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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 22497/2024

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ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18384/2023 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO A LBA L EASING S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del procuratore, dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura notarile rilasciata in data 10 marzo 2010 a firma del [OSCURATO:PERSONA] (rep. n. 541548, racc. n. 81062, reg.ta all’Agenzia delle Entrate di Milano -Ufficio 5 – l’11 marzo 2010 al numero 4683 serie 1T), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste C ATASTO – DOCFA – [OSCURATO:PERSONA] in calce al controricorso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73E02 G482 T). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1912/6/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 9 giugno 2023, notificata il 27 giugno 2023; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento catastale n. 2019VA0087494 del 30 luglio 2019, di nuova determinazione di classamento e rendita catastale, con cui l’Ufficio, a seguito di procedura d.o.c.f.a., aveva innalzato la “rendita catastale definitiva” da 5.644,00 € a 13.378,26 €, sulla base di una relazione di stima sintetica allegata al predetto avviso, in relazione all’unità immobiliare sita nel Comune di Saronno, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (censita in catasto al folio 18, p.lla 577, sub. 524);

2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingeva l’appello dell’Ufficio, assumendo che «Nel giudizio d'appello sono rimaste sostanzialmente confermate le gravi lacune motivazionali dell'avviso d'accertamento impugnato.

Non sono stati forniti elementi di comparazione e la conoscenza degli Studi di Settore posti a base dell’accertamento non poteva essere presunta, ma occorreva che il Prezzario aggiornato di riferimento fosse correttamente indicato».

3. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 15 settembre 2023,sulla base di due motivi;

4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso depositato il 19 ottobre 2023, depositando in data 11 marzo 2024 la memoria di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione, l’Agenzia ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, eccependo, quindi, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, non avendo rappresentato il processo logico e gli elementi sui quali ha fondato la decisione, non consentendo di far comprenderne le ragioni e l'iter logico seguito e, dunque, il risultato cui è pervenuta;

1.1. nello specifico, l’Ufficio ha riportato nel ricorso gli articolati motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso per vizio di motivazione dell’avviso impugnato, indicando, per contro, le varie ragioni per cui esso doveva invece ritenersi compiutamente motivato ed altresì fondato;

2. con la seconda censura l’Agenzia ha lamentato, in base al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e del d.m. 19 aprile 1997, n. 701, assumendo l’erroneità della decisione per non aver considerato che la rettifica, basata sul criterio della stima diretta come previsto per gli immobili in categoria D (cui appartiene quello oggetto di causa) e non anche in base al criterio della stima comparativa con beni similari (previsto invece per le unità in categoria A, B, C), era intervenuta nell’ambito della procedura d.o.c.f.a. attivata dalla ricorrente, caratterizzata –secondo il ribadito orientamento del Giudice di legittimità –da una struttura fortemente partecipativa e da un onere motivazionale correlato alla proposta, nel senso che l'obbligo della motivazione dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta è quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, senza che sia peraltro necessario allegare le unità immobiliari di paragone o il prezzario;

2.1. sotto altro profilo, la ricorrente ha sottolineato che il predetto criterio di stima diretta è regolato da norme di settore, che utilizza il criterio del costo di costruzione (come precisato dalla circolare n. 6/2012), di cui il prezzario è uno strumento in uso presso tutti gli ordini professionali,così qualificandosi come fonte (in continuo aggiornamento per implementare nuove tipologie costruttive) da inquadrare nell’ambito delle previsioni del citato d.m. (rese più esplicite con la Circolare 6/2012 ed i suoi allegati) ed agevolmente consultabile e conoscibile, segnalando ancora che la rettifica operata dall'ufficio aveva riguardato essenzialmente l'inclusione di costi indiretti che erano stati omessi;

3. il ricorso va accolto nei limiti che seguono;

4. il primo motivo di impugnazione risulta infondato;

4.1. va dato conto, in punto di fatto, che il Giudice d’appello nella parte espositiva della sentenza ha richiamato la valutazione fornita dalla Commissione provinciale secondo cui la motivazione dell’avviso «[…] "era gravemente contraddittoria e non idonea al raggiungimento dello scopo che le era proprio"», in quanto «[…] "i dati di fatto posti a base della valutazione amministrativa risultano sostanzialmente indeterminati, se si prescinde da un laconico riferimento agli immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, nonché a, non meglio individuati, prontuari di settore"»;

4.2. l’Agenzia ha precisato che nei motivi di appello era stato dedotta la violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di motivazione degli atti, lamentando che il primo Giudice avesse prestato acritica adesione alla tesi della ricorrente, senza considerare le difese dell’Ufficio, così ribadendo nelle ragioni del gravame (riportate nel ricorso) che: - l’avviso era stato emesso nell’ambito di una procedura d.o.c.f.a., a struttura fortemente partecipativa, con un correlativo obbligo motivazionale meno rigoroso, avendo l’Ufficio espresso un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica e sulla scorta della stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D); - nella specie, la rettifica era stata effettuata applicando il criterio del costo per calcolare la rendita degli immobili speciali (gruppo D) e particolari (gruppo E) di cui all’istruzione contenuta nella circolare n. 6/2012, allegando all’atto impositivo anche la relazione di stima, da cui si evincono i parametri utilizzati dall’Ufficio nel formulare la rendita; -l’Ufficio aveva, quindi, computato la stima sulla base delle indicazioni contenute nella predetta circolare e sulla base dei dati contenuti nel prezzario della provincia di Varese, pubblicizzati e condivisi da tutti gli ordini professionali che interagiscono con lo stesso tramite la procedura d.o.c.f.a., includendo negli impianti estimali gli elementi omessi ed applicando il saggio di redditività del 2%; - nella stima diretta l’Ufficio aveva utilizzato, come previsto da detta circolare, il criterio di costo di costruzione, avendo avuto come riferimento quelli del nuovo prezzario (novembre 2018) pubblicizzato presso tutti gli ordini professionali e la rettifica era intervenuta perchè le stime proposte erano difformi dalle indicazioni contenute nella citata circolare; -il riferimento nell’atto notificato ai consolidati prontuari di settore era diretto al Prezzario in uso nella provincia di Varese, nella sua versione più aggiornata, come detto, portato a conoscenza dei tecnici tramite i rispettivi Ordini professionali; -per quanto riguarda la comparazione degli immobili, nel calcolo della rendita delle unità immobiliari comprese nei gruppi “D” ed “E”, non è prevista la comparazione con immobili similari, ma la più vicina corrispondenza di ogni singola tipologia di porzione di immobile con la descrizione del sottogruppo all’interno del Prezzario di Varese in quel momento in uso;

4.3. a fronte di tale apparato censorio rispetto alle valutazioni espresse dal primo Giudice, la Corte di secondo grado ha ritenuto– giova ripetersi – che: « Nel giudizio d'appello sono rimaste sostanzialmente confermate le gravi lacune motivazionali dell'avvisod'accertamento impugnato.

Non sono stati forniti elementi di comparazione e la conoscenza degli Studi di Settore posti a base dell’accertamento, non poteva essere presunta, ma occorreva che il Prezzario aggiornato di riferimento fosse correttamente indicato»;

4.4. sul piano dei principi, va ricordato che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Siffatta motivazione si considera– come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

4.5. in termini altrettanto consolidati, questa Corte, invece, ha escluso (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez.

T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2023, n. 1615, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez.

T., 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez.

U., 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., Sez.

U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez.

U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez.

U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez.

U., 18 aprile 2018, n. 9557(p. 3.5.), Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez.

U., 18 aprile 2018, n. 9558e Cass., Sez.

U., 31 dicembre 2018, n. 33679];

4.6. va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (così [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez.

II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez.

VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez.

I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez.

I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez.

T., 24 giugno 2021, n. 18103);

4.7. nella fattispecie, la motivazione del Giudice regionale si è sviluppata sul rilievo, ritenuto dirimente, secondo il quale l’avviso non indicava il prezzario applicato per la rettifica del valore del bene, considerando che la conoscenza del contenuto di detta fonte non potesse presumersi;

4.8. corretta o meno che sia tale valutazione, va riconosciuto che la stessa, per quanto in termini alquanto stringati, non solo esiste, ma rende nota la ratio decisoria, fondata sulla ritenuta necessaria indicazione delle fonti da cui sono stati attinti i valori degli oneri economici applicati, che ha assunto, nella logica della decisione, valore dirimente ed assorbente rispetto all’esame delle altre doglianze;

4.9. la motivazione della sentenza, pertanto, non può considerarsi apparente, mentre ogni ipotesi di sua insufficienza rispetto all’articolato motivo di appello non può, per quanto sopra detto, giustificare il dedotto vizio, potendo, invece, accreditare l’erroneità della valutazione, come si ha modo chiarire nelle riflessioni che seguono;

5. risulta, infatti, fondato il secondo motivo di impugnazione con il quale l’Agenzia ha reputato errata la valutazione della Corte territoriale ed in violazione delle citate disposizioni (artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e del d.m. 1994, n. 701), nella parte in cui ha ritenuto che non fossero stati forniti elementi di comparazione necessari ed esigibile, quale l’indicazione nell’atto impugnato del prezzario aggiornato, la cui conoscenza non poteva considerarsi presunta;

5.1. le ragioni essenziali della contestazione in esame riposano, in buona sostanza, sul rilievo secondo il quale il Giudice di appello non avrebbe compreso la specifica natura dell’accertamento in rettifica, posto in essere nell’ambito di una procedura d.o.c.f.a., con applicazione del criterio di stima diretta, basato sul metodo del costo di costruzione sulla scorta dei valori acquisiti dal citato prezzario, reputato (dall’Ufficio) costituire fonte oggetto di pubblicazione e quindi nota o conoscibile, sì da rendere ultronea la sua specifica indicazione;

5.2. nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato l’orientamento secondo il quale: - «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura d.o.c.f.a., l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita [...] se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (così, anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 8 marzo 2024, n. 6364, che richiama, Cass. n.30166/2019; n. 31809/2018; n. 12777/2018; n. 12497/2016; n. 23237/2014; nello stesso senso, Cass., Sez.

T, 9 novembre 2021, n. 35397, che richiama anche Cass.3104/2021; ancora Cass., Sez.

T., 16 aprile 2020, n. 7854); -la questione dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata così risolta da questa Corte, considerando che il provvedimento costituisce l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è quella attivata dalla presentazione del d.o.c.f.a. che implica per l’appunto l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, che l’Ufficio può valutare in maniera difforme rispetto alla proposta, circostanza che non impedisce al contribuente, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale", sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (cfr. Cass., Sez.

T., 8 marzo 2024, n. 6364, cit.); - «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura d.o.c.f.a.) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione» (così Cass., Sez.

T., 8 marzo 2024, n. 6364, che cita Cass. n. 17971/2018 e nello stesso senso Cass. Cass. Sez.

T., 23 ottobre 2020, nn. 23230 e n.23231);

5.3. questa Corte ha, inoltre, chiarito che: - per le categorie D ed E, che si riferiscono agli immobili a destinazione speciale e particolare l’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 prescrive che la rendita venga determinata con stima diretta e che nella Circolare n. 6/2012 dell’Agenzia delle Entrate, si è precisato che «[…] con la locuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe.

In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto"»; -il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142), ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite.

Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. (tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario; tra le seconde, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario); - il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" (deprezzamento)"; - la rendita catastale viene determinata (con procedimento diretto) apprezzando, ove possibile, la redditività propria dell’unità immobiliare (reddito lordo ordinariamente ritraibile ovvero canone di locazione, detraendo le spese e le eventuali perdite), secondo un approccio reddituale che, ovviamente, presuppone l’esistenza e la conoscenza del mercato delle locazioni immobiliari; - in caso contrario, quando non esistono dati di locazioni di immobili similari, la rendita catastale si determina (procedimento indiretto) partendo dal capitale fondiario, cioè dall’accertato valore venale dell’unità (identificabile nel valore di mercato ovvero nel valore di costo di ricostruzione adeguatamente ridotto (deprezzamento) in rapporto allo stato attuale del bene, applicando un adeguato tasso di fruttuosità (così, anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 8 marzo 2024, n. 6364 cit.); - la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito (cfr. Cass., Sez.

T., 9 novembre 2021, n. 35797, che richiama Cass. n. 5404/2012 e 15495/2013);

5.4. a tali principi non si è uniformata la Corte territoriale, avendo ritenuto l’avviso non motivato in ragione di imprecisati elementi di comparazione e della mancata indicazione di «[OSCURATO:PERSONA] posti a base dell’accertamento», laddove l’atto risulta motivato (come risulta dal contenuto riportato per estratto nel ricorso e dall’atto comunque prodotto), considerando, «[…] sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica allegata» (così a pagina n. 3 dell’avviso di accertamento), che « I valori unitari applicati alla consistenza dell’immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore» (così a pagina n. 2 sella relazione di stima sintetica all’allegata all’avviso), alludendo quindi, con tale ultimo riferimento, al prezzario degli oneri economici connessi alla costruzione, come dettagliati nelle singole voci ivi contemplate (valore del fabbricato destinato ad attività commerciale, spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, oneri concessori di urbanizzazione, oneri finanziari, Prof.

Prom.);

5.5. in tale direzione il Giudice dell’appello ha circoscritto il suo esame al piano della validità formale dell’impugnato provvedimento, il quale però – sotto il limitato profilo considerato dal Giudice regionale e diversamente da quanto ritenuto nella sentenza in esame – non può, per quanto sopra esposto, ritenersi nullo, appena aggiungendo sul punto, che nel quadro del predetto, peculiare, procedimento partecipativo anche la mancata specifica indicazione della fonte utilizzata (come la sua mancata allegazione) non invalida di per sé l’atto, trattandosi di fonte di settore, per quanto genericamente richiamata, oggetto di pubblicazione, come tale nota e conoscibile ed in grado di porre il contribuente di comprendere le ragioni della rettifica e di definire l’oggetto del contendere;

5.6. l’atto in esame, quindi, non può ritenersi nullo per la sola mancata indicazione dello specifico prezzario applicato, mentre il Giudice regionale non risulta aver allineato la propria valutazione nel contesto della procedura d.o.c.f.a. in cui la rettifica è stata operata, applicando i menzionati principi espressi da questa Corte, né ha valutato il criterio di stima effettivamente adottato dall’Ufficio e la sua correttezza a fronte delle contestazioni mosse dalla contribuente (che aveva negato, in primo luogo, il reale utilizzo del metodo di stima diretta, sostenendo che l’Ufficio avesse di fatto, applicato una metodologia comparativa) anche con riferimento alla dedotta modifica degli elementi fattuali presentati dalla società, oltre che gli specifici elementi evidenziati dall'Amministrazione (nelle difese proposte nel merito e trascritte ritualmente in ricorso) circa il criterio di stima applicato e la modifica della rendita sulla base del prezzario costi consultato, rapportando le loro risultanze alla peculiarità del fabbricato in oggetto;

6. per tali ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, occorrendo accertamenti in fatto non compiuti nel precedente grado di giudizio, diretti a verificare se l’Ufficio, nell’avviso impugnato, abbia o meno modificato i dati fattuali esposti nella dichiarazione d.o.c.f.a. o li abbia solo diversamente valutati sul piano tecnico, così giungendo ad un diverso valore economico, se sia stato applicato il criterio stima diretto (unico applicabile) e la correttezza della sua utilizzazione, determinando, quindi (nel caso in cui l’avviso non fosse, ab origine, nullo per aver modificato i dati fattuali esposti nella dichiarazione), la rendita catastale del bene oggetto di rettifica;

