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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07752/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure relative alla eccessività della pena inflitta e mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 8 della

I. 203/1991, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen..

I giudici di merito hanno correttamente escluso, in assenza di collegamento funzionale tra la collaborazione dell'imputato e il reato per cui si procede, la possibilità di applicazione della circostanza attenuante evidenziando come il mero status soggettivo dell'imputato non possa fungere da elemento di connessione con il reato per cui è proceduto.

Anche la pena applicata - partendo da quella base di mesi sei di reclusione- pur non coincidendo con il minimo edittale previsto all'epoca del fatto, che risale al 22 ottobre 2018, quindi precedente alla modifica della fattispecie incriminatrice operata con la legge n. 59 del 2019 - è stata determinata in misura ben lontana dal massimo e, quindi, l'obbligo di motivazione, in presenza di vaghe indicazioni dell'atto di appello sulla sua riduzione al minimo, è stata adeguatamente motivata con riferimento alla sua proporzione con la gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il PresiL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure relative alla eccessività della pena inflitta e mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 8 della I. 203/1991, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.. I giudici di merito hanno correttamente escluso, in assenza di collegamento funzionale tra la collaborazione dell'imputato e il reato per cui si procede, la possibilità di applicazione della circostanza attenuante evidenziando come il mero status soggettivo dell'imputato non possa fungere da elemento di connessione con il reato per cui è proceduto. Anche la pena applicata - partendo da quella base di mesi sei di reclusione- pur non coincidendo con il minimo edittale previsto all'epoca del fatto, che risale al 22 ottobre 2018, quindi precedente alla modifica della fattispecie incriminatrice operata con la legge n. 59 del 2019 - è stata determinata in misura ben lontana dal massimo e, quindi, l'obbligo di motivazione, in presenza di vaghe indicazioni dell'atto di appello sulla sua riduzione al minimo, è stata adeguatamente motivata con riferimento alla sua proporzione con la gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il PresiL
Sentenza Cassazione n. 07752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris