sua ultima versione pubblicata nel DV n. 18, 1º marzo 2024. 5 DV n. 25, del 3 aprile 2009, nella versione pubblicata nel DV n. 84, del 6 ottobre 2023. 6 Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

Secondo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, «[o]gni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (…)

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso». 7

V. articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. 8 V., a questo proposito, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen , Larcier, Bruxelles, 2009, in particolare pag. 427, n. 551, che fornisce alcuni esempi sulla trasposizione di tale disposizione nel diritto nazionale. 9 Il corsivo è mio. 10 Il corsivo è mio. 11 Il corsivo è mio. 12 Sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU; in prosieguo: la «sentenza Lanigan», EU:C:2015:474). 13 Sentenza Lanigan (punti 54 e 58). 14 Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15; in prosieguo: la «sentenza Vilkas», EU:C:2017:39). 15 Sentenza Vilkas (punti 41 e 42). 16 Sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU; in prosieguo: la «sentenza TC», EU:C:2019:108). 17 Sentenza TC (punti 49 e 50). 18 Sentenza TC (punto 64). 19 Sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna differita a causa dell’esercizio di un’azione penale) (C‑492/22 PPU; in prosieguo: la «sentenza CJ», EU:C:2022:964).

Citando il punto 43 della sentenza Vilkas, la Corte considera che, conformemente all’articolo 6 della Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare un esame concreto della situazione di cui trattasi per sincerarsi che «la procedura di consegna è stata condotta in modo sufficientemente diligente e, pertanto, la durata della custodia non presenta un carattere eccessivo» (punto 82). 20 Come è stato rilevato da Lenaerts, K., e Gutiérrez-Fons, J.-A., in Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2020, pag. 55, n. 58, «il metodo teleologico e il metodo sistematico sono spesso strettamente connessi, poiché quest’ultimo aiuta a rivelare l’obiettivo della disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi.

In altri termini, è l’impianto sistematico del trattato (o dell’atto di diritto derivato in questione) che consente alla Corte di chiarire l’obiettivo perseguito dallo stesso» (traduzione libera). 21 V., sulla questione del rispetto dei diritti fondamentali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen , Larcier, Bruxelles, 2009, pagg. da 410 a

433. 22 V., a tale riguardo, sentenza Vilkas (punto 31). 23

V. considerando 6 della decisione quadro 2002/584. 24

V. sentenza Lanigan (punto 36 e giurisprudenza citata). 25

V. sentenza CJ (punto 87), nella quale la Corte ha rilevato che, sebbene il testo dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non imponga alcuna condizione supplementare per l’esercizio, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della facoltà di adottare una decisione di rinvio della consegna (a parte la condizione che tale decisione miri a consentire l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione di una pena per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo), tale decisione quadro deve essere interpretata in modo da rispettare i diritti fondamentali. 26

V. sentenza Lanigan (punti 53 e 54). 27

V. sentenze del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 55); del 30 giugno 2022, Spetsializirana prokuratura (Informazioni sulla decisione nazionale di arresto) (C‑105/21, EU:C:2022:511, punti 55 e 56), e CJ (punto 80). 28

V. sentenza TC (punto 58).

V., inoltre, Corte EDU, 19 maggio 2016, J.N. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0519JUD003728912, § 77).

In generale, sull’articolo 5 della CEDU, v. von Arnim, D., «Artikel

5. Recht auf Freiheit und Sicherheit», in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention.

EMRK-Kommentar , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] am Rhein, 2024, 4 a ed., pagg. da 181 a

287. 29

V. Corte EDU, 17 aprile 2018, Pirozzi c. Belgio (CE:ECHR:2018:0417JUD002105511, § 45). 30 Per il contenuto di tale articolo, v. nota 6 al paragrafo 28 delle presenti conclusioni. 31

V. Corte EDU, 15 novembre 1996, Chahal c. [OSCURATO:PERSONA] [GC] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 112), e Corte EDU, 23 ottobre 2008, Soldatenko c. Ucraina (CE:ECHR:2008:1023JUD000244007, § 109). 32

V. Corte EDU, 20 dicembre 2011, Yoh-[OSCURATO:PERSONA] c. Belgio (CE:ECHR:2011:1220JUD001048610, §§ da 117 a 119), e Corte EDU, 9 aprile 2024, Lazăr c. Romania (CE:ECHR:2024:0409JUD002018321, §§ da 108 a 111). 33

V. Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c.

Italia [GC] (CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 90), e Corte EDU, 24 gennaio 2022, Sy c.

Italia (CE:ECHR:2022:0124JUD001179120, § 79) (la causa riguardava precisamente la custodia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo). 34 V., in particolare, Corte EDU, 17 luglio 2014, Kim c.

Russia (CE:ECHR:2014:0717JUD004426013, § 53).

La causa riguardava la detenzione in attesa di espulsione di un apolide nato nella Repubblica socialista sovietica uzbeka, nonostante l’assenza di prospettive realistiche di esecuzione dell’espulsione e la mancanza di diligenza da parte delle autorità nella conduzione del procedimento.

In particolare, la Corte EDU ha ammesso, anzitutto, che le autorità russe erano tenute a valutare se la detenzione ai fini di un’espulsione fosse, o rimanesse, giustificata.

Tale obbligo rivestiva un’importanza particolare nel caso del ricorrente, apolide e privo di risorse, posto in una situazione di notevole vulnerabilità.

Tuttavia, egli non disponeva di alcun ricorso effettivo per contestare la legittimità o la durata della sua detenzione e non era prevista alcuna garanzia giuridica o pratica per prevenire il rischio di arbitrarietà.

Il sistema russo non prevedeva, infatti, alcun meccanismo di controllo giurisdizionale idoneo ad evitare una detenzione arbitraria, mentre la misura cosiddetta «preventiva» si era rivelata più severa della pena massima di trenta giorni prevista per il reato. 35 V., per analogia, sentenze del 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 43); del 12 febbraio 2019, TC (punti 61 e 66), e del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 62). 36 V., ad esempio, sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑519/20, EU:C:2022:178, punti 34, 36 e 45), nella quale la Corte ha osservato che l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), stabilisce il principio secondo cui il trattenimento ai fini dell’allontanamento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare avviene in appositi centri di permanenza temporanea.

La Corte ha dichiarato che siffatti centri si distinguono dagli istituti penitenziari, il che implica che le condizioni di trattenimento in tali centri devono presentare talune specificità rispetto alle condizioni normali di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari affinché il regime sia considerato adeguato allo status giuridico di tali cittadini.

In particolare, le condizioni di trattenimento applicabili in un centro siffatto devono essere tali da evitare, per quanto possibile, che il trattenimento di tale cittadino sia simile a un confinamento in ambiente carcerario, proprio di una detenzione a fini punitivi. 37 Sulla giurisprudenza della Corte EDU sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, v., in particolare, von Arnim, D., «Artikel

5. Recht auf Freiheit und Sicherheit», in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention.

EMRK-Kommentar , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] am Rhein, 2024, 4 a ed., pagg. da 236 a 238, nn. da 151 a

158. 38

V. Corte EDU, 29 gennaio 2008, Saadi c. [OSCURATO:PERSONA] [GC] (CE:ECHR:2006:0711JUD001322903, § 74); Corte EDU, 23 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Malta (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712, § 93); Corte EDU, 4 aprile 2017, Thimothawes c.

Belgio (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111, § 64), e Corte EDU, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c.

Grecia (CE:ECHR:2018:0125JUD002269616, § 110). 39

V. Corte EDU, 4 aprile 2017, Thimothawes c.

Belgio (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111, §§ 73, 79 e 80). 40 Corte EDU, 23 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Malta (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712, § 101). 41 Corte EDU, 12 giugno 2018, Zaloilo c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2018:0612DEC006003512, §§ da 39 a 41).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 580/24 [Tsachkov] ( i ) Procedimento penale a carico di LY con l’intervento di Sofiyska gradska prokuratura [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)] « Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 12 e articolo 23, paragrafo 5 – Mantenimento in custodia della persona ricercata – Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo » Introduzione 1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( 2 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). In particolare, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità, alla luce dell’articolo 12 e dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, di una normativa nazionale che impone, in modo automatico e generalizzato, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga la custodia della persona ricercata, in un istituto penitenziario, a partire dalla decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo e fino alla consegna effettiva della persona allo Stato membro emittente, senza tenere conto delle circostanze individuali. 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria competente della Repubblica d’Austria ai fini dell’esercizio di un’azione penale per furto aggravato nei confronti di un cittadino bulgaro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, quando pronuncia una decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, esso sia tenuto ad applicare la propria normativa nazionale e a disporre contemporaneamente la custodia della persona ricercata, o se il diritto dell’Unione vi osti per via degli obblighi derivanti dall’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, relativo al mantenimento in custodia o alla rimessa in libertà corredata da misure idonee a prevenire la fuga, e dall’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro, riguardante la rimessa in libertà allo scadere dei termini di consegna. 3. La causa offre quindi alla Corte l’opportunità di precisare la portata dei poteri dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in materia di privazione della libertà durante la fase di consegna e di stabilire se sia o meno necessaria una valutazione individualizzata del caso di specie. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 4. I considerando 5 e 6 della decisione quadro 2002/584 così recitano: «(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria». 5. L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», è così formulato: «1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». 6. Ai sensi dell’articolo 12 di detta decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia»: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga». 7. L’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue: «1.      Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza. 2.      Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso. 3.      Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato. 4.      In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. (…)». 8. Ai sensi dell’articolo 23 di tale decisione quadro, intitolato «Termine per la consegna»: «1.      Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate. 2.      Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo. 3.      Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 4.      La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 5.      Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata». 9. L’articolo 24 di detta decisione quadro, intitolato «Consegna rinviata o condizionale», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo». 10. L’articolo 26 della medesima decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», al paragrafo 1 così dispone: «Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà». Diritto bulgaro Lo ZEEZA 11. Lo zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo) (in prosieguo: lo «ZEEZA») ( 4 ) dà attuazione alla decisione quadro 2002/584. Lo ZEEZA dispone, all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, che, in caso di effettivo ricevimento di un mandato d’arresto europeo che sia regolare da un punto di vista formale, la persona ricercata è posta in stato di arresto per un periodo fino a settantadue ore. 12. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 1 e 2, dello ZEEZA, all’inizio del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo il giudice decide se la persona ricercata debba o meno rimanere in stato di custodia. La persona non deve obbligatoriamente essere trattenuta in stato di custodia nel corso del procedimento. 13. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 7, dello ZEEZA, la persona ricercata, qualora sia stata posta in stato di custodia, può chiedere di essere rimessa in libertà finché il procedimento di riconoscimento del mandato d’arresto europeo è ancora pendente. Tale richiesta è accolta qualora la custodia non risulti necessaria. 14. L’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA è così formulato: «In ogni caso, qualora autorizzi l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, il giudice dispone la custodia cautelare della persona ricercata fino alla sua effettiva consegna allo Stato di emissione». 15. In forza dell’articolo 54, paragrafo 1, dello ZEEZA, la consegna deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui la decisione sulla stessa è divenuta definitiva. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, dello ZEEZA, tale termine può essere prorogato qualora sussista un impedimento oggettivo alla consegna. La rimessa in libertà della persona ricercata è consentita soltanto nel caso in cui la consegna non possa avvenire. Lo ZINZS 16. Ai sensi dell’articolo 260 dello zakon za izpalnenie na nakazaniata i zadarzhaneto pod strazha (legge sull’esecuzione delle pene e sulla custodia cautelare) (in prosieguo: lo «ZINZS») ( 5 ): «1.      Negli istituti penitenziari vengono collocate anche le persone detenute ai fini di una consegna richiesta da uno Stato straniero (…). 2.      Fino all’esecuzione della decisione sulla consegna allo Stato straniero, (…) le persone di cui al paragrafo 1 godono dei diritti degli imputati e degli accusati ai sensi della presente legge». Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 17. La Procura di Eisenstadt (Austria) ha adito il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), giudice del rinvio, trasmettendogli un mandato d’arresto europeo emesso il 4 luglio 2024 e chiedendo la consegna di LY (in prosieguo: la «persona ricercata»), cittadino bulgaro con residenza permanente in Bulgaria, ai fini dell’esercizio di un’azione penale per il furto con scasso di sessantuno ruote complete, per un valore di EUR 150 990. 18. Il 26 luglio 2024, nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha emesso un mandato d’arresto nei confronti della persona ricercata sul territorio della Repubblica di Bulgaria. Tale persona è stata arrestata il 4 agosto 2024. Il 7 agosto 2024 il giudice del rinvio ha deciso che non sussisteva alcun rischio di fuga e ha fissato, a titolo di provvedimento cautelare provvisorio, una cauzione pari a 1 000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 511). La persona ricercata è stata rimessa in libertà. 19. La persona ricercata si è presentata personalmente, assistita dal suo difensore, alle udienze del 9 e del 30 agosto 2024. Tramite quest’ultimo, essa ha affermato che avrebbe acconsentito alla propria consegna alle autorità giudiziarie austriache nel più breve tempo possibile, precisando al contempo che si era astenuta dall’esprimere un siffatto consenso a causa del rischio di essere sottoposta, in attesa della consegna, ad una misura detentiva di durata potenzialmente notevole. Di conseguenza, essa ha chiesto l’autorizzazione a recarsi liberamente in Austria, dove dispone di un difensore incaricato, al fine di presentarsi volontariamente dinanzi alle autorità giudiziarie di tale Stato membro avvalendosi della sua assistenza. 20. Il giudice del rinvio sottolinea che la proposta della persona ricercata contrasta con l’essenza stessa del meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dalla decisione quadro 2002/584, secondo il quale il giudice pronuncia una decisione di consegna della persona ricercata e, successivamente, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione consegnano la persona ricercata alle autorità competenti dello Stato membro emittente. 21. Il giudice del rinvio condivide l’analisi della difesa secondo la quale la custodia della persona ricercata immediatamente dopo la pronuncia della decisione di consegna non può essere considerata necessaria all’effettiva realizzazione di quest’ultima. Una siffatta misura, che può protrarsi per più giorni, addirittura per più di una settimana, ed è eseguita in un istituto penitenziario, costituirebbe una limitazione della libertà personale sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. 22. Il diritto bulgaro obbligherebbe il giudice del rinvio a porre la persona ricercata in stato di custodia, in un istituto penitenziario, nel momento in cui esso pronuncia la decisione di riconoscimento e di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che tali modalità di esecuzione siano conformi alla decisione quadro 2002/584. 23. In primo luogo, per quanto riguarda la custodia obbligatoria, il mandato d’arresto europeo implicherebbe necessariamente, per sua stessa natura, che la persona ricercata sia arrestata, essendo l’arresto distinto dalla consegna. Sarebbe pertanto inevitabile che la persona ricercata sia in stato di arresto quantomeno al momento della consegna. Tuttavia, nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 richiederebbe che tale arresto avvenga necessariamente in una fase procedurale anteriore alla consegna fisica della persona ricercata. 24. Anzitutto, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 stabilirebbe la regola generale secondo cui è possibile sia una custodia sia una rimessa in libertà, e la scelta del provvedimento cautelare adeguato dipende dalle particolarità del caso di specie. Di conseguenza, la custodia sarebbe possibile ma non obbligatoria. 25. Inoltre, l’espressione «[i]n qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione» significherebbe che la legge nazionale di trasposizione deve prevedere la possibilità della rimessa in libertà «in qualsiasi momento». 26. Infine, l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, relativo al periodo successivo alla pronuncia di una decisione definitiva di consegna fino all’effettiva consegna stessa, contiene l’espressione «se la persona continua a trovarsi in stato di custodia», da cui si evincerebbe la possibilità che la persona ricercata non sia detenuta durante tale periodo. 27. Per tali motivi, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA contrasti con l’articolo 12 e con l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, in quanto queste ultime disposizioni ostano alla custodia obbligatoria della persona ricercata durante il periodo successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria di consegna di tale persona fino alla consegna fisica stessa nel caso in cui, fin dall’inizio, non sussista alcun rischio che detta persona fugga o che la sua consegna sia resa impossibile. In un caso del genere, tale custodia sarebbe obiettivamente necessaria solo al momento della consegna. 28. In secondo luogo, per quanto concerne la custodia in un istituto penitenziario, ai sensi della legge bulgara, se il giudice del rinvio disponesse la custodia della persona ricercata, quest’ultima sarebbe collocata in un istituto penitenziario fino alla sua effettiva consegna. Pertanto, essa vi rimarrebbe per qualche giorno, per una settimana o per un periodo più lungo, e sarebbe soggetta al medesimo regime delle persone detenute ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 6 ). Si porrebbe la questione di capire se il collocamento in un istituto penitenziario sia conforme al tipo di custodia previsto dall’articolo 12 e dall’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584. 29. Nonostante le considerazioni che precedono, il giudice del rinvio ritiene che esistano anche argomenti a favore della conformità della legge bulgara alla decisione quadro 2002/584. 30. In particolare, secondo il giudice del rinvio, si potrebbe ritenere che la custodia obbligatoria in caso di decisione di riconoscimento e di esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisca un’esecuzione della custodia disposta in forza del mandato d’arresto nazionale ai fini del procedimento penale nello Stato membro emittente. Infatti, il mandato d’arresto europeo si fonderebbe su un mandato d’arresto nazionale e costituirebbe soltanto uno strumento di esecuzione del mandato d’arresto nazionale nel territorio di un altro Stato membro. Tale mandato d’arresto nazionale sarebbe soggetto, tramite il mandato d’arresto europeo – nonché il meccanismo di cooperazione giudiziaria che vi è connesso, istituito dalla decisione quadro 2002/584 – a un controllo limitato di legittimità da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 31. Il sistema della decisione quadro 2002/584 istituirebbe una procedura di consegna delle persone ricercate ai fini dell’esercizio di un’azione penale che è qualitativamente diversa dall’estradizione tradizionale, in quanto si fonderebbe sulla fiducia reciproca e sul mutuo riconoscimento dei mandati d’arresto emessi da un giudice. Si tratterebbe dell’origine del principio previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, secondo il quale qualsiasi mandato d’arresto europeo deve essere eseguito, a meno che sussistano motivi di rifiuto dell’esecuzione, che sono elencati in modo tassativo e dovrebbero essere interpretati in modo restrittivo. Tale principio non esisterebbe in caso di estradizione. 32. Tali argomenti indurrebbero a concludere che, dopo l’adozione della decisione dell’autorità giudiziaria di esecuzione relativa al riconoscimento del mandato d’arresto europeo e alla consegna della persona ricercata, sarebbe normale e logico procedere tanto alla custodia obbligatoria di quest’ultima quanto al suo collocamento in un istituto penitenziario. 33. Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme agli articoli 12 e 23, paragrafo 5, della [decisione quadro 2002/584] una legge nazionale in base alla quale, laddove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo ai fini dello svolgimento di un procedimento penale, e di consegnare la persona ricercata, è obbligatorio disporne anche l’arresto, con la conseguenza che detta persona rimane in stato di custodia in un istituto penitenziario fino al momento della sua consegna». 34. Hanno presentato osservazioni scritte i governi bulgaro e ungherese nonché la Commissione europea. I governi bulgaro, ceco e ungherese nonché la Commissione hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 2 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] preliminari 35. Occorre osservare che il giudice del rinvio solleva un’unica questione che presenta in sostanza due aspetti, sebbene esso non li abbia espressamente distinti. Tale questione verte principalmente sul carattere automatico del collocamento in custodia della persona ricercata. Inoltre, il giudice del rinvio precisa che tale automaticità comporterebbe che detta persona sarebbe posta in stato di custodia in un istituto penitenziario. Siffatta precisazione suggerisce che la custodia in ambiente penitenziario costituisce la conseguenza immediata dell’automaticità del mantenimento in custodia: in altri termini, un effetto supplementare derivante dall’obbligo imposto al giudice di disporre la privazione della libertà a partire dalla decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. 36. Per tale ragione, e poiché il giudice del rinvio sembra ritenere che la custodia in un istituto penitenziario sia l’effetto necessario di detto obbligo, mi pare possibile scindere la questione in due parti: la prima relativa all’automaticità del collocamento in custodia e la seconda vertente sulla compatibilità con la decisione quadro 2002/584 di una custodia in un istituto penitenziario fino all’effettiva consegna della persona ricercata. Sulla prima parte della questione sollevata 37. Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di una norma nazionale che impone, in modo automatico, la custodia della persona ricercata a partire dalla decisione di eseguire un mandato d’arresto europeo e fino alla sua effettiva consegna, con l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 5 della CEDU. 38. Occorre anzitutto ricordare la situazione della persona ricercata riguardo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo quale risulta dal procedimento principale, al fine di individuare le disposizioni pertinenti della decisione quadro 2002/584. La persona ricercata, un cittadino bulgaro, è stata oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Repubblica d’Austria ai fini dell’esercizio di un’azione penale per furto con scasso. Inizialmente arrestata in Bulgaria, essa è stata poi rimessa in libertà su cauzione, poiché il giudice del rinvio ha ritenuto che non sussistesse il rischio di fuga. 39. Il diritto nazionale applicabile, nel caso di specie l’articolo 44, paragrafo 7, dello ZEEZA, obbliga il giudice del rinvio a disporre l’arresto e la custodia della persona ricercata a partire dalla pronuncia della decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo e fino alla sua consegna effettiva allo Stato membro emittente. In altri termini, secondo il diritto nazionale, la decisione di consegna comporta automaticamente l’arresto e il collocamento in custodia della persona ricercata. Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di un siffatto obbligo di custodia, che vige nel periodo compreso tra la decisione di esecuzione e la consegna vera e propria, con l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584. 40. Poiché l’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte delle autorità bulgare implica necessariamente l’arresto della persona ricercata ( 7 ), la disposizione applicabile in via principale è l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, che disciplina la situazione di tale persona dopo il suo arresto ( 8 ). A titolo complementare, deve essere preso in considerazione anche l’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro, in quanto esso disciplina la custodia che interviene successivamente alla decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. 41. Propongo fin d’ora di rispondere in senso negativo alla prima parte della questione sollevata dal giudice del rinvio. 42. A mio avviso, la decisione quadro 2002/584 esige un controllo giurisdizionale individualizzato di qualsiasi privazione della libertà nella fase dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo. È questo, infatti, il significato che emerge dall’articolo 12 e dall’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro secondo un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica. Un orientamento contrario si discosterebbe dai requisiti elaborati dalla giurisprudenza della Corte e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»). 43. Esaminerò nell’ordine le ragioni per le quali, a mio avviso, tale conclusione risulta in modo evidente dall’interpretazione, anzitutto, letterale, poi, sistematica e, infine, teleologica, delle citate disposizioni. 44. In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 prevede che, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione» ( 9 ), mentre «[i]n qualsiasi momento è possibile» la rimessa in libertà provvisoria. A mio avviso, la risposta alla prima parte della questione sollevata dal giudice del rinvio risulta chiaramente da tale formulazione. Il termine «decide», direttamente riferito all’« autorità giudiziaria dell’esecuzione» ( 10 ), affida esplicitamente a quest’ultima il compito di pronunciarsi sul mantenimento in custodia. Il verbo «decidere» implica quindi un vero e proprio potere discrezionale giurisdizionale. 45. È ben vero che, come ha evidenziato in particolare il governo bulgaro, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 prevede espressamente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona interessata debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione . Da tale frase si potrebbe dedurre che la decisione quadro 2002/584 lasci alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta tra affidare ad un’autorità giudiziaria la valutazione della necessità della custodia, oppure istituire per legge un automatismo? A mio avviso, no. 46. Infatti, il rinvio al diritto dello Stato membro dell’esecuzione non può essere interpretato, contrariamente alla tesi sostenuta in particolare dal governo bulgaro, nel senso che conferisca a tale Stato la facoltà di istituire una custodia automatica, senza un controllo giurisdizionale effettivo. Esso implica, al contrario, che la valutazione della necessità e delle modalità della custodia spetta all’autorità giudiziaria, la quale agisce secondo le condizioni e le procedure stabilite dal diritto interno. Qualsiasi altra interpretazione svuoterebbe di significato il termine «decide», collocato prima dell’espressione «conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione». L’impianto sistematico dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 induce quindi a ritenere che l’intervento del giudice rimanga, in ogni caso, indispensabile, anche se, come ha rilevato la Commissione in udienza, esso si esercita secondo i criteri e la procedura previsti dal diritto nazionale. 47. Ne deduco che, secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione affida imperativamente a un’autorità giudiziaria il compito di valutare se occorra o meno mantenere la persona ricercata in stato di custodia nella fase del procedimento compresa tra il suo arresto e la sua consegna allo Stato membro emittente. 