CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 24011/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .1,0 P: \SQUAI i I , rappresentato e difeso dall'avv. \NDR1',A /A MEDI ',S( i li e con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] (BS) presso lo studio dell'avv. R: \FFNii i I TONITTO - ricorrente - contro \UNISTI 'AZO i', INFRASTRUTTURV il TRASPORTI, rappresentati) e difeso dall'AVVOC, \[OSCURATO:PERSONA] i l 1)11.1,0 [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato - contoricorrente- avverso la sentenza n. 164/2020 della CORTI I D'APP11 LO di M 11.A NO, depositata il 2/3/2020, NRG 43/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1M.1 [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] ha agito davanti al Tribunale di Milano contro il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per sentir accertare il suo diritto all'inquadramento in fascia Fl a far data dal 1.10.2007 ma anche, e conseguentemente, il diritto a partecipare, in ragione di tale datazione dell'inquadramento e della corrispondente anzianità, alle selezioni per la fascia 12, rivendicando quindi l'inquadramento in tale fascia o il risarcimento per perdita di chances; 2. il diritto all'inquadramento in fascia H è stato riconosciuto fin dal primo grado di giudizio, con effetto dal 1.10.2007, e sul punto non vi è più questione; 3. il Tribunale ha invece rigettato le domande con riferimento alla fascia F2 e la sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di filano; 4. la Corte territoriale riteneva in proposito che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato, come era suo onere, che, se avesse avuto la possibilità di accedere alla selezione per la fascia F2, si sarebbe qualificato nella rosa dei vincitori; 5. la Corte d'Appello affermava in particolare che il ricorrente non aveva specificato la tipologia dei titoli in suo possesso, né il punteggi() che avrebbe conseguito sulla base di detti titoli, ritenendo altresì non utile, a tali fini, il documento contenente il bando ed una simulazione della graduatoria dalla quale non si evinceva la posizione che egli Ric. 2020 n. 24011 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- avrebbe potuto occupare, senza contare il fatto che il mero deposito del documento non poteva supplire alla carenza dei fatti allegati; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Ministero; :. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto) di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendosi che erroneamente era stata affermata la carenza nel ricorso originario di elementi che consentissero) di comprendere le doglianze che venivano mosse; 2. infatti, si sostiene nel motivo, il petitum risultava chiaramente espresso e, quanto alla causa petendi, essa era chiaramente indicata a pag. 9 del ricorso di primo grado, ove si affermava che «il ricorrente ha predisposto una simula,--ione della ,graduatotia che si sarebbe prodotta per il paDnio a U2 nel 2010, se avesse potuto partecipare al bando T.../ e si è evinto che, qualora avesse avuto i requisiti, negati a causa della retrodataione del suo inquadramento, con suoi titoli sarebbe anivato al secondo posto della oraduatol 7:a>> ; 3. il ricorrente aggiunge altresì che negli allegati, non finalizzati ad integrare il ricorso, ma a comprovare quanto in esso esposto, si erano rappresentati i criteri per l'assegnazione del punteggio, nonché una graduatoria, sia con funzione rappresentativa delle posizioni dei singoli candidati, sia con funzione esplicativa dei criteri di attribuzione del p LI 11 teggi( Ric. 2020 n. 24011 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- 4. in ogni caso il ricorrente assume che la documentazione allegata al ricorso consentiva di dimostrare la maturazione di punti, ricostruiti nel ricorso per cassazione con una tabella, in misura utile al riconoscimento della posizione ambita; 5. il secondo motivo denuncia invece la violazione ed errata applicazione degli artt. 115, co.1 e 416, co. 3, c.p.c. sul presupposto che fosse mancata in primo grado una precisa contestazione rispetto a cluanto allegato in ordine alla simulazione della graduatoria, dalla quale sarebbe emerso che il ricorrente, se avesse potuto partecipare al bando, si sarebbe utilmente collocato, al secondo posto, per il passaggio di fascia; 6. i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non possono trovare accoglimento; 7. è vero che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, nell'ottica di un'interpretazione complessiva della domanda, il contenuto di essa pu() essere desunto anche da documenti prodotti in una con la sua f()rmulazione (C. 17991/2018; (. 