Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 febbraio 2010 (
1
)
Causa C‑413/08 P
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato del cartongesso – Violazione dell’art. 81 CE – Snaturamento degli elementi di fatto – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Principio di parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Calcolo dell’ammontare iniziale dell’ammenda – Recidiva – Aumento dell’ammenda – Effetto dissuasivo»
I –
Introduzione
1.
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «ricorrente» o la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede alla Corte, in particolare, l’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T‑54/03, [OSCURATO:PERSONA] SA/[OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nonché l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 2002, 2005/471/CE (
2
) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto impone un’ammenda alla ricorrente o, in subordine, l’annullamento parziale
della sentenza impugnata e la riduzione dell’ammontare dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
controversa.
II –
Ambito dell’impugnazione
A –
Il contesto normativo
2.
L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e
[82 CE] (
3
), dispone quanto segue:
«(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di 1 000 unità di conto ad un massimo di 1 000 000, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10% del volume
d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], [n.] 1, [CE] o dell’articolo [82 CE], (…)
(…)
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
(…)».
B –
La decisione controversa
3.
Il 27 novembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa in cui affermava che la BPB plc (in prosieguo: la
«BPB»), il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») avevano
violato l’art. 81, n. 1, CE, avendo partecipato ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso (
4
). [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la BPB, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un accordo complesso e continuo
contrario all’art. 81, n. 1, CE, cui avevano partecipato senza interruzione e che era stato rilevato dai comportamenti seguenti,
costituenti accordi o pratiche concordate:
– i rappresentanti della BPB e della [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati a Londra nel 1992 ed avevano espresso la volontà comune di stabilizzare
i mercati nei territori della Germania (in prosieguo: il «mercato tedesco»), del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «mercato britannico»),
della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «mercato francese»), dei [OSCURATO:PERSONA], del Belgio e del Lussemburgo (in prosieguo: il «mercato
del [OSCURATO:PERSONA]»);
– i rappresentanti della BPB e della [OSCURATO:PERSONA] avevano organizzato, a partire dal 1992, sistemi di scambio di informazioni, ai quali
avevano aderito la [OSCURATO:PERSONA] e in seguito la [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai loro volumi di vendite sui mercati tedesco, francese,
britannico e del [OSCURATO:PERSONA] del cartongesso;
– i rappresentanti della BPB, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in svariate occasioni, si erano scambiati informazioni in anticipo
sugli aumenti di prezzo nel mercato britannico;
– in considerazione di particolari sviluppi nel mercato tedesco, i rappresentanti della BPB, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati a Versailles nel 1996, a Bruxelles nel 1997 e all’Aia nel 1998 al fine di ripartirsi o almeno di
stabilizzare il mercato tedesco;
– i rappresentanti della BPB, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si erano scambiati informazioni in svariate occasioni
e si erano accordati per aumentare i prezzi nel mercato tedesco tra il 1996 e il 1998.
4.
L’infrazione ha avuto la seguente durata:
– «[OSCURATO:PERSONA]: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– [OSCURATO:PERSONA]: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– [OSCURATO:PERSONA] SA: dal 31 agosto 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– [OSCURATO:PERSONA] N.V.: dal 6 giugno 1996, al più tardi, al 25 novembre 1998» (
5
).
5.
In considerazione della natura dei comportamenti in questione, del loro impatto concreto sul mercato del cartongesso – altamente
concentrato ed essenzialmente oligopolistico – e del fatto che essi interessavano i quattro principali mercati nella Comunità
europea, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le imprese destinatarie della decisione controversa avessero commesso un’infrazione
molto grave dell’art. 81, n. 1, CE. [OSCURATO:PERSONA] ha differenziato il trattamento da applicare alle imprese interessate in
considerazione della loro capacità economica effettiva di causare un danno significativo alla concorrenza, e al fine di fissare
l’importo dell’ammenda ad un livello che ne garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. In particolare, tenuto conto delle
considerevoli differenze nelle dimensioni delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato
gli importi di base delle ammende come segue, sulla base della gravità:
– «BPB: EUR 80 milioni,
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 52 milioni,
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 52 milioni,
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 8 milioni» (
6
).
6.
Inoltre, per garantire un sufficiente effetto dissuasivo delle ammende inflitte, e in considerazione delle notevoli dimensioni
e delle risorse complessive della [OSCURATO:PERSONA], l’importo iniziale dell’ammenda di tale impresa è stato aumentato del 100% tramite
un coefficiente moltiplicatore, arrivando così a EUR 104 milioni. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione fosse di una
lunga durata (oltre cinque anni) per la [OSCURATO:PERSONA], la BPB e la [OSCURATO:PERSONA], e di durata media (da uno a cinque anni) per la [OSCURATO:PERSONA],
ed ha aumentato quindi del 65% l’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla BPB e alla [OSCURATO:PERSONA], del
60% per la [OSCURATO:PERSONA] e del 20% per la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che
la BPB e la [OSCURATO:PERSONA] erano già state oggetto di precedenti misure della [OSCURATO:PERSONA] in casi di intesa, rispettivamente, nelle
decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 94/601/CE (
7
) e 94/815/CE (
8
).
7.
[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in particolare, di avere già adottato una decisione infliggente un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] (allora
denominata [OSCURATO:PERSONA] SA) per avere partecipato ad un accordo illecito nel settore del cemento. [OSCURATO:PERSONA] ha continuato
a partecipare attivamente ad un accordo nel settore del cartongesso dopo che era stata ad essa notificata la decisione sopra
citata. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ripetuto lo stesso tipo di comportamento in un settore diverso da quello relativo alla
prima decisione indicava, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che le sanzioni imposte nella prima decisione non avevano indotto l’impresa
a modificare il suo comportamento e ciò costituiva dunque una circostanza aggravante.
8.
[OSCURATO:PERSONA] ha aumentato quindi del 50% l’importo iniziale dell’ammenda imposta alla BPB e alla [OSCURATO:PERSONA].
9.
[OSCURATO:PERSONA] è stata accordata una riduzione del 25% dell’importo di base dell’ammenda per l’applicazione di circostanze attenuanti.
[OSCURATO:PERSONA] ha accordato una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda per la BPB e del 40% per la [OSCURATO:PERSONA], conformemente
alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o riduzione delle ammende nel caso di accordi («Comunicazione sul
trattamento favorevole») (
9
). Alle seguenti imprese sono state quindi inflitte le ammende indicate qui di seguito:
– «[OSCURATO:PERSONA]: 138,6 milioni di EUR;
– [OSCURATO:PERSONA] KG: 85,8 milioni di EUR;
– [OSCURATO:PERSONA] SA: 249,6 milioni di EUR;
– [OSCURATO:PERSONA] NV: 4,32 milioni di EUR». (
10
)
C –
Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
10.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso
diretto, inter alia, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo
dell’ammenda inflitta da tale decisione. A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto sei motivi. In primo luogo, la violazione
del diritto della difesa. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 81, n. 1, CE e, dall’altro,
un errore manifesto di valutazione. In terzo luogo, la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, nella parte in cui la decisione
controversa affermava l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad essa. In quarto
luogo, la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella parte in cui il fatturato veniva usato ai fini del calcolo
dell’ammontare dell’ammenda. In quinto luogo, l’illegittimità della decisione controversa per imposizione alla [OSCURATO:PERSONA] di
un’ammenda globale per infrazioni distinte. In sesto luogo, la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei
principi generali in materia di calcolo dell’ammenda.
11.
Il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza in data 8 luglio 2008, respingendo il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stata
condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] si
oppone alle parti della sentenza impugnata relative ai motivi secondo, terzo e sesto da essa dedotti in primo grado.
III –
Procedimento d’impugnazione
12.
Il 22 settembre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contro la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e
– accogliere le conclusioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e, quindi, annullare la decisione controversa nella parte
in cui applica un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA];
– in subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata;
– accogliere le conclusioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e, quindi, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta
dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso d’impugnazione;
– condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
14.
Un’udienza ha avuto luogo in data 22 ottobre 2009.
15.
La ricorrente deduce sei motivi di ricorso. Con il suo primo e principale motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il
Tribunale ha snaturato i fatti facendo sistematicamente riferimento ad un contesto globale caratterizzato da una serie di
infrazioni per stabilire che la [OSCURATO:PERSONA] aveva provato a sufficienza l’esistenza stessa di tali infrazioni. In subordine,
con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere la violazione delle regole in materia di onere della prova,
del principio della presunzione d’innocenza e del suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale
ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva provato la partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata
a partire dal 31 agosto 1992. Con il suo terzo e subordinato motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha
violato l’obbligo di motivazione ed il principio di parità di trattamento, avendo dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente
provato che la ricorrente aveva commesso un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992. In subordine,
con il suo quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione da parte del Tribunale dei principi di proporzionalità e di parità
di trattamento nel determinare l’ammontare iniziale dell’ammenda inflitta. In subordine, con il suo quinto motivo di ricorso,
la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in una serie di errori di diritto e di essere venuto meno all’obbligo
di motivazione ad esso incombente, in quanto avrebbe statuito che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a maggiorare l’ammenda inflitta
alla ricorrente a titolo di recidiva. Infine, con il suo sesto e subordinato motivo di ricorso, la ricorrente afferma che
il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a maggiorare l’importo di
base dell’ammenda a titolo di dissuasione.
IV –
Primo motivo di ricorso: snaturamento dei fatti da parte del Tribunale
A –
La sentenza impugnata
16.
Con il suo secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, intitolato «violazione dell’art. 81, n. 1, CE, ed errori manifesti
di valutazione», la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la riunione di Londra nel 1992, lo scambio di informazioni, lo scambio di informazioni
specifiche al [OSCURATO:PERSONA], l’aumento dei prezzi nel [OSCURATO:PERSONA], la stabilizzazione del mercato tedesco e l’aumento dei prezzi
in Germania non costituiscono una violazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Con il presente ricorso d’impugnazione, la ricorrente
non intende mettere in discussione le conclusioni del Tribunale in merito alla riunione di Londra. Al riguardo è sufficiente
rilevare, come emerge dal punto 212 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato
a tale riunione.
17.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il Tribunale ha stabilito che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapesse, o avrebbe dovuto
sapere, che lo scopo dello scambio di informazioni sul volume delle vendite era di monitorare il mercato al fine di essere
informati qualora la guerra sui prezzi fosse giunta a termine e le quote di mercato fossero rimaste relativamente stabili,
era dimostrato, in maniera sufficiente sotto il profilo giuridico, da un insieme di prove obiettive e coerenti (
11
).