48. In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, ricollocato nel suo contesto, ritengo che il suo impianto sistematico e la giurisprudenza pertinente della Corte confermino l’importanza del ruolo dell’autorità giudiziaria nella valutazione della necessità di mantenere la persona interessata in custodia per l’intera durata del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo. 49. Sotto un primo profilo, come sottolinea il giudice del rinvio, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato congiuntamente all’articolo 23, paragrafo 5, della stessa. Ricordo che tali due disposizioni sono inserite nel capo intitolato «Procedura di consegna», che disciplina la fase di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente. Orbene, l’articolo 23, paragrafo 5, prevede che allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, « se la persona continua a trovarsi in stato di custodia , essa è rilasciata» ( 11 ). Ne deriva chiaramente che, durante tale periodo intermedio, la custodia non ha carattere obbligatorio: il legislatore dell’Unione ammette espressamente che la persona interessata possa essere, a seconda delle circostanze, mantenuta in custodia oppure rilasciata. 50. Tale disposizione è coerente con la logica dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584. Da un punto di vista cronologico, lo svolgimento del procedimento si articola in tre fasi successive: anzitutto, l’arresto della persona ricercata, seguito dalla decisione dell’autorità giudiziaria competente sulla necessità di un collocamento in custodia; successivamente, la possibilità, per la medesima autorità, di disporre in qualsiasi momento la rimessa in libertà di tale persona; infine, se quest’ultima è ancora in stato di custodia, l’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro prevede, in coerenza con l’articolo 12, che allo scadere dei termini menzionati, «se la persona continua a trovarsi in stato di custodia», essa deve essere rilasciata. 51. Sotto un secondo profilo, l’importanza del controllo giurisdizionale del mantenimento in custodia emerge dalla giurisprudenza della Corte. Anzitutto, nella sentenza Lanigan ( 12 ), la Corte ha dichiarato che il superamento, da parte dello Stato membro di esecuzione, dei termini di cui all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non osta, di per sé, alla prosecuzione della custodia della persona ricercata. Essa ha tuttavia ricordato il requisito, derivante dall’articolo 6 della Carta, di un controllo giurisdizionale effettivo che garantisca che la durata della custodia non divenga eccessiva tenuto conto dell’avanzamento del procedimento ( 13 ). 52. Tale orientamento è confermato dalla sentenza Vilkas ( 14 ). In essa, la Corte ha precisato che l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 non impone necessariamente la rimessa in libertà qualora, per una causa di forza maggiore, la consegna non possa avvenire entro i dieci giorni successivi a una nuova data concordata. Tuttavia, per rinvio all’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare, conformemente al diritto nazionale, se occorra mantenere l’interessato in stato di custodia ( 15 ). 53. Anche la sentenza TC ( 16 ) illustra il ruolo centrale del giudice nella valutazione del mantenimento in custodia con riguardo al termine di novanta giorni previsto all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2002/584. In linea con la sentenza Lanigan, la Corte vi riconosce che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo può proseguire oltre la scadenza del termine fissato dalla decisione quadro 2002/584. Essa ritiene che un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà provvisoria in tale fase comprometterebbe l’efficacia del meccanismo di consegna ( 17 ). Tuttavia, la Corte sottolinea che il mantenimento in custodia oltre detto termine deve essere conciliato con le garanzie previste all’articolo 6 della Carta e all’articolo 5 della CEDU. Facendo riferimento ai punti da 57 a 59 della sentenza Lanigan, essa precisa che la proroga della custodia può avvenire soltanto «a determinate condizioni», richiedendo un controllo concreto, continuo e motivato da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione sulla necessità e la proporzionalità della misura privativa della libertà ( 18 ). Pertanto, dalla sentenza TC risulta che l’obbligo di procedere ad un esame giudiziario individualizzato della necessità del mantenimento in custodia è imposto per l’intera durata della fase di esecuzione e richiede, in ciascuna delle sue tappe, una verifica effettiva della giustificazione della privazione della libertà. 54. Tale orientamento è confermato dalla sentenza CJ, nella quale la Corte ha dichiarato che la decisione di rinviare la consegna della persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24 della decisione quadro 2002/584, al fine di consentire l’esercizio di un’azione penale o l’esecuzione di una pena nello Stato membro di esecuzione, rientra nella competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, come espressamente previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, di quest’ultima ( 19 ). 55. Dall’insieme di tale giurisprudenza risulta che l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 stabilisce il requisito di una valutazione giudiziaria individualizzata, motivata e soggetta a riesame, vertente sulla necessità del mantenimento in custodia. Detta valutazione deve essere fondata sulle circostanze concrete del procedimento, tenendo conto della possibilità di ricorrere a misure meno restrittive. Una normativa nazionale che configurasse la custodia come conseguenza automatica della decisione di eseguire un mandato d’arresto europeo contrasterebbe quindi con l’impianto sistematico della decisione quadro 2002/584 e svuoterebbe l’articolo 12 di tale decisione quadro della sua sostanza. 56. In terzo e ultimo luogo, la conclusione che deriva dall’interpretazione sistematica dell’articolo 12 di detta decisione quadro, chiarita dalla giurisprudenza della Corte, è confermata dall’interpretazione teleologica di tale articolo, la quale mette in luce la finalità propria del meccanismo istituito dalla decisione quadro 2002/584 ( 20 ). 57. Sul piano teleologico, va ricordato che l’interpretazione dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 e la sua applicazione nel procedimento principale devono essere comprese alla luce dell’equilibrio intrinseco sul quale si basa il mandato d’arresto europeo: da un lato, la rapidità e la semplicità della procedura, garantite dal principio del riconoscimento reciproco; dall’altro, la salvaguardia effettiva dei diritti fondamentali e delle garanzie giurisdizionali ( 21 ). 58. Per quanto riguarda il primo aspetto, il considerando 5 della decisione quadro 2002/584 sottolinea che quest’ultima mira ad introdurre un sistema semplificato di consegna tra autorità giudiziarie, volto a eliminare la complessità e i ritardi inerenti alle procedure di estradizione precedenti ( 22 ). È in tale ottica che, conformemente al principio del riconoscimento reciproco, fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale ( 23 ), l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 pone come principio il riconoscimento e l’esecuzione automatici dei mandati d’arresto europei emessi da un altro Stato membro ( 24 ). 59. Ma detto principio della fiducia reciproca ha come contropartita essenziale il rispetto dei diritti fondamentali. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ricorda espressamente che quest’ultima non può modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE ( 25 ). Tali diritti comprendono, in primo luogo, il diritto alla libertà, sancito dall’articolo 6 della Carta, alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 ( 26 ). Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione di tale diritto deve essere necessaria, proporzionata all’obiettivo perseguito e accompagnata da garanzie effettive di controllo. 60. Inoltre, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai diritti che essa contiene e che corrispondono a quelli garantiti dalla CEDU devono essere attribuiti lo stesso significato e la stessa portata conferiti da quest’ultima. L’articolo 53 della Carta conferma che quest’ultima non può essere interpretata come limitativa dei diritti riconosciuti dalla CEDU. Orbene, il mandato d’arresto europeo rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, relativa alla detenzione regolare di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione ( 27 ). 61. Secondo la giurisprudenza costante della Corte EDU, qualsiasi privazione della libertà deve essere «regolare», il che implica non solo una base giuridica, ma anche che la legge sia accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà ( 28 ). 62. Più in particolare, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU riguarda la privazione della libertà di una persona per impedirle un ingresso illegale nel territorio oppure per preparare un’espulsione o un’estradizione. 63. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, simile a quella in esame, la Corte EDU esercita un controllo limitato quanto alla fondatezza del motivo della detenzione, vale a dire l’esistenza di un procedimento di espulsione o di estradizione. Per contro, essa vigila sul rigoroso rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali che devono circoscrivere tale privazione di libertà, e in particolare del principio di proporzionalità. Come essa ha ricordato in una causa vertente specificamente sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, «in materia di “regolarità” di una detenzione, compresa l’osservanza delle “vie legali”, la [CEDU] rinvia essenzialmente all’obbligo di osservare le norme sostanziali e procedurali della legislazione nazionale, ma esige inoltre che qualsiasi privazione della libertà sia conforme allo scopo dell’articolo 5: tutelare l’individuo contro l’arbitrarietà» ( 29 ). 64. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU non richiede che la detenzione sia considerata ragionevolmente necessaria, ad esempio per prevenire la commissione di un reato o scongiurare il rischio di fuga. La Corte EDU ha precisato che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), offre un livello di tutela distinto da quello dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) ( 30 ): tutto ciò che è richiesto in forza del sottoparagrafo f) è che «siano state adottate misure volte ad un’espulsione o ad un’estradizione». Infatti, la Corte EDU ha ripetutamente dichiarato che poco importa, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che la sottostante decisione di espulsione o di estradizione possa essere giustificata alla luce del diritto nazionale o della CEDU ( 31 ). 65. Tuttavia, la Corte EDU esercita, in relazione all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, un controllo specifico, ancorché non esaustivo, di proporzionalità. Infatti, la Corte EDU considera che la detenzione basata sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente connessa al motivo di detenzione invocato, il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata di tale misura non deve oltrepassare il termine ragionevolmente necessario per conseguire l’obiettivo perseguito ( 32 ). Inoltre, la detenzione è giustificata solo fintantoché la procedura di espulsione sia svolta con diligenza; a partire dal momento in cui le autorità diventano inattive, la privazione della libertà cessa di essere coperta da tale disposizione ( 33 ). 66. Infine, la Corte EDU sottolinea un elemento importante ai fini della questione sollevata nel procedimento principale, e precisamente il fatto che la CEDU sancisce anche garanzie procedurali che consentono all’interessato di contestare la legittimità e la durata della sua detenzione, prevenendo così qualsiasi rischio di arbitrarietà ( 34 ). 67. Pertanto, il ruolo del giudice rimane fondamentale – anche nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, che non impone un controllo approfondito di proporzionalità – poiché è attraverso il controllo giurisdizionale che è possibile stabilire se la detenzione disposta nell’ambito dell’esecuzione di una decisione di estradizione o di espulsione sia conforme ai requisiti di tale disposizione. 68. Veniamo ora al contesto del procedimento principale e alla questione se la normativa nazionale di cui trattasi soddisfi i requisiti derivanti dall’articolo 6 della Carta, per come deve essere interpretato alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU. Non si può negare che una disposizione legislativa di portata generale, come quella di cui trattasi, sembri soddisfare i requisiti di chiarezza, di prevedibilità e di accessibilità ( 35 ). Tuttavia ritengo che la limitazione del diritto alla libertà da essa stabilita non possa considerarsi proporzionata all’obiettivo perseguito. 69. Infatti, affinché una custodia sia proporzionata allo scopo perseguito, la procedura di consegna deve essere condotta con diligenza, la privazione della libertà deve essere strettamente necessaria al raggiungimento di tale scopo e le autorità devono aver previsto misure meno invasive prima di ricorrere alla custodia. Orbene, tali requisiti possono essere garantiti soltanto da un controllo giurisdizionale effettivo, il solo idoneo ad assicurare alla persona interessata l’applicazione effettiva del principio di proporzionalità. 70. In altri termini, una disposizione nazionale che abbia l’effetto di «legare le mani al giudice» rendendo il mantenimento in custodia la conseguenza di un automatismo non può, per sua natura, essere compatibile con il principio di proporzionalità. Una siffatta norma esclude qualsiasi esame degli elementi necessari per stabilire che il collocamento in custodia sia proporzionato all’obiettivo perseguito dalla consegna e dalla decisione quadro 2002/584. 71. In conclusione, l’interpretazione sistematica, e ancor più quella teleologica, della decisione quadro 2002/584 porta a constatare che, anche supponendo l’assenza dell’articolo 12 della stessa, una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può, in ogni caso, essere ritenuta conforme al principio di proporzionalità. In altre parole, la rapidità e l’efficacia della cooperazione giudiziaria non possono essere ottenute a costo di un’automatizzazione della privazione della libertà. 72. A tale riguardo, occorre respingere l’argomento addotto in particolare dal governo ceco, in udienza, secondo cui una carcerazione «di principio» sarebbe giustificata dalla brevità dei termini di esecuzione del mandato d’arresto europeo, nonché quello invocato dai governi bulgaro e ungherese, fondato sulla necessità di garantire la consegna della persona ricercata. A mio avviso, nessuna privazione della libertà è legittima di per sé. Essa lo è soltanto a condizione di essere modificabile in qualsiasi momento e limitata allo stretto necessario quando nessuna misura meno invasiva consenta di raggiungere lo scopo perseguito. 73. Indubbiamente, le garanzie procedurali previste dalla decisione quadro 2002/584, evocate in particolare dai governi bulgaro, ungherese e ceco nelle loro osservazioni, quali i brevi termini relativi alla decisione di esecuzione previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, l’obbligo di rimessa in libertà previsto all’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro, o ancora la considerazione del tempo di custodia nello Stato membro di esecuzione da parte dello Stato membro emittente, costituiscono garanzie importanti. Tuttavia, per le ragioni già esposte, esse non possono compensare l’assenza di un controllo giudiziario effettivo sul mantenimento in custodia della persona interessata. Solo un esame individualizzato da parte del giudice consente di garantire la piena efficacia dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 e di assicurare l’attuazione concreta del principio di proporzionalità, verificando se la custodia sia o meno effettivamente necessaria. 74. In conclusione, ritengo che l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, interpretati alla luce dell’articolo 6 della Carta e dell’articolo 5 della CEDU, ostino a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo e di disporne l’esecuzione, di pronunciare automaticamente una decisione di collocamento in custodia della persona ricercata fino alla sua consegna effettiva, senza un esame individualizzato delle circostanze del caso di specie. Sulla seconda parte della questione sollevata 75. Occorre determinare se la decisione quadro 2002/584 autorizzi la custodia in un istituto penitenziario fino alla consegna dell’interessato nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. 76. Ritengo che occorra rispondere a tale questione sollevata dal giudice del rinvio in senso affermativo. 77. In primo luogo, contrariamente ad altri atti del diritto dell’Unione ( 36 ), nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 prevede che la custodia ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba aver luogo in un tipo di istituto diverso da quello penitenziario. 78. In secondo luogo, come risulta dal paragrafo 10 delle presenti conclusioni, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. Ciò suggerisce, a mio avviso, che la custodia nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è assimilabile alla detenzione in un istituto penitenziario dello Stato membro emittente ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. 79. In terzo luogo, occorre ricordare che, come si è affermato nel precedente paragrafo 60, laddove la Carta enunci diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, di tale Carta prevede che il significato e la portata degli stessi siano uguali a quelli conferiti da detta convenzione. Pertanto, occorre tenere conto dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6 della Carta. 80. Infatti, la giurisprudenza della Corte EDU conferma il ragionamento esposto nei precedenti paragrafi 77 e 78 ( 37 ). È ben vero che, come ho ricordato nel paragrafo 65 delle presenti conclusioni, nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, il luogo e le condizioni di detenzione della persona interessata devono essere «adeguati» alla finalità perseguita. Tale requisito rientra in una giurisprudenza che, in particolare in materia di allontanamento, sottolinea che la misura riguarda stranieri che non sono detenuti per un reato e che, spesso, sono fuggiti dal loro paese per timore di perdere la vita ( 38 ). 81. Si dovrebbe dedurne per questo che un collocamento in un istituto penitenziario sia, in linea di principio, vietato? Ritengo di no. Tale giurisprudenza della Corte EDU esige, piuttosto, che il regime di detenzione rifletta il carattere non punitivo della misura e sia adeguato alla sua finalità amministrativa, il che presuppone il rispetto di condizioni materiali dignitose nonché una presa in considerazione delle eventuali vulnerabilità della persona interessata ( 39 ). 82. La giurisprudenza della Corte EDU conferma d’altronde che le violazioni constatate riguardano anzitutto le condizioni concrete di detenzione, quali il sovraffollamento, l’igiene, l’accesso alle cure e all’aria aperta, o il mantenimento dei legami familiari e l’insufficienza delle garanzie procedurali, piuttosto che la qualificazione giuridica del regime applicabile. Infatti, ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Malta, la Corte EDU, esaminando la detenzione prolungata di un richiedente asilo, ha rilevato che la violazione derivava dal carattere irragionevole della durata della detenzione e dalle condizioni materiali preoccupanti constatate da diversi rapporti internazionali, senza tuttavia mettere in discussione la natura dell’istituto in cui l’interessato era trattenuto ( 40 ). 83. Inoltre, nella sua decisione Zaloilo c. [OSCURATO:PERSONA] del 12 giugno 2018, la Corte EDU ha confermato tale orientamento funzionale. Essa ha constatato che, all’epoca dei fatti, nei [OSCURATO:PERSONA], tre centri erano specificamente riservati al trattenimento degli stranieri, ma che il diritto nazionale consentiva tuttavia, se del caso, il loro collocamento in un carcere ordinario. Nel caso di specie, la commissione d’appello aveva ritenuto il trasferimento del ricorrente giustificato da considerazioni operative legate al suo comportamento, non essendo più possibile la sua permanenza nel centro di Rotterdam, pur garantendo che il suo status di detenuto per motivi di immigrazione fosse preso in considerazione. In tali circostanze, la Corte EDU non ha rilevato alcuna apparenza di arbitrarietà ( 41 ). 84. Dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che il collocamento in una struttura appartenente all’amministrazione penitenziaria non è, di per sé, contrario alla CEDU. Ciò che rileva, per tale organo giurisdizionale, è la conformità della misura alla sua finalità di allontanamento, le condizioni materiali di detenzione e la diligenza delle autorità nello svolgimento della procedura. L’accento è quindi posto sulla corrispondenza concreta tra la natura amministrativa della privazione della libertà e le modalità della sua attuazione. 85. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che la decisione quadro 2002/584 non osti alla custodia della persona ricercata in un istituto penitenziario fino alla sua consegna allo Stato membro emittente. Le autorità dello Stato membro di esecuzione rimangono tuttavia tenute a rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 4 della Carta, letto alla luce dell’articolo 3 della CEDU, garantendo che la custodia sia rispettosa della dignità umana e del carattere non punitivo della misura. Conclusione 86. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini: La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letta alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, deve essere interpretata nel senso che: –        essa osta a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo e di disporne l’esecuzione, di pronunciare automaticamente una decisione di collocamento in custodia della persona ricercata fino alla sua consegna effettiva, senza un esame individualizzato delle circostanze del caso di specie; –        essa non osta alla custodia della persona ricercata in un istituto penitenziario fino alla sua consegna allo Stato membro emittente. Le autorità dello Stato membro di esecuzione rimangono tuttavia tenute a rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, garantendo che la custodia sia rispettosa della dignità umana e del carattere non punitivo della misura. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2002, L 190, pag. 1. 3 GU 2009, L 81, pag. 24. 4 DV n. 46, del 3 giugno 2005, nella sua ultima versione pubblicata nel DV n. 18, 1º marzo 2024. 5 DV n. 25, del 3 aprile 2009, nella versione pubblicata nel DV n. 84, del 6 ottobre 2023. 6 Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, «[o]gni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (…) c)      se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso». 7 V. articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. 8 V., a questo proposito, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen , Larcier, Bruxelles, 2009, in particolare pag. 427, n. 551, che fornisce alcuni esempi sulla trasposizione di tale disposizione nel diritto nazionale. 9 Il corsivo è mio. 10 Il corsivo è mio. 11 Il corsivo è mio. 12 Sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU; in prosieguo: la «sentenza Lanigan», EU:C:2015:474). 13 Sentenza Lanigan (punti 54 e 58). 14 Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15; in prosieguo: la «sentenza Vilkas», EU:C:2017:39). 15 Sentenza Vilkas (punti 41 e 42). 16 Sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU; in prosieguo: la «sentenza TC», EU:C:2019:108). 17 Sentenza TC (punti 49 e 50). 18 Sentenza TC (punto 64). 19 Sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna differita a causa dell’esercizio di un’azione penale) (C‑492/22 PPU; in prosieguo: la «sentenza CJ», EU:C:2022:964). Citando il punto 43 della sentenza Vilkas, la Corte considera che, conformemente all’articolo 6 della Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare un esame concreto della situazione di cui trattasi per sincerarsi che «la procedura di consegna è stata condotta in modo sufficientemente diligente e, pertanto, la durata della custodia non presenta un carattere eccessivo» (punto 82). 20 Come è stato rilevato da Lenaerts, K., e Gutiérrez-Fons, J.-A., in Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2020, pag. 55, n. 58, «il metodo teleologico e il metodo sistematico sono spesso strettamente connessi, poiché quest’ultimo aiuta a rivelare l’obiettivo della disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi. In altri termini, è l’impianto sistematico del trattato (o dell’atto di diritto derivato in questione) che consente alla Corte di chiarire l’obiettivo perseguito dallo stesso» (traduzione libera). 21 V., sulla questione del rispetto dei diritti fondamentali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen , Larcier, Bruxelles, 2009, pagg. da 410 a 433. 22 V., a tale riguardo, sentenza Vilkas (punto 31). 23 V. considerando 6 della decisione quadro 2002/584. 24 V. sentenza Lanigan (punto 36 e giurisprudenza citata). 25 V. sentenza CJ (punto 87), nella quale la Corte ha rilevato che, sebbene il testo dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non imponga alcuna condizione supplementare per l’esercizio, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della facoltà di adottare una decisione di rinvio della consegna (a parte la condizione che tale decisione miri a consentire l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione di una pena per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo), tale decisione quadro deve essere interpretata in modo da rispettare i diritti fondamentali. 26 V. sentenza Lanigan (punti 53 e 54). 27 V. sentenze del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 55); del 30 giugno 2022, Spetsializirana prokuratura (Informazioni sulla decisione nazionale di arresto) (C‑105/21, EU:C:2022:511, punti 55 e 56), e CJ (punto 80). 28 V. sentenza TC (punto 58). V., inoltre, Corte EDU, 19 maggio 2016, J.N. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0519JUD003728912, § 77). In generale, sull’articolo 5 della CEDU, v. von Arnim, D., «Artikel 5. Recht auf Freiheit und Sicherheit», in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] am Rhein, 2024, 4 a ed., pagg. da 181 a 287. 29 V. Corte EDU, 17 aprile 2018, Pirozzi c. Belgio (CE:ECHR:2018:0417JUD002105511, § 45). 30 Per il contenuto di tale articolo, v. nota 6 al paragrafo 28 delle presenti conclusioni. 31 V. Corte EDU, 15 novembre 1996, Chahal c. [OSCURATO:PERSONA] [GC] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 112), e Corte EDU, 23 ottobre 2008, Soldatenko c. Ucraina (CE:ECHR:2008:1023JUD000244007, § 109). 32 V. Corte EDU, 20 dicembre 2011, Yoh-[OSCURATO:PERSONA] c. Belgio (CE:ECHR:2011:1220JUD001048610, §§ da 117 a 119), e Corte EDU, 9 aprile 2024, Lazăr c. Romania (CE:ECHR:2024:0409JUD002018321, §§ da 108 a 111). 33 V. Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia [GC] (CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 90), e Corte EDU, 24 gennaio 2022, Sy c. Italia (CE:ECHR:2022:0124JUD001179120, § 79) (la causa riguardava precisamente la custodia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo). 34 V., in particolare, Corte EDU, 17 luglio 2014, Kim c. Russia (CE:ECHR:2014:0717JUD004426013, § 53). La causa riguardava la detenzione in attesa di espulsione di un apolide nato nella Repubblica socialista sovietica uzbeka, nonostante l’assenza di prospettive realistiche di esecuzione dell’espulsione e la mancanza di diligenza da parte delle autorità nella conduzione del procedimento. In particolare, la Corte EDU ha ammesso, anzitutto, che le autorità russe erano tenute a valutare se la detenzione ai fini di un’espulsione fosse, o rimanesse, giustificata. Tale obbligo rivestiva un’importanza particolare nel caso del ricorrente, apolide e privo di risorse, posto in una situazione di notevole vulnerabilità. Tuttavia, egli non disponeva di alcun ricorso effettivo per contestare la legittimità o la durata della sua detenzione e non era prevista alcuna garanzia giuridica o pratica per prevenire il rischio di arbitrarietà. Il sistema russo non prevedeva, infatti, alcun meccanismo di controllo giurisdizionale idoneo ad evitare una detenzione arbitraria, mentre la misura cosiddetta «preventiva» si era rivelata più severa della pena massima di trenta giorni prevista per il reato. 35 V., per analogia, sentenze del 15 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 43); del 12 febbraio 2019, TC (punti 61 e 66), e del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 62). 36 V., ad esempio, sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑519/20, EU:C:2022:178, punti 34, 36 e 45), nella quale la Corte ha osservato che l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), stabilisce il principio secondo cui il trattenimento ai fini dell’allontanamento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare avviene in appositi centri di permanenza temporanea. La Corte ha dichiarato che siffatti centri si distinguono dagli istituti penitenziari, il che implica che le condizioni di trattenimento in tali centri devono presentare talune specificità rispetto alle condizioni normali di esecuzione delle pene privative della libertà in istituti penitenziari affinché il regime sia considerato adeguato allo status giuridico di tali cittadini. In particolare, le condizioni di trattenimento applicabili in un centro siffatto devono essere tali da evitare, per quanto possibile, che il trattenimento di tale cittadino sia simile a un confinamento in ambiente carcerario, proprio di una detenzione a fini punitivi. 37 Sulla giurisprudenza della Corte EDU sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, v., in particolare, von Arnim, D., «Artikel 5. Recht auf Freiheit und Sicherheit», in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] am Rhein, 2024, 4 a ed., pagg. da 236 a 238, nn. da 151 a 158. 38 V. Corte EDU, 29 gennaio 2008, Saadi c. [OSCURATO:PERSONA] [GC] (CE:ECHR:2006:0711JUD001322903, § 74); Corte EDU, 23 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Malta (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712, § 93); Corte EDU, 4 aprile 2017, Thimothawes c. Belgio (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111, § 64), e Corte EDU, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia (CE:ECHR:2018:0125JUD002269616, § 110). 39 V. Corte EDU, 4 aprile 2017, Thimothawes c. Belgio (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111, §§ 73, 79 e 80). 40 Corte EDU, 23 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Malta (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712, § 101). 41 Corte EDU, 12 giugno 2018, Zaloilo c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2018:0612DEC006003512, §§ da 39 a 41).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris