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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18664/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18664-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] I II; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011trOriCOrtente - SV335-r/Y1-54 2567/2020 della CORTE D'Ari:811110 di MILANO, Ilepositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 18664 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2567 del 2020, della Corte di appello di Milano, esponendo che: - aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme, nello specifico 30 mila euro, pagate a BPM, s.p.a., per estinguere un debito sotteso a un'esecuzione immobiliare promossa dall'azienda bancaria nei confronti del proprio marito [OSCURATO:PERSONA]; - aveva effettuato il pagamento con un assegno la cui provvista era stata tratta da un conto corrente intestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA]; - solo successivamente aveva accertato che BPM non aveva avuto titolo per transigere, come invece aveva fatto discutendo dell'estinzione della procedura coattiva, perché aveva già ceduto il credito medesimo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; - BPM aveva proposto opposizione contestando, in particolare, la legittimazione dell'opposta ovvero la riferibilità alla stessa del pagamento, e osservando che quest'ultimo era viceversa stato effettuato, a titolo transattivo, a fronte di altro debito dell'esecutato; - il Tribunale aveva respinto l'opposizione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui l'estraneità della provvista sottesa all'assegno, rispetto all'istante per decreto ingiuntivo, e la titolarità passiva del debito esclusivamente in capo all'esecutato, posto che l'attrice era a sua volta debitrice del Banco ma per crediti differenti da quello in discussione, non permetteva la conferma dell'ingiunzione; resiste con controricorso BPM, s.p.a., che ha depositato, altresì, memoria; RG n 18664 del 2021 3 Cons. rel.

Paolo P rreca _Ì Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 809, 2697 cod. civ.,

81. cod. proc. civ., 24 Cost., poiché la Corte di appello non avrebbe considerato che quella intercorsa tra la figlia e la deducente, quanto alla provvista del discusso pagamento, era una donazione indiretta, laddove l'interesse della deducente era prevalente su quello dello stesso marito essendo la stessa residente nell'abitazione oggetto di pignoramento quale assegnataria della stessa in sede di divorzio, mentre l'avvenuto incasso da parte della banca non aveva trovato altra documentata spiegazione, come osservato dal Tribunale sottolineando la mancanza di prova, necessariamente scritta, della pretesa transazione per il diverso credito evocato dalla controparte; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la deduzione inerente all'ipotizzata donazione indiretta è palesemente nuova rispetto alle riferite allegazioni effettuate nel giudizio di merito, e dunque non scrutinabile nel giudizio di legittimità, a critica vincolata sul deciso dei gradi precedenti; espunto tale profilo, residua un tentativo di rilettura istruttoria parimenti inammissibile; infatti, la Corte territoriale ha constatato, in particolare, il carattere ostativo, alla conferma del decreto ingiuntivo: della pacifica circostanza della riferibilità ad altro soggetto della provvista sottesa al pagamento; della titolarità passiva dell'obbligazione adempiuta in capo al solo [OSCURATO:PERSONA], parimenti pacifica;RG n 18664 del 2021 Cons. rel.

Paolo P preca del resto, proprio per quanto sopra la stessa donazione indiretta per il saldo del debito avrebbe visto come proprio beneficiario finale il debitore esecutato, piuttosto che la deducente/ seppure assegnataria della casa coniugale pignorata; a fronte di tali elementi ostativi all'affermazione della legittimazione attiva della Tardivo quanto all'azione di ripetizione, il tema del riscontro della diversa imputazione del pagamento quale effettuata dal creditore diviene recessivo, perché non incide su quanto comunque sorregge, in primo luogo fattualmente, la decisione della Corte territoriale; spese secondo soccombenza; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorsoo e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

CoSr` DEci IO 1n1 {Roma, 7 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) /1)).(-C,C Ú) DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18664-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] I II; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011trOriCOrtente - SV335-r/Y1-54 2567/2020 della CORTE D'Ari:811110 di MILANO, Ilepositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 18664 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2567 del 2020, della Corte di appello di Milano, esponendo che: - aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme, nello specifico 30 mila euro, pagate a BPM, s.p.a., per estinguere un debito sotteso a un'esecuzione immobiliare promossa dall'azienda bancaria nei confronti del proprio marito [OSCURATO:PERSONA]; - aveva effettuato il pagamento con un assegno la cui provvista era stata tratta da un conto corrente intestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA]; - solo successivamente aveva accertato che BPM non aveva avuto titolo per transigere, come invece aveva fatto discutendo dell'estinzione della procedura coattiva, perché aveva già ceduto il credito medesimo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; - BPM aveva proposto opposizione contestando, in particolare, la legittimazione dell'opposta ovvero la riferibilità alla stessa del pagamento, e osservando che quest'ultimo era viceversa stato effettuato, a titolo transattivo, a fronte di altro debito dell'esecutato; - il Tribunale aveva respinto l'opposizione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui l'estraneità della provvista sottesa all'assegno, rispetto all'istante per decreto ingiuntivo, e la titolarità passiva del debito esclusivamente in capo all'esecutato, posto che l'attrice era a sua volta debitrice del Banco ma per crediti differenti da quello in discussione, non permetteva la conferma dell'ingiunzione; resiste con controricorso BPM, s.p.a., che ha depositato, altresì, memoria; RG n 18664 del 2021 3 Cons. rel. Paolo P rreca _Ì Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 809, 2697 cod. civ., 81. cod. proc. civ., 24 Cost., poiché la Corte di appello non avrebbe considerato che quella intercorsa tra la figlia e la deducente, quanto alla provvista del discusso pagamento, era una donazione indiretta, laddove l'interesse della deducente era prevalente su quello dello stesso marito essendo la stessa residente nell'abitazione oggetto di pignoramento quale assegnataria della stessa in sede di divorzio, mentre l'avvenuto incasso da parte della banca non aveva trovato altra documentata spiegazione, come osservato dal Tribunale sottolineando la mancanza di prova, necessariamente scritta, della pretesa transazione per il diverso credito evocato dalla controparte; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la deduzione inerente all'ipotizzata donazione indiretta è palesemente nuova rispetto alle riferite allegazioni effettuate nel giudizio di merito, e dunque non scrutinabile nel giudizio di legittimità, a critica vincolata sul deciso dei gradi precedenti; espunto tale profilo, residua un tentativo di rilettura istruttoria parimenti inammissibile; infatti, la Corte territoriale ha constatato, in particolare, il carattere ostativo, alla conferma del decreto ingiuntivo: della pacifica circostanza della riferibilità ad altro soggetto della provvista sottesa al pagamento; della titolarità passiva dell'obbligazione adempiuta in capo al solo [OSCURATO:PERSONA], parimenti pacifica;RG n 18664 del 2021 Cons. rel. Paolo P preca del resto, proprio per quanto sopra la stessa donazione indiretta per il saldo del debito avrebbe visto come proprio beneficiario finale il debitore esecutato, piuttosto che la deducente/ seppure assegnataria della casa coniugale pignorata; a fronte di tali elementi ostativi all'affermazione della legittimazione attiva della Tardivo quanto all'azione di ripetizione, il tema del riscontro della diversa imputazione del pagamento quale effettuata dal creditore diviene recessivo, perché non incide su quanto comunque sorregge, in primo luogo fattualmente, la decisione della Corte territoriale; spese secondo soccombenza; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorsoo e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. CoSr` DEci IO 1n1 {Roma, 7 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) /1)).(-C,C Ú) DEPOS
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