18.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni specifiche al [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva
fornito una prova sufficiente della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad uno scambio di informazioni sul volume di vendite nel
mercato britannico (
12
). Inoltre, per quanto riguarda l’aumento dei prezzi nel [OSCURATO:PERSONA], nel periodo precedente al 7 settembre 1996, il Tribunale
ha stabilito, al punto 316 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva trovato alcuna prova documentaria dei contatti
intercorsi tra le imprese in questione. Inoltre, relativamente a tale periodo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 319-323
della sentenza impugnata, che gli annunci di aumento dei prezzi erano virtualmente contemporanei in quattro casi. Il Tribunale
ha concluso quindi, inter alia, che, «[n]el caso di specie, anche se gli intervalli tra i vari annunci degli aumenti dei prezzi
hanno eventualmente consentito alle imprese di venirne a conoscenza attraverso informazioni provenienti dal mercato, e anche
se questi rialzi non sono sempre stati esattamente del medesimo livello, la quasi simultaneità degli annunci degli aumenti
dei prezzi, nonché il parallelismo dei prezzi annunciati, costituiscono indizi forti di una concertazione a monte degli annunci
stessi, dal momento che i rialzi rientravano in un contesto caratterizzato dal fatto che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato
nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] e la BPB avevano concordato, durante la riunione di Londra agli inizi del 1992, di porre
fine alla guerra dei prezzi sui quattro mercati europei, e la [OSCURATO:PERSONA] aderì a tale sistema al più tardi alla fine dell’agosto
del 1992» (
13
). Per quanto riguarda il periodo successivo al 7 settembre 1996, il Tribunale ha messo in luce che l’esistenza di contatti
tra i concorrenti relativamente agli aumenti di prezzo nel [OSCURATO:PERSONA] era dimostrata da prove documentali (
14
).
19.
Quanto alla stabilizzazione del mercato tedesco, il Tribunale ha affermato, al punto 402 della sentenza impugnata, che, «tenuto
conto del contesto complessivo della causa» e sulla base dei fatti non contestati, la [OSCURATO:PERSONA] aveva debitamente dimostrato
che le imprese in questione, pur non essendo giunte a concludere un accordo specifico riguardante la ripartizione tra di esse
del mercato tedesco, avevano espresso la volontà comune di comportarsi su detto mercato in una determinata maniera, ossia
di limitare la concorrenza attraverso la stabilizzazione di tale mercato.
20.
Relativamente agli aumenti dei prezzi in Germania, il Tribunale ha esaminato gli elementi di prova riguardanti l’esistenza
di contatti e di un’azione concordata tra i concorrenti. Tale giudice ha affermato, al punto 426 della sentenza impugnata,
che i contatti tra le imprese in questione andavano esaminati nel contesto dell’epoca, caratterizzato da una serie di manifestazioni
anticoncorrenziali che attestavano la volontà comune dei concorrenti di stabilizzare il mercato del cartongesso sui quattro
maggiori mercati europei, tra cui il mercato tedesco. Il Tribunale ha sottolineato anche che, se il contenuto di un documento
isolato reperito dalla [OSCURATO:PERSONA] può non essere indice univoco dell’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, tale
circostanza non può tuttavia escludere che lo stesso documento possa essere interpretato come prova dell’esistenza di una
siffatta volontà qualora rientri in una serie di altri documenti che forniscono indizi probatori dell’esistenza di comportamenti
anticoncorrenziali contemporanei e analoghi. A tale proposito, il Tribunale ha tenuto conto di una serie di documenti nell’affermare
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva contatti diretti con i suoi concorrenti relativamente agli aumenti dei prezzi sul mercato tedesco e che
esistesse un’azione concordata circa l’applicazione degli aumenti dei prezzi.
B –
Argumentazione e valutazione
21.
La ricorrente deduce uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale nella misura in cui questo ha fatto sistematicamente
riferimento ad un contesto globale caratterizzato da una serie di infrazioni, per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente
provato l’esistenza di tali infrazioni. La ricorrente sostiene quindi che nella sentenza impugnata il Tribunale ha adottato
un ragionamento circolare, riferendosi ad un contesto globale d’infrazioni al fine di concludere per l’esistenza di infrazioni
su cui si fondava l’asserito contesto globale d’infrazioni. Inoltre, il Tribunale ha sistematicamente affermato che un’interpretazione
anticoncorrenziale dei fatti era più plausibile rispetto alle spiegazioni alternative fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale
ha concluso quindi che lo scopo anticoncorrenziale dello scambio di informazioni (punti 270 e 271 della sentenza impugnata),
insieme allo scambio di informazioni specifiche al [OSCURATO:PERSONA] (punto 303 della sentenza impugnata) e all’esistenza di un’azione
concordata relativamente agli aumenti di prezzo nel [OSCURATO:PERSONA] (punto 324 della sentenza impugnata) e in Germania (punto
402 della sentenza impugnata), e l’esistenza di un accordo diretto a stabilizzare il mercato tedesco (punto 430 della sentenza
impugnata) erano provati, alla luce del contesto globale d’infrazioni, mentre l’esistenza di tale contesto era fondata non
sulla base di prove, ma sulla base di un comportamento illegittimo qualificato come tale esclusivamente sulla base di detto
contesto globale. In tale maniera il Tribunale ha snaturato i fatti ad esso sottoposti.
22.
Occorre ricordare che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle
quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente
e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova
siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso
prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce quindi una questione di diritto
soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (
15
).
23.
Uno snaturamento dei fatti e delle prove sottoposti al Tribunale deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo,
senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione di tali elementi (
16
). Inoltre, al ricorrente che alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale è imposto di indicare
con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e di dimostrare gli errori di valutazione che, a
suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (
17
).
24.
A mio giudizio, la ricorrente con il presente motivo di ricorso ha dedotto in termini generali uno snaturamento dei fatti
da parte del Tribunale e ha indicato con precisione gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati.
25.
Tuttavia, ad eccezione della nota interna dell’ottobre 1994 scoperta nei locali della Rigips e menzionata al punto 430 della
sentenza impugnata in relazione alle conclusioni del Tribunale in merito agli aumenti di prezzo in Germania, la ricorrente
ha omesso di indicare precisamente gli errori di valutazione che, a suo parere, avrebbero portato allo snaturamento degli
elementi di prova. Pertanto, a parte alcuni elementi di cui al punto 430 della sentenza impugnata, la ricorrente non ha indicato
alcuna inesattezza materiale commessa dal Tribunale nell’interpretare i documenti ad esso sottoposti. Dunque, a mio parere,
la ricorrente, benché deduca uno snaturamento dei fatti, intende in realtà chiedere una nuova valutazione degli elementi di
prova prodotti dinanzi al Tribunale. Ciò è chiaramente al di fuori della competenza della Corte nell’ambito di un procedimento
d’impugnazione.
26.
Per quanto riguarda la nota dell’ottobre 1994, la ricorrente sostiene che nulla in tale nota suffraga la conclusione che le
imprese concorrenti avessero contatti tra di esse. In primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato che la nota mettesse in evidenza
l’esistenza di scambi tra produttori in merito all’aumento di prezzi del febbraio 1995. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’autore della
nota era stato informato dal mercato circa il progetto della [OSCURATO:PERSONA] di annunciare un aumento di prezzi (
18
).
27.
Al punto 430 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, benché la [OSCURATO:PERSONA] affermasse che l’autore della nota
era informato dal mercato circa l’aumento di prezzi pianificato dalla [OSCURATO:PERSONA], «l’interpretazione di detta nota da parte della
[OSCURATO:PERSONA] è più convincente, tenuto conto degli altri elementi del fascicolo che dimostrano l’esistenza, all’epoca, di un
accordo tra le imprese di cui trattasi. Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la nota riveli una conoscenza della strategia
dei concorrenti ed attesti i contatti avvenuti tra di essi. Difatti, l’autore della nota, dopo aver sintetizzato la situazione
esistente sul mercato, spiega che il direttore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato del fatto che l’impresa aveva perduto
quote di mercato e che doveva riconquistarle. Inoltre, nella nota era previsto un congelamento dei prezzi ad un determinato
livello e si annunciava un aumento dei prezzi a partire dal 1° febbraio 1995. Quest’ultimo dato è particolarmente significativo.
Infatti, se l’invio degli annunci degli aumenti dei prezzi è stato unilaterale e se gli altri produttori si sono limitati
a seguire tale aumento, è anche vero che la BPB non avrebbe potuto sapere, nell’ottobre 1994, che era previsto un aumento
per il 1° febbraio 1995, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato tale aumento soltanto nel novembre 1994».
28.
Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la nota in questione non è stata esaminata dal Tribunale di per se stessa.
Piuttosto, la nota è stata esaminata congiuntamente agli altri elementi del fascicolo. Quindi, dalla sentenza impugnata risulta
chiaramente che la reale portata della nota dell’ottobre 1994 era delucidata da altri elementi del fascicolo. Sotto tale aspetto,
gli altri elementi che sono stati considerati per provare l’esistenza di un’azione concordata tra le imprese in questione
nel periodo rilevante erano, in primo luogo, una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui era stata iniziata da lungo tempo una
pratica di inviare annunci di aumento di prezzo con i listini dei prezzi direttamente alle imprese concorrenti allo stesso
tempo che ai clienti (punto 430 della sentenza impugnata); in secondo luogo, numerose copie di annunci di aumento dei prezzi
dei concorrenti scoperti durante l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] nei locali della BPB e della [OSCURATO:PERSONA] (punto 430 della sentenza
impugnata) e, in terzo luogo, il fatto che un aumento di prezzo ha avuto luogo il 1° febbraio 1995 (punto 430 della sentenza
impugnata).
29.
Tali ulteriori elementi non sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
30.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tali pacifici elementi ulteriori e della sentenza della Corte nel caso [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(
19
), concludo che la ricorrente ha omesso di provare che il Tribunale ha chiaramente errato nell’interpretare la nota dell’ottobre 1994.
31.
Concludo quindi che il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
V –
Secondo motivo di ricorso: violazione delle regole in materia di onere della prova, del principio di presunzione d’innocenza
e del suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva provato
la partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992
A –
La sentenza impugnata
32.
Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’infrazione in questione dal
31 agosto 1992 al 25 novembre 1998. In primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la sua partecipazione agli accordi diretti
allo scambio di informazioni era necessariamente posteriore al giugno 1993, e probabilmente addirittura all’inizio del 1994 (
20
). Il Tribunale, confermando la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, quale indicata nella decisione controversa,
ha tenuto conto di varie dichiarazioni della BPB. Al riguardo, la BPB ha affermato che, in seguito alla riunione, il processo
di scambio di informazioni è stato esteso alla [OSCURATO:PERSONA] (
21
). Il Tribunale ha concluso che l’espressione «in seguito a tale riunione» usata dalla BPB indicava che l’inizio della partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] non poteva aver avuto luogo molto tempo dopo la riunione di Londra (
22
). Inoltre, nella risposta alla comunicazione degli addebiti la BPB ha dichiarato di aver disposto uno scambio di informazioni
con la [OSCURATO:PERSONA] a metà del 1992 (
23
). Il Tribunale ha concluso che le dichiarazioni della BPB erano più precise di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si basava
sulla dichiarazione del signor N della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, data la seria mancanza di dati relativi ai mercati interessati
in Europa, i concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] le avevano suggerito di scambiare alcune informazioni generali sul volume delle vendite (
24
). Al punto 508 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non avevo fornito né la data esatta né i
dettagli delle circostanze che l’avevano indotta a partecipare a tale scambio, né, in particolare, i dettagli dei contatti
che dovevano aver avuto luogo prima dello scambio al fine di determinarne le modalità fondamentali, ossia il suo scopo, le
parti coinvolte e la frequenza (
25
). Il Tribunale ha dichiarato anche che la veridicità delle dichiarazioni della BPB era supportata dal fatto che la quota di
mercato della [OSCURATO:PERSONA] sui principali mercati europei era indicata nelle tabelle del signor [D della BPB] in valori assoluti
e in percentuali a partire dal 1991 in poi (
26
).
B –
Argomenti delle parti
33.
La ricorrente deduce che il Tribunale ha violato le regole in materia di onere della prova, il principio della presunzione
di innocenza ed il suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva provato la partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992.
La ricorrente ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale
si siano verificati vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente, e deve verificare che siano stati rispettati
i principi generali del diritto comunitario e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova (
27
). La ricorrente ha affermato anche che ai sensi della giurisprudenza consolidata spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova
dell’infrazione alle regole di concorrenza e della durata dell’infrazione (
28
). A parere della ricorrente, il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente provato la sua partecipazione all’infrazione
a partire dal 31 agosto 1992, nonostante le dichiarazioni contraddittorie ed imprecise della BPB, considerato che la ricorrente
non ha indicato la data esatta in cui è iniziata la sua partecipazione né le circostanze che l’hanno indotta a partecipare
allo scambio di informazioni anticoncorrenziale.
34.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il presente motivo di ricorso debba essere respinto.
C –
Valutazione
35.
Secondo quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], alla parte o all’autorità che asserisce
l’esistenza di un’infrazione alle regole sulla concorrenza spetta l’onere di provarne l’esistenza e all’impresa o all’associazione
di imprese che invocano il beneficio della difesa contro l’esistenza di un’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni
per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova.
Anche se, secondo tali principi, l’onere legale della prova grava tanto sulla [OSCURATO:PERSONA] quanto sull’impresa o sull’associazione
interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione
o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (
29
).
36.
Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente provato che la BPB
aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] al più tardi alla fine dell’agosto 1992 dell’accordo tra la BPB e la [OSCURATO:PERSONA] sullo scambio di informazioni
e che, in tale occasione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito a tale scambio (
30
). Il Tribunale aveva fondato tale conclusione, in particolare, su una serie di dichiarazioni della BPB e sul fatto che la
quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] sui principali mercati europei era indicata in alcune tabelle in mano alla BPB. Inoltre, secondo
tale giudice, le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito non erano convincenti.
37.
Il Tribunale, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non avevo fornito, inter alia, la data esatta in cui aveva avuto inizio la sua partecipazione
e che questa era il soggetto più indicato per farlo (
31
), non ha violato l’onere della prova, né il principio della presunzione di innocenza ed il suo corollario «in dubio pro reo».
Il Tribunale si limitò a dichiarare che, nonostante quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 494 della sentenza impugnata, secondo
cui la sua adesione allo scambio era necessariamente posteriore al giugno 1993 e probabilmente all’inizio del 1994, essa aveva
omesso di addurre alcuna prova a sostegno di tale tesi.
38.
Ne consegue che, a mio parere, il secondo motivo di ricorso è infondato e dev’essere respinto.
VI –
Terzo motivo di ricorso: violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione nonché del principio di parità di trattamento,
in quanto ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente provato che la ricorrente aveva commesso un’infrazione unica,
complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992
A –
Argomenti delle parti
39.
La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione, nemmeno implicitamente, l’argomento da essa sollevato
in primo grado relativamente alla disparità di trattamento della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ritiene quindi
che la sentenza impugnata sia insufficientemente motivata. Secondo la ricorrente, l’argomento in questione è stato sollevato
al fine di dimostrare la sua mancata partecipazione ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto
1992.
40.
Ai punti 500‑518 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che le prove fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia il
riferimento alla quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nelle tabelle del Signor [D] nonché alcune dichiarazioni della BPB, provavano
in maniera sufficiente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] in un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto
1992. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] stessa considerava tali elementi di prova insufficienti relativamente alla [OSCURATO:PERSONA].
La ricorrente ritiene quindi che il Tribunale abbia violato il principio di parità di trattamento avendo concluso che gli
elementi di prova fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] provavano validamente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un’infrazione unica,
complessa continuata a partire dal 31 agosto 1992, mentre quegli stessi elementi erano stati considerati insufficienti nel
caso della [OSCURATO:PERSONA].
41.
Nella replica, la ricorrente sostiene l’ammissibilità del presente motivo in quanto, nel ricorso in primo grado, essa faceva
valere in varie occasioni la violazione del principio di parità di trattamento da parte della [OSCURATO:PERSONA].
42.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dedotto un motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento
dinanzi al Tribunale. Nella parte rilevante del suo ricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato semplicemente, inter alia,
che «la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a quelle stesse "manifestazioni" come insufficiente per
provare un’adesione ad un’infrazione unica, complessa e continuata». [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che la sentenza impugnata
è sufficientemente motivata. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non si trova nella medesima situazione della [OSCURATO:PERSONA].
43.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non può dedurre in fase d’impugnazione un motivo fondato su una violazione
del divieto di discriminazione che non è stato dedotto in primo grado. Tale motivo è quindi irrecevibile.
44.
Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla ricorrente nella replica, secondo cui nel ricorso in primo grado essa ha fatto
riferimento in varie occasioni alla violazione del principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che tali
riferimenti erano contenuti in parti molto diverse del ricorso, a sostegno di altri motivi non indicati dalla ricorrente come
lasciati inattesi della sentenza impugnata. L’argomento sollevato dalla ricorrente nella replica costituisce quindi un motivo
nuovo che è irricevibile, in quanto la ricorrente non ha contestato nel suo ricorso d’impugnazione il fatto che altre parti
del suo ricorso in primo grado erano state lasciate inattese.
B –
Valutazione
45.
Nel suo ricorso, la ricorrente ha indicato che la parte della sentenza impugnata (
32
) a cui si riferisce il presente motivo di ricorso è relativa al terzo motivo esaminato in primo grado, con cui la ricorrente
invocava la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, nella misura in cui la decisione controversa concludeva per un’infrazione unica,
complessa e continuata e per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad essa. Tale parte del motivo concerne specificamente la durata
della partecipazione della Lagarge all’infrazione.
46.
A mio parere, tale motivo di ricorso va diviso in due parti. In primo luogo, la ricorrente deduce una violazione da parte
del Tribunale dell’obbligo di fornire una motivazione sufficiente. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale
ha violato il principio di parità di trattamento, in quanto ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente provato la
partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992.
47.
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale ha violato l’obbligo ad esso incombente di fornire una motivazione
sufficiente, la questione se la motivazione di una sentenza sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione
di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (
33
).
48.
Inoltre, per giurisprudenza consolidata, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato
nel senso che quest’ultimo sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente
se tali argomenti non hanno un carattere sufficientemente chiaro e preciso (
34
).
49.
Occorre anche ricordare che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente
ed uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione può quindi essere implicita,
a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi,
ed alla Corte di giustizia di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (
35
).
50.
A mio parere, la ricorrente, deducendo nel suo ricorso in primo grado che «la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] a quelle stesse “manifestazioni” [(
36
)] insufficiente per provare un’adesione ad un’infrazione unica, complessa e continuata» (
37
), ha fatto un chiaro riferimento ad una discriminazione, su cui il Tribunale era tenuto a pronunciarsi. Ancorché i termini
«discriminazione» e «disparità di trattamento» non sono stati usati dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nell’ambito del terzo motivo
di ricorso, ritengo che la formulazione usata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tale motivo fosse sufficientemente chiara e precisa
da permettere al Tribunale di comprenderne la portata.
51.
Ritengo che non vi sia alcun dubbio che un motivo relativo alla discriminazione è stato sollevato nell’ambito del terzo motivo
esaminato in primo grado. Pertanto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale
un motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento non può essere accolto.
52.
A mio parere, il Tribunale non ha affrontato nemmeno implicitamente la questione della discriminazione nell’ambito del terzo
motivo dedotto in primo grado, benché dal punto 496 della sentenza impugnata emerga chiaramente che il Tribunale stesso considerava
la questione della discriminazione come parte integrante delle richieste della [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. A mio parere, la questione
della discriminazione è stata fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di mettere in discussione il valore probatorio della prova
su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato nella decisione controversa la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad un’infrazione
unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992, considerato che pareva che tale stessa prova venisse considerata
dalla [OSCURATO:PERSONA] come insufficiente per trarre la stessa conclusione in relazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il divieto di discriminazione
è un principio generale del diritto comunitario e pertanto l’argomento fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito, in riferimento
alla prova invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa per stabilire che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ad un’infrazione
unica, complessa e continuata dal 31 agosto 1992, doveva, a mio parere, essere preso in considerazione dal Tribunale (
38
).
53.
Da quanto precede risulta che la sentenza impugnata non si pronuncia adeguatamente sull’argomento sollevato dalla ricorrente
in primo grado e relativo alla discriminazione e alla durata dell’infrazione. In particolare, la sentenza impugnata non permette
alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, cosicché, a mio parere, la prima parte di tale motivo dev’essere
accolta.
54.
Per quanto riguarda la seconda parte del presente motivo di ricorso, relativo ad una violazione del principio di parità di
trattamento, ritengo che, affinché la Corte possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale,
queste ultime devono essere sufficientemente motivate. Nella presente causa, il fatto che il Tribunale non si sia in alcun
modo pronunciato sulla questione della discriminazione nell’ambito del terzo motivo da esso esaminato preclude alla Corte
di giustizia la possibilità di decidere se la decisione controversa violi il principio della parità di trattamento in merito.
55.
Ritengo quindi che, alla luce delle suddette circostanze, la sentenza impugnata debba essere annullata relativamente alle
sue conclusioni in merito alla durata della partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata
a partire dal 31 agosto 1992. In assenza di una pronuncia in primo grado sull’argomento sollevato avente ad oggetto una discriminazione
e la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un’infrazione unica, complessa e continuata, ritengo che la Corte non sia
in grado di statuire definitivamente sulla controversia ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte e che debba rinviare
la causa al Tribunale (
39
).
VII –
Quarto motivo di ricorso: violazione da parte del Tribunale dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella
determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda inflitta
A –
Argomenti delle parti
56.
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola i principi di proporzionalità e di parità di trattamento in quanto
conferma l’importo iniziale dell’ammenda quale fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], che è sproporzionato rispetto all’importo iniziale
fissato per le altre destinatarie della decisione controversa. La ricorrente contesta quanto dichiarato dal Tribunale al punto
634 della sentenza impugnata, secondo cui l’importo dell’ammenda può essere calcolato indipendentemente dal volume d’affari
delle imprese. Pur essendo tale dichiarazione corretta, la [OSCURATO:PERSONA] stessa nella decisione controversa ha scelto di dividere
le imprese interessate in categorie in funzione della loro quota di mercato. Quindi, conformemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] (
40
), una volta che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di creare categorie basate sulle quote di mercato, essa e, quindi, il Tribunale nell’ambito
del suo controllo giurisdizionale devono assicurare che vi sia un rapporto proporzionale tra, da un lato, le soglie delle
diverse categorie e, dall’altro, la quota di mercato di un’impresa e la sua classificazione in una categoria piuttosto che
in un’altra.
57.
Pertanto, l’ammontare iniziale fissato per la [OSCURATO:PERSONA] era di 6,5 volte superiore a quello fissato per la [OSCURATO:PERSONA], benché la
quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] (24% – classificata nella seconda categoria) fosse solo 3,4 volte superiore a quella della
[OSCURATO:PERSONA] (7% – classificata nella terza categoria). Inoltre, mentre la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 era inferiore
all’81% di quella detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], dette imprese erano classificate nella medesima categoria e l’ammontare iniziale dell’ammenda
era fissato a EUR 52 milioni.
58.
Nella replica, la ricorrente sostiene che il presente motivo di ricorso è ricevibile in quanto gli argomenti in questione
erano stati sollevati in primo grado.
59.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, al punto 634 della sentenza impugnata, non ha dichiarato che l’ammontare dell’ammenda
poteva essere calcolato indipendentemente dal fatturato delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’argomento dedotto dalla
ricorrente, diretto a contestare la possibilità di classificare le imprese o quantomeno il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA],
è irricevibile in quanto non fatto valere in primo grado.
60.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso tale motivo è manifestamente infondato. Nella sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
41
), la Corte ha confermato che i partecipanti ad un’intesa possono essere divisi in diverse categorie al fine di determinare
l’importo iniziale dell’ammenda. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], quando decide di dividere
le imprese in categorie in funzione della loro quota di mercato, non deve assicurare che l’importo iniziale dell’ammenda per
ciascuna impresa sia strettamente proporzionale alla sua quota di mercato. Poiché le quote di mercato delle imprese sono necessariamente
diverse, ciò obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] a creare un numero di categorie pari al numero di imprese soggette ad ammenda, frustrando
così lo scopo della divisione in categorie. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia anche di avere deciso di dividere le imprese in questione
in tre categorie in funzione della loro quota di mercato nel 1997. Quindi, la BPB fu classificata nella prima categoria a
causa della sua quota di mercato pari al 42% ed alla sua posizione in qualità di grande produttore. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA],
a cui corrispondevano rispettivamente quote di mercato pari al 28% e al 24%, erano inserite nella seconda categoria. [OSCURATO:PERSONA],
con una quota di mercato del 7% ed essendo un operatore molto piccolo, era inserita nella terza categoria.
B –
Valutazione
61.
A mio parere, il presente motivo di ricorso è irricevibile e dev’essere respinto. Ancorché sia vero che la ricorrente ha contestato
in primo grado il fatto che l’importo iniziale dell’ammenda ad essa inflitta fosse stata fissata a EUR 52 milioni, essa ha
sostenuto di non avere la capacità economica di influenzare i mercati britannico e tedesco. Nell’ambito del procedimento di
primo grado la [OSCURATO:PERSONA] non ha messo in discussione, come invece fa con il presente motivo di ricorso, la possibilità di classificare
le imprese o, quantomeno, il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, in primo grado, la ricorrente non ha fatto valere
che la [OSCURATO:PERSONA], una volta deciso di dividere le imprese in categorie in funzione della loro quota di mercato al fine di
determinare l’importo iniziale dell’ammenda, fosse obbligata ad assicurare che per ogni un’impresa tale importo fosse strettamente
proporzionato alla sua quota di mercato.
62.
Ad ogni modo, alla luce di quanto statuito dalla Corte nella sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(
42
), ritengo che il presente motivo di ricorso vada respinto. Dalla suddetta sentenza risulta chiaramente che ogni differenza
tra le imprese in termini di volume d’affari o di quota di mercato non deve necessariamente essere presa in considerazione
nel dividere le imprese partecipanti a un’intesa in categorie ai fini della determinazione dell’importo di base.
63.
Inoltre, risulta da costante giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] beneficia di un ampio margine discrezionale quanto al metodo
di calcolo delle ammende e che può, in tale contesto, tener conto di diversi elementi, sempre nel rispetto del tetto relativo
al volume d’affari di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. La Corte ha anche statuito che il metodo di calcolo delineato
dagli [OSCURATO:PERSONA] del 1998 (
43
) prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità
al disposto dell’art. 15 del regolamento n. 17, come interpretato dalla Corte (
44
).
64.
A mio parere, nonostante appaia chiaro che non vi è alcuna stretta proporzionalità tra le quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA] e
delle altre imprese partecipanti all’infrazione e l’importo iniziale dell’ammenda determinata in relazione ad esse, alla luce
dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] quale esposto al precedente punto 60, non ritengo che la ricorrente abbia provato che il
metodo di classificazione impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda violi
i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
VIII –
Quinto motivo di ricorso: errori di diritto e violazione dell’obbligo di motivazione in riferimento all’aumento dell’ammenda
a titolo di recidiva
65.
Tale motivo di ricorso è stato diviso in due parti.
A –
Prima parte
1. La sentenza impugnata
66.
In primo grado la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in particolare, che, poiché non vi è alcun fondamento normativo che determini le condizioni
per l’aumento dell’ammenda a titolo di recidiva, e considerato che non è stato fissato alcun termine di prescrizione relativamente
al periodo intercorrente tra due infrazioni, un aumento dell’ammenda in tali circostanze violerebbe il principio di legittimità
delle ammende ed il principio della certezza del diritto (
45
).
67.
[OSCURATO:PERSONA] luce della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
46
), il Tribunale ha statuito che la recidiva è uno degli elementi che possono essere tenuti in considerazione nel valutare la
gravità di un’infrazione (
47
). Per quanto riguarda la questione di un termine di prescrizione, il Tribunale ha ricordato, al punto 724 della sentenza impugnata,
che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale nella scelta degli elementi da tenere in considerazione ai fini della
quantificazione dell’ammenda, quali le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle
ammende, e ciò senza che occorra far riferimento ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente
in considerazione. Al punto 725 della sentenza impugnata, si dichiara che la [OSCURATO:PERSONA], nel considerare una recidiva, non
può essere vincolata da alcun termine di prescrizione. Il Tribunale ha statuito che la recidiva è un elemento importante di
cui la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto e che, in ogni caso di specie, essa può prendere in considerazione gli indizi che confermano
una tendenza ad infrangere le norme sulla concorrenza, incluso il periodo intercorrente tra le infrazioni in questione. Il
Tribunale ha ritenuto che un lasso di tempo tra due accertamenti di infrazione inferiore a dieci anni indica una propensione
da parte dell’impresa in questione a non trarre le debite conseguenze da una constatazione nei suoi confronti di una violazione
delle regole comunitarie in materia di concorrenza (
48
). Il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato una tale propensione, poiché, pur essendo stata la destinataria
della decisione 94/815, una controllata della [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a partecipare attivamente all’intesa in questione nei
quattro anni successivi alla notifica nei suoi confronti di tale decisione (
49
).
2. Argomenti delle parti
68.
La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata violi il principio generale del diritto «nulla poena sine lege» e i principi
giuridici generali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto il Tribunale ha concluso che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di aumentare
l’importo dell’ammenda a titolo di recidiva era giuridicamente fondata. Il regolamento n. 17 non autorizza la [OSCURATO:PERSONA]
ad aumentare la pena a titolo di recidiva.
69.
La ricorrente sostiene anche che la sentenza impugnata viola il principio generale della certezza del diritto comune agli
[OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto nella stessa si statuisce che la [OSCURATO:PERSONA] poteva constatare una recidiva senza alcun periodo di
prescrizione. Nessuno può essere punito indefinitamente per atti commessi nel passato. In materia di recidiva, nella maggior
parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri la legge determina un periodo massimo tra l’infrazione in esame ed un possibile previo accertamento
d’infrazione, trascorso il quale quest’ultimo non può più essere preso in considerazione. La ricorrente invita quindi la Corte
a riesaminare la sua posizione espressa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
50
).
70.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], analoghi argomenti erano stati respinti dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Un’ammenda
può essere aumentata a titolo di recidiva sulla base del regolamento n. 17. Per quanto riguarda il termine di prescrizione,
nella fattispecie, non occorre valutare se gli accertamenti del Tribunale possano portare alla possibilità di imporre indefinitamente
una sanzione a titolo di recidiva, poiché il Tribunale ha constatato che una controllata della ricorrente aveva continuato
a partecipare attivamente all’intesa nei quattro anni successivi alla notifica nei suoi confronti della decisione 94/815,
mentre nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha tenuto conto di un lasso di tempo tra le infrazioni inferiore
ai dieci anni al fine di dimostrare la propensione a non trarre le debite conseguenze da un accertamento di una violazione
delle regole di concorrenza.
3. Valutazione
71.
È chiaro che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non fa alcuno specifico riferimento alla recidiva (
51
). Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha confermato che tale disposizione costituisce il fondamento
normativo rilevante in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende ad imprese ed associazioni d’imprese per violazioni
degli artt. 81 CE e 82 CE. Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per determinare l’importo dell’ammenda devono
essere prese in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione (
52
). La Corte ha confermato quindi la sua giurisprudenza, secondo la quale, mentre l’importo di base dell’ammenda è fissato in
ragione dell’infrazione, la gravità di quest’ultima va accertata in funzione di altri elementi, in ordine ai quali la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di un margine di discrezionalità. Secondo la Corte, il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di
fissazione delle ammende, risponde al compito della [OSCURATO:PERSONA] di garantire la conformità alle norme sulla concorrenza. Un’eventuale
recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione di cui trattasi.
Quindi, secondo la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la qualifica di una recidiva come circostanza aggravante
non comporta una violazione del principio «nulla poena sine lege» (
53
).
72.
Inoltre, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha statuito che la recidiva è uno degli elementi che possono
essere tenuti in considerazione nel valutare la gravità di un’infrazione (
54
).
73.
A quanto dichiarato dalla Corte nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], aggiungerei
che, ai sensi della giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di indagare sulle singole infrazioni e di reprimerle,
ed il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal [OSCURATO:PERSONA]
e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Per valutare la gravità di un’infrazione, onde determinare
l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche
del contesto in cui si colloca l’infrazione e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo (
55
).
74.
A mio parere, se nella sua valutazione della gravità di una particolare infrazione la [OSCURATO:PERSONA] dovesse limitarsi alle circostanze
attenenti a detta infrazione, con esclusione di tutte le altre circostanze proprie alla fattispecie, tra cui, in particolare,
la recidiva, la reale gravità dell’infrazione in questione non potrebbe essere correttamente valutata ed il compito della
[OSCURATO:PERSONA] di assicurare la conformità con le norme sulla concorrenza ne risulterebbe svalutato. Ritengo che un tale approccio
sarebbe contrario alla necessità di assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni inflitte per violazioni del diritto comunitario
della concorrenza (
56
).
75.
Ritengo quindi che la ricorrente non abbia fornito alcuna valida ragione per cui la Corte debba discostarsi da quanto dichiarato
nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], secondo cui la questione della recidiva va considerata alla stregua di una
circostanza aggravante in relazione alla gravità di un’infrazione ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Quindi,
a mio parere, la sentenza impugnata non violava il principio generale del diritto «nulla poena sine lege», né i principi generali
di diritto comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nella parte in cui il Tribunale ha concluso che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di aumentare
l’importo dell’ammenda a titolo di recidiva aveva un fondamento normativo.
76.
Per quanto riguarda la questione dell’assenza di un termine di prescrizione ai fini dell’accertamento della recidiva, nella
citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha confermato che né l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 né gli [OSCURATO:PERSONA] (
57
) prevedono un termine massimo per constatare una recidiva (
58
). Inoltre, al punto 38 della sentenza impugnata, la Corte sottolinea che l’accertamento e la valutazione degli elementi specifici
di una recidiva rientrano nel potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e che nell’ambito di tale accertamento la [OSCURATO:PERSONA]
non può essere limitata da alcun periodo di prescrizione. Ciò nondimeno la ricorrente ha invitato la Corte a riconsiderare
quanto dichiarato in merito nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
77.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che la recidiva rappresenta un elemento importante che la
[OSCURATO:PERSONA] è chiamata a valutare, dato che la sua presa in considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno dimostrato
una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo
caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le
infrazioni (
59
).
78.
A mio parere, il punto 38 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] suggerisce che, secondo la Corte, un termine di prescrizione
invariabile ed inflessibile diminuirebbe il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nella quantificazione delle ammende. Al
riguardo, ritengo che una previa infrazione molto grave possa rientrare nella valutazione della gravità di un’infrazione successiva,
nonostante sia trascorso un considerevole lasso di tempo, mentre una previa infrazione di minore gravità non può giustificare
una medesima conclusione anche dopo un lasso di tempo molto inferiore.
79.
Tuttavia, ritengo che la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non avalli la tesi secondo cui si possa essere puniti indefinitamente
per infrazioni di norme sulla concorrenza commesse in passato.
80.
Piuttosto, nella suddetta sentenza la Corte ha dichiarato, a mio parere correttamente, che, poiché sulla base delle circostanze
di cui alla fattispecie un lasso di tempo relativamente breve, ossia inferiore a dieci anni, era trascorso tra le infrazioni,
la ripetizione del comportamento illegittimo da parte del [OSCURATO:PERSONA] mostrava una propensione da parte dello stesso a non
trarre le debite conseguenze da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle regole in materia di concorrenza (
60
).
81.
Risulta quindi chiaro che, benché non sia stato imposto uno specifico termine di prescrizione in relazione all’accertamento
di una recidiva, la Corte può esaminare, su richiesta, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia abusato del suo potere discrezionale
nel tenere conto di una precedente violazione delle norme sulla concorrenza. Ritengo quindi che la ricorrente non abbia fornito
alcun motivo per cui la Corte debba riesaminare le proprie conclusioni nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] in merito
all’assenza di un termine di prescrizione relativamente alla recidiva.
82.
Inoltre, a titolo di completezza, vorrei sottolineare che nella fattispecie la ricorrente non ha contestato la dichiarazione
del Tribunale secondo cui, nonostante la notifica della decisione 94/815, la controllata della [OSCURATO:PERSONA] ha continuato per quattro
anni a partecipare attivamente all’infrazione in questione. A mio parere, un tale breve lasso di tempo non può essere considerato
eccessivo e la [OSCURATO:PERSONA] non ha superato quindi i limiti del suo potere discrezionale in merito.
83.
A mio parere, la sentenza impugnata non ha violato il principio generale della certezza del diritto comune agli [OSCURATO:PERSONA] membri,
nella parte in cui nella stessa si statuisce che la [OSCURATO:PERSONA] poteva constatare una recidiva senza alcun limite di tempo.
84.
Concludo quindi che la Corte debba respingere la prima parte del quinto motivo.
B –
Seconda parte
1. La sentenza impugnata
85.
[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in primo grado che nella maggioranza degli [OSCURATO:PERSONA] membri la questione della recidiva non può essere
presa in considerazione, a meno che la seconda infrazione sia commessa dopo che la sentenza che ha constatato la prima infrazione
sia divenuta definitiva (
61
).
86.
Al punto 734 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che è sufficiente che l’impresa sia stata giudicata colpevole
di un’infrazione dello stesso tipo, anche se la decisione è ancora soggetta ad un sindacato giurisdizionale. Il Tribunale
ha statuito che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] sono presunte legittime fino a che non siano annullate o revocate e che i ricorsi
non hanno un effetto sospensivo. Al punto 737 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato anche che «un problema
potrebbe sorgere nel caso in cui una decisione anteriore sulla base della quale l’ammenda è stata maggiorata in una decisione
successiva venga annullata dopo che l’adozione di quest’ultima sia divenuta definitiva. Infatti, in una siffatta ipotesi la
recidiva non sussisterebbe. Tuttavia, se la prima decisione che sanzionava un’infrazione si rivelasse infondata, ciò costituirebbe
un fatto nuovo che comporta la riapertura dei termini di ricorso».
2. Argomenti delle parti
87.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed è venuto meno all’obbligo ad esso incombente in
quanto ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva aumentare l’ammenda ad essa inflitta a titolo di recidiva, nonostante la prima
infrazione non fosse divenuta definitiva al tempo dei fatti di cui alla decisione controversa.
88.
Nei sistemi penali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un soggetto è generalmente considerato recidivo solo qualora, dopo essere stato condannato
in via definitiva per la prima violazione, esso ne commetta un’altra. Uno degli elementi fondamentali della recidiva è l’accertamento
in via definitiva della violazione, il che richiede l’esaurimento delle vie legali al tempo in cui è commessa la seconda violazione.
Nella presente fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla decisione 94/815 per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] era recidiva.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione ed il Tribunale ha pronunciato la
sua sentenza in data 15 maggio 2000 (
62
). Tale sentenza è divenuta definitiva solo due mesi dopo la sua notifica alla [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima non ha presentato
alcun ricorso di impugnazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le pratiche di cui alla decisione controversa sono terminate nel novembre
del 1998. Tuttavia, a tale data la [OSCURATO:PERSONA] non era stata condannata in via definitiva per alcuna intesa, in quanto il Tribunale
non si era ancora pronunciato nella causa Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA].
89.
Quindi, il Tribunale, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare arbitrariamente l’importo dell’ammenda, ha violato il principio
generale «nulla poena sine lege».
90.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che il termine per presentare un ricorso d’impugnazione avrebbe ripreso
a decorrere nel caso in cui, dopo l’adozione della seconda decisione, la prima decisione venisse annullata in via definitiva.
[OSCURATO:PERSONA] e le altre disposizioni di diritto comunitario non prevedono che il termine per presentare un ricorso diretto
all’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] possa riprendere a decorrere. Inoltre, il Tribunale, facendo riferimento
ad un procedimento inesistente al fine di giustificare un accertamento di recidiva pur in assenza di una previa pronuncia
definitiva in merito all’infrazione, è venuto meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente.
91.
Qualora si considerasse una sentenza d’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di un fatto nuovo, idoneo
a far decorrere nuovamente i termini di prescrizione per un ricorso d’annullamento contro una seconda decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che sanzionava le imprese erroneamente a titolo di recidiva, tale soluzione imporrebbe un onere anormale ed eccessivo a carico
delle imprese in questione, che violerebbe quindi il principio di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale.
92.
Nella replica la ricorrente sostiene che, contrariamente alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la natura e la severità delle
sanzioni in materia di concorrenza richiedono che le stesse garanzie applicabili alla recidiva in materia penale debbano applicarsi
anche alla recidiva in materia di concorrenza. La Corte ha dichiarato che, considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi
nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si
applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella
pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, in particolare, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 21 febbraio
1984, Öztürk, serie A n. 73, e 25 agosto 1987, Lutz, serie A n. 123-A) (
63
). Quindi la Corte ha implicitamente riconosciuto che, data la loro natura e la loro severità, le sanzioni in materia di concorrenza
sono equiparabili a sanzioni penali.
93.
Per quanto riguarda gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] (
64
) relativi alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
65
), la ricorrente sottolinea che tale sentenza della Corte si riferisce all’applicazione specifica della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
24 giugno 1981, 1831/81/CECA, che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni
prodotti per le imprese dell’industria siderurgica (
66
). La decisione 1831/81, che definiva espressamente le condizioni sulla base delle quali l’importo dell’ammenda per superamento
delle quote può essere aumentato in caso di recidiva, non può essere fatta valere nei casi di infrazioni in materia di concorrenza.
94.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le sue decisioni sono presunte legittime fino a che non siano annullate o revocate e che i ricorsi
proposti dinanzi alla Corte non hanno un effetto sospensivo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella presente fattispecie andrebbe evitata
qualunque analogia con la normativa penale. La Corte ha confermato la natura amministrativa dei procedimenti in materia di
concorrenza(
67
). Inoltre, come riconosce la stessa [OSCURATO:PERSONA], la decisione 94/815 era definitiva al tempo dell’adozione della decisione controversa.
95.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il giudice comunitario applichi taluni principi generali del diritto penale comune agli
[OSCURATO:PERSONA] membri non implica che tutti i principi applicabili in ogni Stato membro siano applicabili o trasponibili. [OSCURATO:PERSONA]
membri hanno deciso, in forza dell’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17, che «[l]e decisioni prese a norma dei paragrafi 1
e 2 non hanno un carattere penale». Tale scelta legislativa è stata confermata dal Consiglio tramite l’art. 23, n. 5, del
regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui
agli articoli 81 e 82 del [OSCURATO:PERSONA] (
68
). [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’unica giurisdizione di uno Stato membro che si è pronunciata su una simile questione, ossia
la Suprema Corte spagnola nel 2005, ha adottato in materia una posizione identica a quella della [OSCURATO:PERSONA].
96.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la natura definitiva della decisione precedente non è intrinseca al concetto di recidiva. La sentenza
della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
69
) conferma che un aumento dell’ammenda a titolo di recidiva non esige che siano state esaurite tutte le altre vie di ricorso
giurisdizionale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la politica in materia di concorrenza e gli obiettivi da essa perseguiti risulterebbero
indeboliti qualora un ricorso proposto contro una prima decisione della [OSCURATO:PERSONA] non consentisse di tenere conto della
recidiva in una seconda decisione.
97.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] è d’accordo con la ricorrente sul fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al
punto 737 della sentenza impugnata, nessuna disposizione di diritto comunitario prevede la possibilità di riaprire i termini
per proporre un ricorso d’annullamento contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Data l’importanza della questione in esame,
la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte debba pronunciarsi in merito, sostituendo il ragionamento del Tribunale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
l’annullamento di una prima decisione che constatava una violazione delle norme sulla concorrenza comporta che l’impresa in
questione possa chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare la seconda decisione. Un rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di procedere
con un tale riesame potrebbe essere oggetto di un procedimento d’annullamento dinanzi al Tribunale. Tale soluzione è conforme
alla logica del sistema creato dal [OSCURATO:PERSONA] e convalidato dalla giurisprudenza. Essa è anche conforme ai principi di buona
amministrazione e di certezza del diritto, in quanto evita il rischio di azioni che comportino una mera perdita di tempo.
L’art. 233 CE dispone che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione
della sentenza della Corte comporta. Inoltre, per giurisprudenza costante, l’esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare
la presentazione di una richiesta di riesame di una previa sentenza divenuta definitiva. Il Tribunale, nell’esercizio della
sua competenza illimitata, può adeguare l’ammenda. Tale soluzione è stata adottata nella sentenza Usinor/[OSCURATO:PERSONA] (
70
). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la soluzione proposta dalla ricorrente svuoterebbe il principio secondo cui gli atti delle istituzioni
comunitarie sono presunti legittimi ed i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
C –
Valutazione
98.
La ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva accertare una recidiva nonostante l’accertamento
relativo alla prima infrazione non fosse ancora definitivo, ha violato i principi generali di diritto comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri,
il principio «nulla poena sine lege», il principio di buona amministrazione della giustizia, e che esso ha commesso un errore
di diritto, avendo fatto riferimento ad un procedimento inesistente, ed è venuta meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente.
99.
A mio parere, il Tribunale ha chiaramente commesso un errore di diritto statuendo, al punto 737 della sentenza impugnata,
che, se la prima decisione che sanzionava un’infrazione si fosse rivelata infondata, ciò avrebbe costituito un fatto nuovo
idoneo a riaprire i termini d’impugnazione. Concordo totalmente con gli argomenti dedotti sia dalla ricorrente che dalla [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui il termine per proporre un ricorso d’annullamento contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA], quale fissato dall’art.
230 CE, non può ricominciare a decorrere (
71
).
100.
Poiché tale ragionamento erroneo forma parte integrante della motivazione del Tribunale, a mio parere la sentenza impugnata
dev’essere annullata nella parte in cui respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore
nel concludere che vi fosse recidiva nonostante l’accertamento relativo alla prima infrazione non fosse divenuto definitivo (
72
).
101.
Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.
In tal caso, essa può quindi statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare
la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
102.
Nella fattispecie, ritengo che lo stato degli atti consenta di statuire definitivamente sulla controversia.
103.
È pacifico nel caso di specie che al tempo in cui fu adottata la decisione controversa, il 27 novembre 2002, la validità della
decisione 94/815, su cui la [OSCURATO:PERSONA] fondò le sue conclusioni relativamente ad una recidiva nella decisione controversa,
non poteva più essere messa in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un ricorso d’annullamento in forza dell’art. 230 CE,
a causa della notifica nell’anno 2000 della sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] (
73
) e della mancata impugnazione entro i termini stabiliti.
104.
Ciò nonostante, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non doveva aumentare l’ammenda a titolo di recidiva dato che la prima
infrazione non era divenuta definitiva (
74
) al momento dei fatti in questione nella decisione controversa.
105.
Occorre ricordare che l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], quale individuata nella decisione controversa, è continuata fino
al 25 novembre 1998. Nelle sue memorie presentate in primo grado e in quelle depositate dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha
sostenuto di non poter essere quindi considerata un soggetto recidivo per atti commessi prima del mese di luglio del 2000 (
75
).
106.
Nelle sue memorie presentate dinanzi al Tribunale ed alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] fa numerosi riferimenti ai codici penali ed alla
giurisprudenza di vari [OSCURATO:PERSONA] membri, secondo cui il concetto di recidiva non può essere applicato finché la prima condanna
non sia divenuta definitiva. A mio parere, l’argomento della ricorrente, secondo cui la natura e la severità delle sanzioni
in materia di concorrenza esigono che le stesse garanzie applicabili alla recidiva ai sensi della normativa penale si applichino
alla recidiva nei casi di concorrenza, non può essere accolto.
107.
Dalla lettera dell’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 risulta chiaro che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che impongono ammende
per pratiche anticoncorrenziali non hanno carattere penale.(
76
). Ritengo quindi, alla luce della volontà chiara ed esplicita del legislatore comunitario, che qualsiasi stretta analogia
tra le sanzioni penali e le sanzioni imposte dalla [OSCURATO:PERSONA] per violazioni alle regole del diritto sulla concorrenza debba
essere evitata.
108.
Tuttavia, per giurisprudenza costante della Corte, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] nei
casi di concorrenza, questa deve rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario (
77
). Occorre quindi esaminare la questione della recidiva da tale prospettiva.
109.
Nonostante i numerosi riferimenti ai principi di buona amministrazione della giustizia, dell’economia processuale ed al principio
della certezza del diritto operati dalla ricorrente nelle sue memorie, ritengo che questa non sia riuscita in alcun modo a
provare come tali principi, che a mio parere rientrano tra i principi fondamentali del diritto comunitario, siano stati violati
in relazione alle particolari circostanze proprie alla ricorrente.
110.
È pacifico che la ricorrente in effetti non si sia mai trovata in una situazione in cui un’ammenda maggiorata è stata ad essa
inflitta a titolo di recidiva da una seconda decisione quando la decisione relativa alla prima infrazione, ossia la decisione
94/815, era ancora passibile di un ricorso d’annullamento e della conseguente impugnazione. Quindi, di fatto, la ricorrente
non si è dovuta mai far carico di un «onere eccessivo» o «anormale», per usare le sue stesse parole (
78
). La ricorrente non si è mai trovata nella situazione, ad esempio, di dover richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di rettificare la
decisione controversa a causa di un’ammenda eccessiva, oppure di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione contro
un eventuale rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso. Pertanto, gli argomenti sollevati dalla ricorrente in merito sono astratti
ed ipotetici, in quanto non si inseriscono nelle circostanze ad essa specifiche.
111.
Ritengo quindi che la questione sottoposta alla Corte sia di natura alquanto circoscritta e che la Corte debba limitare la
propria valutazione ai fatti non controversi di cui dispone.
112.
A mio parere, l’approccio restrittivo alla questione della recidiva proposto dalla ricorrente, ossia che un’ammenda non possa
essere maggiorata a titolo di recidiva a meno che la prima condanna fosse definitiva al momento dei fatti in questione nella
decisione controversa, è eccessivamente restrittivo in riferimento alle sanzioni in materia di concorrenza, che non hanno
natura penale.
113.
Tale approccio limiterebbe in maniera non necessaria ed artificiale la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di invocare la recidiva
come un mezzo per sopprimere attività illegali e prevenire la loro ripetizione. Esso condurrebbe ad una sottovalutazione della
reale gravità di talune infrazioni e all’applicazione di sanzioni eccessivamente miti. Inoltre, ritengo che non occorra fare
riferimento più del dovuto alla presunzione secondo cui gli atti delle istituzioni dell’Unione sono legittimi e producono
effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso d’annullamento ovvero dichiarati
invalidi a seguito, inter alia, di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità. A mio parere, tale presunzione
è uno dei fondamenti del diritto dell’Unione europea ed esiste al fine di garantire la certezza del diritto. Benché tale presunzione
possa essere capovolta in procedimenti dinanzi al Tribunale ed alla Corte, ritengo non vi sia alcun motivo apparente nell’ambito
del presente procedimento per caratterizzarla ulteriormente.
114.
[OSCURATO:PERSONA] luce dei fatti del caso di specie, ritengo quindi che l’approccio proposto dalla ricorrente non solo riduca irragionevolmente
il potere della [OSCURATO:PERSONA] di imporre ammende al fine di contrastare comportamenti anticoncorrenziali, ma esso indebolisca
anche la presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, e ciò in assenza di qualsiasi valida e comprovata
finalità.
115.
Inoltre, a titolo di completezza, vorrei far notare che, seguendo l’approccio sostenuto dalla ricorrente, anche qualora esso
fosse rilevante per il caso di specie, si potrebbe giungere ad una situazione in cui l’autore dell’infrazione, a causa della
durata del procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte (
79
), potrebbe evitare le conseguenze della recidiva, ostacolando così il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’applicazione
della normativa sulla concorrenza. Invece, l’autore di un’infrazione può sempre richiedere alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare
nel caso di annullamento della decisione che stabiliva la prima infrazione, di riesaminare la sua ultima decisione che constatava
la recidiva, e proporre un ricorso d’annullamento contro un eventuale rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso.
116.
Da quanto precede consegue che il motivo della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla violazione del principio, riconosciuto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri,
in forza del quale un soggetto non può essere considerato recidivo a meno che la nuova infrazione sia susseguente ad una
prima infrazione divenuta definitiva è, a mio parere, infondato e dev’essere pertanto respinto.
IX –
Sesto motivo di ricorso: errore di diritto relativamente all’aumento dell’importo iniziale dell’ammenda a titolo di dissuasione
A –
La decisione controversa
117.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la necessità di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda avrebbe dovuto essere
presa in considerazione alla fine del calcolo dell’ammenda e che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in tal modo, essa sarebbe
necessariamente giunta alla conclusione che l’aumento dell’ammenda era un mezzo inappropriato ad assicurare un suo sufficiente
effetto dissuasivo. Al punto 683 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato «che la decisione sulla necessità di
applicare un fattore di dissuasione in base alle dimensioni ed alle risorse complessive, non vertendo sull’adeguatezza di
un dato importo, non è influenzata dalla fase del calcolo dell’ammenda in cui interviene». Al punto 684 della sentenza impugnata
il Tribunale ha aggiunto che «l’aumento dell’ammenda a titolo di dissuasione non si fonda su un giudizio di adeguatezza tra
l’importo di base di un’ammenda e la finalità dissuasiva della stessa, cosicché nel presente contesto l’importo dell’ammenda
è privo di pertinenza».
B –
Argomenti delle parti
118.
La ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 680‑684 della sentenza impugnata, ha violato l’art. 81 CE e il regolamento
n. 17, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] potesse valutare la necessità di aumentare l’importo dell’ammenda a titolo di dissuasione
nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda e non alla fine del calcolo della stessa. La ricorrente sostiene
che l’effetto dissuasivo consiste nell’aumentare l’importo dell’ammenda, calcolato in base alla gravità e alla durata dell’infrazione
ed alle circostanze aggravanti o attenuanti, nel caso in cui l’importo finale appaia insufficiente a convincere le imprese
in questione e gli altri operatori economici della gravità dell’infrazione e della necessità di non ripeterla. Per definizione,
per poter valutare se l’importo finale dell’ammenda sia sufficiente ad avere un effetto dissuasivo, tale importo dev’essere
conosciuto.
119.
La ricorrente rileva che nei suoi [OSCURATO:PERSONA] del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (
80
) (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] del 2006»), la decisione di applicare un determinato aumento dell’ammenda a titolo dissuasivo
è valutata in relazione all’importo finale dell’ammenda e quindi dopo la determinazione del suo importo di base e in seguito
al suo adeguamento in forza delle circostanze aggravanti ed attenuanti.
120.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione dell’effetto dissuasivo non garantisce
un aumento dell’importo dell’ammenda esclusivamente nel caso in cui l’importo finale appaia insufficiente a convincere le
imprese in questione e gli altri operatori economici a non ripetere le infrazioni. L’effetto dissuasivo costituisce una parte
integrante della politica in materia di concorrenza e mira a guidare il comportamento delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] rileva
anche che la decisione controversa è stata adottata in base agli [OSCURATO:PERSONA] del 1998 e non a quelli del 2006. [OSCURATO:PERSONA]
del 1998 dispongono che per valutare la gravità dell’infrazione occorre tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali
delle imprese (punto 1.A) prima della durata dell’infrazione (punto 1.B), ed infine delle circostanze aggravanti o attenuanti.
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe modificare la sua politica in materia di ammende nei casi di concorrenza. La formulazione
degli [OSCURATO:PERSONA] del 1998 e del 2006 è simile in quanto entrambi i documenti riconoscono alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità
di prendere in considerazione le dimensioni e le risorse globali delle imprese ai fini del calcolo delle ammende. Inoltre,
la fase in cui la dimensione delle imprese è presa in considerazione è irrilevante, poiché l’aumento dell’ammenda a tale titolo
è indipendente dal suo importo finale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione,
non può sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della
sua competenza giurisdizionale anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte.
C –
Valutazione
121.
Il presente motivo di ricorso riguarda la valutazione del Tribunale circa l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un
coefficiente moltiplicatore di dissuasione nel calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente, sulla base delle sue dimensioni
e delle sue risorse complessive, e, in particolare, della fase del calcolo in cui tale coefficiente moltiplicatore fu applicato.
122.
Si deve ricordare che, conformemente ad una consolidata giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale
particolarmente ampio con riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo
delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle
ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in
considerazione (
81
).
123.
Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha rilevato che la nozione di «dissuasione» costituisce uno degli elementi
da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda (
82
). Per costante giurisprudenza, le ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE e previste dall’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché di dissuadere sia le imprese in oggetto
sia altri operatori economici dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto comunitario della concorrenza. Ne consegue
che la [OSCURATO:PERSONA], per determinare l’importo dell’ammenda, può tener conto, segnatamente, delle dimensioni e della potenza
economica dell’impresa interessata (
83
). In tale causa, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva ragionevolmente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] KK, dato il suo
fatturato «enorme» rispetto a quello degli altri partecipanti all’intesa, avrebbe mobilizzato più facilmente i fondi necessari
per il pagamento dell’ammenda, il che giustificava l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore al fine di ottenere un
sufficiente effetto dissuasivo (
84
). La Corte ha definito tale coefficiente come il «coefficiente moltiplicatore di dissuasione».
124.
Dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente che, secondo la Corte, il coefficiente moltiplicatore di
dissuasione poteva essere applicato al fine di tenere conto dell’impatto relativo che un’ammenda può avere sui partecipanti
ad un’intesa.
125.
Considerato che, in tali circostanze, il coefficiente moltiplicatore di dissuasione fa riferimento alle differenze relative
alle dimensioni ed al potere economico delle imprese interessate, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] possa, alla luce dell’ampio potere
discrezionale ad essa riconosciuto in materia, fissare un coefficiente moltiplicatore di dissuasione sulla base di tali particolari
differenze.
126.
In tal caso, considerato che il coefficiente moltiplicatore di dissuasione si basa sulla misura relativa delle dimensioni
e del potere economico dei partecipanti all’intesa, piuttosto che su una valutazione dell’importo reale e concreto di un’ammenda,
ritengo che la fase del calcolo dell’ammenda in cui un siffatto coefficiente moltiplicatore di dissuasione va applicato possa
essere considerata come una questione irrilevante. Inoltre, a mio parere, può quindi essere parimenti considerata irrilevante
la questione se la [OSCURATO:PERSONA], con l’adozione degli [OSCURATO:PERSONA] del 2006 (
85
), abbia modificato la fase del calcolo dell’ammenda in cui un siffatto coefficiente moltiplicatore di dissuasione è applicato,
qualora tale coefficiente faccia riferimento alla misura relativa delle dimensioni e del potere economico delle imprese interessate (
86
).
127.
Di conseguenza, a mio parere, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel giudicare irrilevante, nell’ambito
del calcolo di un’ammenda da parte della [OSCURATO:PERSONA], la fase in cui il coefficiente moltiplicatore di dissuasione è applicato
in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive di un’impresa, in maniera da riflettere l’impatto effettivo
dell’ammenda sui partecipanti ad un’intesa.
128.
Pertanto, il sesto motivo di ricorso della ricorrente dev’essere respinto.
X –
Spese
129.
Poiché, a mio parere, parte della causa dev’essere rinviata al Tribunale dell’Unione europea, la Corte dovrebbe riservare
la decisione per quanto riguarda le spese del presente procedimento d’impugnazione.
XI –
Conclusione
130.
Propongo quindi alla Corte di:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T‑54/03, [OSCURATO:PERSONA]
SA/[OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato
il principio di parità di trattamento relativamente alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un’infrazione unica, complessa e
continuata a partire dal 31 agosto 1992;
– rinviare la causa al Tribunale dell’Unione Europea al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di parità
di trattamento relativamente alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal
31 agosto 1992;
– per il resto, respingere il ricorso;
– riservare le spese.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del [OSCURATO:PERSONA] CE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] KG, [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) [notificata con il
numero C(2002) 4570 def., GU L 166, pag. 8].
3
GU 1962, n. 13, pag. 204.
4
– V. art. 1 della decisione controversa.
5
– Art. 1 della decisione controversa.
6
– V. ‘considerando’ 549 della decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA] ha preso come punto di partenza le quote di mercato delle
imprese sulla base del fatturato delle vendite del prodotto nei quattro maggiori mercati all’interno della Comunità (‘considerando’
546 della decisione controversa.
7
– Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (Caso IV/C/33.833
– Cartoncino) (GU L 243, pag. 1), che impose un’ammenda di ECU 1 750 000. Nella sentenza 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. II‑1129), il Tribunale ridusse l’ammenda a ECU 750 000.
8
– Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1994, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo [81 CE] (Casi IV/33.126
e 33.322 – Cemento) (GU L 343, pag. 1), che impose un’ammenda di ECU 22 872 000. Con la sentenza 15 marzo 2000, cause riunite
T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T-42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95
a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑491), il Tribunale ridusse
l’ammenda a EUR 14 248 000 (v. causa T‑43/95).
9
– GU C 207, pag. 4.
10
– V. art. 3 della decisione controversa.
11
– V. punto 282 della sentenza impugnata.
12
– V. punto 301 della sentenza impugnata.
13
– Punto 324 della sentenza impugnata. V. anche il ragionamento svolto al punto 325 della sentenza impugnata.
14
– V. punto 326 della sentenza impugnata.
15
– V., inter alia, sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3173, punto 52); 22
maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 73), e 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P,
Coop de France bétail et Viande e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10193, punto 59).
16
– V., inter alia, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 74, e Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 60
(citate alla nota 15).
17
– Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑123, punto 50).
18
– Punto 429 della sentenza impugnata.
19
– Sentenza citata nella nota 17. Ai punti 55-57 la Corte ha dichiarato che, poiché il divieto di partecipare a pratiche ed
accordi anticoncorrenziali nonché le sanzioni che possono colpire gli autori della violazione sono noti, è normale che le
attività che tali pratiche e tali accordi implicano si svolgano in modo clandestino, che le riunioni si tengano in segreto,
più spesso in uno Stato terzo, e che la documentazione relativa ad esse sia ridotta al minimo. Anche se la Commissionee scoprisse
documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi ultimi
sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per
via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta
da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di
un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.
20
– V. punto 494 della sentenza impugnata.
21
– V. ‘considerando’ 127 della decisione controversa e al punto 503 della sentenza impugnata.
22
– V. punti 503 e 504 della sentenza impugnata.
23
– V. punto 506 della sentenza impugnata.
24
– V. punto 507 della sentenza impugnata.
25
– V. anche punto 510 della sentenza impugnata.
26
– V. punto 512 della sentenza impugnata.
27
– Ordinanza 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4435, punto 40), e sentenza 17 dicembre
1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8417, punto 19).
28
– Sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑441, punto 79),
e sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4125, punto 86).
29
– Sentenza citata alla nota 17, punti 78 e 79.
30
– V. punto 515 della sentenza impugnata.
31
– V. punto 510 della sentenza impugnata.
32
– La ricorrente faceva specifico riferimento al punto 496 della sentenza impugnata.
33
– V., a tal fine, in particolare, sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2587, punto
53), e 11 gennaio 2007, causa C‑404/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 90).
34
– Sentenze 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1611, punto 121), e 11 settembre 2003, causa
C‑197/99 P, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8461, punto 81).
35
– V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17, punto 372), e 25 ottobre 2007, causa
C‑167/06 P, Komninou e a./[OSCURATO:PERSONA] (punto 22).
36
– In particolare il riferimento alla quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nelle tabelle del signor C e in alcune dichiarazioni
della BPB.
37
– Nel suo ricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato anche la nota 413 della decisione controversa secondo cui «la
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che vi siano alcuni elementi che indicano che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a comportamenti qualificabili
come anticoncorrenziali prima della riunione di Versailles (…). Tuttavia, per quanto riguarda tali comportamenti, la [OSCURATO:PERSONA]
non è in grado di fornire la prova necessaria che la [OSCURATO:PERSONA] sapesse o avrebbe dovuto sapere che essa aderiva all’accordo di
Londra relativo allo scambio di informazioni tra [alti rappresentanti] sui quattro maggiori mercati».
38
– A mio parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto efficacemente in primo grado il principio della parità di trattamento sul piano processuale,
ai sensi del quale lo stesso elemento di prova andrebbe valutato allo stesso modo in relazione a diverse parti che si trovano
nella medesima posizione processuale.
39
– Vedi, analogamente, sentenze 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (Racc. pag. I‑11245, punto 89);
17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina (Racc. pag. I‑8495, punti 106‑109); 3 luglio
2003, cause riunite C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, Chronopost e a./UFEX e a. (Racc. pag. I‑6993, punto 45), e 11 novembre
1997, cause riunite C‑359/95 P e C‑379/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6265, punto 39).
40
– Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01 (Racc. pag. II‑1181).
41
– Sentenza 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P (Racc. pag. I‑5977, punti 52 e 53).
42
– Sentenza citata alla nota 41, punti 52 e 53.
43
– [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e
dell’articolo 65, paragrafo 5 del [OSCURATO:PERSONA] CECA (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] del 1998»).
44
– Sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 41), punti 46 e 47.
45
– V. punto 701 della sentenza impugnata.
46
– Citata alla nota 17; v. punto 91.
47
– V. punti 721 e 722 della sentenza impugnata.
48
– V. punti 725 e 726 della sentenza impugnata.
49
– V. punto 727 della sentenza impugnata.
50
– Sentenza 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P (Racc. pag. I‑1331).
51
– L’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni rese nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 50),
ha affermato che, «[c]ertamente, l’art. 15, n. 2, mentre fissa un chiaro limite massimo, è formulato in termini ampi per quanto
riguarda gli elementi che determinano il livello esatto dell’ammenda. Cionondimeno, nell’ambito del diritto della concorrenza,
riterrei che, di regola, è ragionevole e prevedibile che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, valuti
la recidiva quale elemento inerente la gravità dell’infrazione. Questa sembra essere anche l’opinione della Corte che emerge
dalla sua giurisprudenza» (v. paragrafo 21).
52
– Idem. V. punto 24.
53
– Idem. V. punti 25, 26 e 30.
54
– Citata alla nota 17; v. punto 91.
55
– Sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1825, punto
106).
56
– La necessità di assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni in materia di concorrenza è stata sottolineata dalla Corte
nella sentenza 7 giungo 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4405), e nella sentenza
Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 15).
57
– Nella fattispecie gli [OSCURATO:PERSONA] del 1998.
58
– Sentenza citata alla nota 50; v. punti 36 e 37.
59
– Idem. V. punto 39.
60
– Idem. V. punto 40.
61
– V. punto 704 della sentenza impugnata.
62
– Sentenza Cimenteries CBR e a
.
/[OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 8.
63
– Sentenza 8 luglio 1999, causa C‑235/92 P, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4539, punto 176).
64
– V. infra al punto 96.
65
– Sentenza 20 giugno 1985, causa 64/84 (Racc. pag. 1829).
66
– GU L 180, pag. 1.
67
– [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 17), punto 200.
68
– GU 2003, L 1, pag. 1.
69
– Sentenza citata alla nota 65.
70
– Sentenza 13 dicembre 1984, causa 78/83 (Racc. pag. 4177, punti 7‑11).
71
– Tuttavia vorrei sottolineare che, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Corte, la revocazione delle sentenze può essere
richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva
e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione. Per giurisprudenza
costante, la revocazione non è un mezzo d’impugnazione, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l’autorità
di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è
fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a
quel momento tanto al giudice che l’ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il
giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia. V. sentenza 2 aprile
2009, causa C‑255/06 P‑REV, Yedaş Tarim ve [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (punti 14‑16). Nella parte rilevante
della sentenza impugnata il Tribunale non ha fatto alcun riferimento al procedimento di revocazione.
72
– L’uso del termine «definitivo» da parte del Tribunale e gli argomenti delle parti relativamente ad una decisione della
[OSCURATO:PERSONA] sono, a mio parere, alquanto fuorvianti in quanto sembrano implicare l’esaurimento, da parte dei destinatari della
decisione, della possibilità di proporre un ricorso d’annullamento e di una susseguente impugnazione. Tuttavia, per giurisprudenza
costante, gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono legittimi, il che implica che essi producono effetti giuridici
finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso d’annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito
di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità. V. sentenze 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia
(Racc. pag. I‑8923, punto 18), e 12 febbraio 2008, causa C‑199/06, CELF e Ministro della Cultura e della Comunicazione (Racc. pag.
I‑469, punto 60). Quindi, a mio parere, gli atti delle istituzioni comunitarie potrebbero essere considerati definitivi al
momento dell’adozione, sempre ammettendo la possibilità che essi vengano messi in discussione per mezzo di una serie di ricorsi,
inclusi, ma non solo, i ricorsi d’annullamento e la conseguente impugnazione.
73
– Citata alla nota 8.
74
– A mio parere, ciò implica la sussistenza della possibilità di proporre un ricorso d’annullamento in forza dell’art. 230 CE
ed un conseguente ricorso d’impugnazione.
75
– V. punto 706 della sentenza impugnata.
76
– V. anche art. 23, n. 5, del regolamento n. 1/2003.
77
– Sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3461, punto 7); v. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]
française e a
.
/[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 55), punto 8.
78
– V. supra, punto 91.
79
– Il quale è imprevedibile e non determinabile in precedenza.
80
– GU 2006, C 210, pag. 2.
81
– V., in particolare, sentenza 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5859, punto 36);
ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1611, punto 54), e sentenza 17 luglio 1997,
causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4411, punto 33). Tuttavia, il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
non è completamente illimitato in quanto essa deve osservare i principi generali del diritto comunitario nel quantificare
le ammende, quali i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.
82
Al punto 15 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 81), la Corte rilevò che il fatturato a livello mondiale
è stato considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente ai fini della determinazione del «coefficiente moltiplicatore di dissuasione».
Per contro, ai fini della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto solamente del fatturato
mondiale per i prodotti oggetto dell’intesa. Per quanto riguarda il presente procedimento, v. punti 5 e 6 supra, congiuntamente
alla nota 6.
83
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 81), punto 16, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. alla nota 55, punti 119-121. L’[OSCURATO:PERSONA] generale Bot, nelle sue conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] &
Chemicals/[OSCURATO:PERSONA] (decisa con sentenza cit. alla nota 56), alla nota 21, ha dichiarato che «[g]ià nella sentenza 15 luglio
1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 661), la Corte ha riconosciuto che le sanzioni previste all’art.
15 del regolamento n. 17 "hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti, come pure di prevenire il loro ripetersi" (punto
173)».
84
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 81), punto 18.
85
– È pacifico che, al tempo in cui l’ammenda è stata inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della decisione controversa, gli [OSCURATO:PERSONA]
del 1998 erano applicabili. La Sezione 1.A degli [OSCURATO:PERSONA] del 1998, ossia la sezione relativa alla gravità, dispone in
particolare che «[s]arà inoltre necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità
economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo
dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo». Quindi le disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA]
del 2006 non erano applicabili al caso di specie dal punto di vista temporale. Inoltre, per giurisprudenza costante, l’efficace
applicazione delle regole comunitarie di concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende
alle esigenze di questa politica. V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 55), punto 109,
e sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11005, punto 81). [OSCURATO:PERSONA] può quindi
modificare i propri [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammende senza necessariamente mettere in discussione la propria precedente
posizione in merito.
86
– Vorrei tuttavia far notare che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 81), la Corte ha dichiarato che
l’ammenda inflitta a un’impresa può essere calcolata includendo un fattore dissuasivo, e tale fattore è valutato tenendo conto
di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata (v. punto 23). Risulta quindi chiaro
che le dimensioni ed il potere economico delle imprese in questione possono essere solo uno dei fattori di cui si tiene conto
nel determinare il coefficiente moltiplicatore di dissuasione. A tale proposito, gli [OSCURATO:PERSONA] del 2006, sotto il titolo
«Aumento specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo», dispongono che, oltre al fatturato delle imprese, in talune
circostanze la «[OSCURATO:PERSONA] terrà inoltre conto della necessità di aumentare la sanzione per superare l’importo degli utili
illeciti realizzati tramite l’infrazione, qualora la stima di tale importo sia possibile» (v. punti 30 e 31 degli [OSCURATO:PERSONA]
del 2006, citati alla nota 80). Ritengo che, quando il coefficiente moltiplicatore di dissuasione è determinato con riferimento,
inter alia, all’importo degli utili derivati dall’infrazione, la fase del calcolo dell’ammenda in cui tale coefficiente va
applicato possa acquisire rilevanza. La questione dell’esistenza e dell’importo degli utili illegittimamente realizzati tramite
l’infrazione non è tuttavia rilevante ai fini del presente procedimento.