1681/2015); 8. la Corte territoriale, tuttavia, oltre ad avere affermato che gli elementi documentali non potrebbero supplire alla carenza dei fatti allegati (e cioè asseriti espressamente nel ricorso), ha altresì esplicitato che il doc. 14 cui si richiamava il ricorrente conteneva una «simula,-ione della gradllaloria dalla quale 11011 si epince la posi'.zione che avrebbe potuto occupare Rosie/lo» ed ha aggiunto) che quest'ultimo non aveva specificato la «10o/o,gia» dei titoli in suo possesso, né il punteggi() che avrebbe conseguito sulla base di essi e la posizione che avrebbe avuto in graduatoria ed in definitiva che non era stato dimostrato, come era onere di chi agiva, che se il ricorrente avesse avuto la possibilità di accedere alla selezione si sarebbe qualificato all'interno) della rosa dei vincitori; Ric. 2020 n. 24011 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- 9. il ragionamento decisorio non muove quindi sul solo piano delle allegazioni, ma si estende ad una valutazione negativa rispetto alla complessiva mancanza di prova di quanto necessario a fondare il diritto rivendicato; 10. il ricorso per cassazione richiama in proposito il passaggi() del ricorso introduttivo in cui si affermava essere stata predisposta una «simillaione della ,g raduatoria», fatto in sé non negato dalla Corte di merito, la quale ha però precisato che da essa non si evinceva la posizione che avrebbe potuto occupare il [OSCURATO:PERSONA]; 11. nel ricorso per cassazione si aggiunge ancora che negli allegati sarebbero stati «esclusimmente rappresentati i criteri per l'assegna//e del punteggio, nonché una gradnatoria anche e.Olitativa dei criteri di attn72/9.one del punteggio» sicché «la documenta.-tone allegata al ricorso» \ avrebbe consentito «di dimostrare» che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto) un certo ( punteggio, ricostruito in una tabella interna allo stesso ricorso per cassazione, utile ad ottenere il posto rivendicato; 12. si tratta di affermazioni generiche, in quanto non riportano il contenuto di quei documenti, indistintamente indicati come «allegati)>, né il contenuto di quella ancora generica «docwiienta:zione alleata» ed asseritamente decisiva per comprovare il diritto rivendicato; 13. la censura si manifesta quindi come inammissibile, perché appunto fondata su dati documentali non sorretti da documentazione esaustivamente riportata, quanto a contenuto specifico, nel ricorso per cassazione, sicché la formulazione si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e Ric. 2020 n. 24011 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); 14. irrituale è altresì l'elaborazione, nel corpo del ricorso per cassazione, di una tabella ricostruttiva del punteggio cui avrebbe avuto diritto il ricorrente in quella selezione, in quanto esposizione destinata a contenere in tal modo una sintesi degli esiti del giudizio di merito di ricostruzione del predetto punteggio, inappropriata rispetto al giudizio di legittimità (C S.L., 34476/2019; (., 24148/2013); I 5. non diversamente, è generica ed inidonea agli scopi che si prefigge il ricorrente anche la difesa di cui al secondo motivo, secondo la quale sarebbe rimasta incontestata l'affermazione di avere «predisposto una siumhOone della ))/-adifatoria che si sarebbe prodotta per i/ passaggio da F1 a 1-2 .. se (n'esse potuto partecipare al bando ...e si è (Tinto che ... sarebbe arrivato al se,ndo posto della graduatoria»; 16. intanto va detto che la mancata contestazione della formazione, da parte del ricorrente, di una simulazione di graduatoria, nulla prova in punto di merito, in quanto si traduce nel mancato diniego di una elaborazione di parte che in sé è privo di rilievo; 1 7. quanto al fatto che, sulla base di tale elaborazione, risulterebbe che il ricorrente «sarebbe arrirato a/ secondo posto» è evidente che quello asserito, ovverosia quella collocazione al secondo posto, non è fatto Sto rico semplice, ma l'oggetto di una valutazione conseguente all'asserita n'elaborazione dei titoli propri e altrui; Rie. 2020 n. 24011 sez. ML - ud. 23-11-2021 -6- Cirj I S. vale tuttavia il principi() per cui la non contestazione opera rispetto a singoli fatti storici e non ad operazioni o conclusioni valutative, quali sono le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (C. 6172/2020), come del resto più in generale è per gli apprezzamenti valutativi (C. 21460/2019); 19. inoltre, la sentenza impugnata afferma che dalla simulazione prodotta non si sarebbe neppure evinta la posizione che avrebbe potuto occupare il [OSCURATO:PERSONA], il che rende ancor meno percepibile come itiell'affermazione del ricorso introduttivo sopra riportata e trascritta nel ricorso, a fronte di un documento di riferimento che neppure l'avrebbe avvalorata in modo netto, potesse essere considerata utile base per un onere di contestazione che, lo si ripete, non può che essere misurato su fatti asseriti in modo chiaro ed inequivoco; 20. in definitiva, i motivi nel loro complesso sono inidonei a sovvertire la valutazione finale ed assorbente della Corte territoriale in ordine alla mancata prova del diritto rivendicato e vanno come tali disattesi; 21, le spese del grado seguono la soccombenza, P.Q.M. 1,a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a -"orma del C( nfina 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella