CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 04536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] – che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa – riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 1213/2019 del Tribunale di Ancona, irrevocabile il 09/11/2019 e ritenuto più grave il reato di cui al capo a) della predetta sentenza, applicava in aumento la pena di mesi due di reclusione ed euro sessanta di multa. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla competenza territoriale. Rileva che nella sentenza di condanna di primo grado risulta omessa ogni motivazione in ordine alla questione di competenza territoriale ritualmente sollevata; che nella sentenza impugnata la Corte territoriale è incorsa in un errore percettivo, nella parte in cui afferma che la Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva sede in [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale dato non emerge dagli atti e che, anzi, all’epoca dei fatti detto istituto di credito si era fuso con [OSCURATO:PERSONA] di Torino; che ben può il difensore, nel richiamare e riportarsi all’eccezione respinta, svolgere ulteriori deduzioni, proprio al fine di evidenziare l’incompetenza territoriale del giudice, anche utilizzando le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen. 2.1. In data 13/01/2025 è pervenuta memoria di replica con conclusioni scritte. 3. Il ricorso – che non contesta l’astratto criterio di determinazione della competenza territoriale, quanto l’indicazione del luogo in cui è stato realizzato l’ingiusto profitto – è inammissibile, in quanto il motivo cui è affidato è generico ed in ogni caso manifestamente infondato. 3.1. La doglianza è innanzitutto generica, atteso che afferma la competenza territoriale del Tribunale di Ancona in ragione del fatto che la filiale della Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che individua il luogo in cui sarebbe stato realizzato l’ingiusto profitto, sarebbe stata all’epoca dei fatti in Osimo-Ancona, senza che nel giudizio di merito abbia provato detto assunto. Peraltro, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha fondato la decisione in punto di competenza sulla documentazione prodotta dalla parte civile, rispetto alla quale il difensore nulla argomenta, limitandosi ad affermare in modo del tutto assertivo che non risulta dagli atti che l’istituto di credito di cui si discute avesse una filiale in [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, sotto quest’ultimo profilo, il motivo è anche aspecifico. 3.2. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato. In proposito, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo in più occasioni di affermare che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491, cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, sicché, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non tempestivamente sottoposti dalla parte, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie tali da giustificare, in astratto, lo spostamento della competenza (Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024, Mangione, Rv. 286873 – 01; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 269212 – 01; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Chiodi, Rv. 258149 – 01). In altri termini, l’eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente proposta nel giudizio di primo grado e respinta, può essere riproposta con i motivi di impugnazione soltanto negli stessi termini in cui era stata proposta in origine. Ciò significa che nelle fasi successive del giudizio non possono essere introdotte argomentazioni che giustifichino uno spostamento della competenza non proposte dinanzi al primo giudice, innanzi al quale si era definitivamente radicata la competenza a trattare il procedimento. Nel caso di specie, rileva il Collegio che la questione era stata ritualmente proposta in primo grado, prospettando la competenza del Tribunale di Milano; che, a fonte del rigetto motivato con apposita ordinanza, la questione era stata riproposta al giudice di appello e poi nel motivo di ricorso per cassazione sulla base di argomentazioni diverse (ritenendo, invero, la competenza del Tribunale di Ancona) rispetto a quelle prospettate nella sede di primo grado, in cui si era definitivamente radicata la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; ciò comporta che le nuove argomentazioni prospettate al giudice di appello non si prestano ad essere rivalutate in sede di legittimità, per non essere state originariamente proposte nel giudizio di primo grado, nella fase processuale a ciò destinata dall’art. 21 comma 2 cod. proc. pen. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d