6.1. il Giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18384/2023 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO A LBA L EASING S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del procuratore, dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura notarile rilasciata in data 10 marzo 2010 a firma del [OSCURATO:PERSONA] (rep. n. 541548, racc. n. 81062, reg.ta all’Agenzia delle Entrate di Milano -Ufficio 5 – l’11 marzo 2010 al numero 4683 serie 1T), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste C ATASTO – DOCFA – [OSCURATO:PERSONA] in calce al controricorso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73E02 G482 T). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1912/6/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 9 giugno 2023, notificata il 27 giugno 2023; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento catastale n. 2019VA0087494 del 30 luglio 2019, di nuova determinazione di classamento e rendita catastale, con cui l’Ufficio, a seguito di procedura d.o.c.f.a., aveva innalzato la “rendita catastale definitiva” da 5.644,00 € a 13.378,26 €, sulla base di una relazione di stima sintetica allegata al predetto avviso, in relazione all’unità immobiliare sita nel Comune di Saronno, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (censita in catasto al folio 18, p.lla 577, sub. 524); 2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingeva l’appello dell’Ufficio, assumendo che «Nel giudizio d'appello sono rimaste sostanzialmente confermate le gravi lacune motivazionali dell'avviso d'accertamento impugnato. Non sono stati forniti elementi di comparazione e la conoscenza degli Studi di Settore posti a base dell’accertamento non poteva essere presunta, ma occorreva che il Prezzario aggiornato di riferimento fosse correttamente indicato». 3. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 15 settembre 2023,sulla base di due motivi; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso depositato il 19 ottobre 2023, depositando in data 11 marzo 2024 la memoria di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione, l’Agenzia ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, eccependo, quindi, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, non avendo rappresentato il processo logico e gli elementi sui quali ha fondato la decisione, non consentendo di far comprenderne le ragioni e l'iter logico seguito e, dunque, il risultato cui è pervenuta; 1.1. nello specifico, l’Ufficio ha riportato nel ricorso gli articolati motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso per vizio di motivazione dell’avviso impugnato, indicando, per contro, le varie ragioni per cui esso doveva invece ritenersi compiutamente motivato ed altresì fondato; 2. con la seconda censura l’Agenzia ha lamentato, in base al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e del d.m. 19 aprile 1997, n. 701, assumendo l’erroneità della decisione per non aver considerato che la rettifica, basata sul criterio della stima diretta come previsto per gli immobili in categoria D (cui appartiene quello oggetto di causa) e non anche in base al criterio della stima comparativa con beni similari (previsto invece per le unità in categoria A, B, C), era intervenuta nell’ambito della procedura d.o.c.f.a. attivata dalla ricorrente, caratterizzata –secondo il ribadito orientamento del Giudice di legittimità –da una struttura fortemente partecipativa e da un onere motivazionale correlato alla proposta, nel senso che l'obbligo della motivazione dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta è quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, senza che sia peraltro necessario allegare le unità immobiliari di paragone o il prezzario; 2.1. sotto altro profilo, la ricorrente ha sottolineato che il predetto criterio di stima diretta è regolato da norme di settore, che utilizza il criterio del costo di costruzione (come precisato dalla circolare n. 6/2012), di cui il prezzario è uno strumento in uso presso tutti gli ordini professionali,così qualificandosi come fonte (in continuo aggiornamento per implementare nuove tipologie costruttive) da inquadrare nell’ambito delle previsioni del citato d.m. (rese più esplicite con la Circolare 6/2012 ed i suoi allegati) ed agevolmente consultabile e conoscibile, segnalando ancora che la rettifica operata dall'ufficio aveva riguardato essenzialmente l'inclusione di costi indiretti che erano stati omessi; 3. il ricorso va accolto nei limiti che seguono; 4. il primo motivo di impugnazione risulta infondato; 4.1. va dato conto, in punto di fatto, che il Giudice d’appello nella parte espositiva della sentenza ha richiamato la valutazione fornita dalla Commissione provinciale secondo cui la motivazione dell’avviso «[…] "era gravemente contraddittoria e non idonea al raggiungimento dello scopo che le era proprio"», in quanto «[…] "i dati di fatto posti a base della valutazione amministrativa risultano sostanzialmente indeterminati, se si prescinde da un laconico riferimento agli immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, nonché a, non meglio individuati, prontuari di settore"»; 4.2. l’Agenzia ha precisato che nei motivi di appello era stato dedotta la violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di motivazione degli atti, lamentando che il primo Giudice avesse prestato acritica adesione alla tesi della ricorrente, senza considerare le difese dell’Ufficio, così ribadendo nelle ragioni del gravame (riportate nel ricorso) che: - l’avviso era stato emesso nell’ambito di una procedura d.o.c.f.a., a struttura fortemente partecipativa, con un correlativo obbligo motivazionale meno rigoroso, avendo l’Ufficio espresso un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica e sulla scorta della stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D); - nella specie, la rettifica era stata effettuata applicando il criterio del costo per calcolare la rendita degli immobili speciali (gruppo D) e particolari (gruppo E) di cui all’istruzione contenuta nella circolare n. 6/2012, allegando all’atto impositivo anche la relazione di stima, da cui si evincono i parametri utilizzati dall’Ufficio nel formulare la rendita; -l’Ufficio aveva, quindi, computato la stima sulla base delle indicazioni contenute nella predetta circolare e sulla base dei dati contenuti nel prezzario della provincia di Varese, pubblicizzati e condivisi da tutti gli ordini professionali che interagiscono con lo stesso tramite la procedura d.o.c.f.a., includendo negli impianti estimali gli elementi omessi ed applicando il saggio di redditività del 2%; - nella stima diretta l’Ufficio aveva utilizzato, come previsto da detta circolare, il criterio di costo di costruzione, avendo avuto come riferimento quelli del nuovo prezzario (novembre 2018) pubblicizzato presso tutti gli ordini professionali e la rettifica era intervenuta perchè le stime proposte erano difformi dalle indicazioni contenute nella citata circolare; -il riferimento nell’atto notificato ai consolidati prontuari di settore era diretto al Prezzario in uso nella provincia di Varese, nella sua versione più aggiornata, come detto, portato a conoscenza dei tecnici tramite i rispettivi Ordini professionali; -per quanto riguarda la comparazione degli immobili, nel calcolo della rendita delle unità immobiliari comprese nei gruppi “D” ed “E”, non è prevista la comparazione con immobili similari, ma la più vicina corrispondenza di ogni singola tipologia di porzione di immobile con la descrizione del sottogruppo all’interno del Prezzario di Varese in quel momento in uso; 4.3. a fronte di tale apparato censorio rispetto alle valutazioni espresse dal primo Giudice, la Corte di secondo grado ha ritenuto– giova ripetersi – che: « Nel giudizio d'appello sono rimaste sostanzialmente confermate le gravi lacune motivazionali dell'avvisod'accertamento impugnato. Non sono stati forniti elementi di comparazione e la conoscenza degli Studi di Settore posti a base dell’accertamento, non poteva essere presunta, ma occorreva che il Prezzario aggiornato di riferimento fosse correttamente indicato»; 4.4. sul piano dei principi, va ricordato che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Siffatta motivazione si considera– come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 4.5. in termini altrettanto consolidati, questa Corte, invece, ha escluso (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., Sez. T., 19 gennaio 2023, n. 1615, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557(p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]; 4.6. va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (così [OSCURATO:PERSONA]., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103); 4.7. nella fattispecie, la motivazione del Giudice regionale si è sviluppata sul rilievo, ritenuto dirimente, secondo il quale l’avviso non indicava il prezzario applicato per la rettifica del valore del bene, considerando che la conoscenza del contenuto di detta fonte non potesse presumersi; 4.8. corretta o meno che sia tale valutazione, va riconosciuto che la stessa, per quanto in termini alquanto stringati, non solo esiste, ma rende nota la ratio decisoria, fondata sulla ritenuta necessaria indicazione delle fonti da cui sono stati attinti i valori degli oneri economici applicati, che ha assunto, nella logica della decisione, valore dirimente ed assorbente rispetto all’esame delle altre doglianze; 4.9. la motivazione della sentenza, pertanto, non può considerarsi apparente, mentre ogni ipotesi di sua insufficienza rispetto all’articolato motivo di appello non può, per quanto sopra detto, giustificare il dedotto vizio, potendo, invece, accreditare l’erroneità della valutazione, come si ha modo chiarire nelle riflessioni che seguono; 5. risulta, infatti, fondato il secondo motivo di impugnazione con il quale l’Agenzia ha reputato errata la valutazione della Corte territoriale ed in violazione delle citate disposizioni (artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e del d.m. 1994, n. 701), nella parte in cui ha ritenuto che non fossero stati forniti elementi di comparazione necessari ed esigibile, quale l’indicazione nell’atto impugnato del prezzario aggiornato, la cui conoscenza non poteva considerarsi presunta; 5.1. le ragioni essenziali della contestazione in esame riposano, in buona sostanza, sul rilievo secondo il quale il Giudice di appello non avrebbe compreso la specifica natura dell’accertamento in rettifica, posto in essere nell’ambito di una procedura d.o.c.f.a., con applicazione del criterio di stima diretta, basato sul metodo del costo di costruzione sulla scorta dei valori acquisiti dal citato prezzario, reputato (dall’Ufficio) costituire fonte oggetto di pubblicazione e quindi nota o conoscibile, sì da rendere ultronea la sua specifica indicazione; 5.2. nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato l’orientamento secondo il quale: - «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura d.o.c.f.a., l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita [...] se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 8 marzo 2024, n. 6364, che richiama, Cass. n.30166/2019; n. 31809/2018; n. 12777/2018; n. 12497/2016; n. 23237/2014; nello stesso senso, Cass., Sez. T, 9 novembre 2021, n. 35397, che richiama anche Cass.3104/2021; ancora Cass., Sez. T., 16 aprile 2020, n. 7854); -la questione dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata così risolta da questa Corte, considerando che il provvedimento costituisce l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è quella attivata dalla presentazione del d.o.c.f.a. che implica per l’appunto l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, che l’Ufficio può valutare in maniera difforme rispetto alla proposta, circostanza che non impedisce al contribuente, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale", sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (cfr. Cass., Sez. T., 8 marzo 2024, n. 6364, cit.); - «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura d.o.c.f.a.) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione» (così Cass., Sez. T., 8 marzo 2024, n. 6364, che cita Cass. n. 17971/2018 e nello stesso senso Cass. Cass. Sez. T., 23 ottobre 2020, nn. 23230 e n.23231); 5.3. questa Corte ha, inoltre, chiarito che: - per le categorie D ed E, che si riferiscono agli immobili a destinazione speciale e particolare l’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 prescrive che la rendita venga determinata con stima diretta e che nella Circolare n. 6/2012 dell’Agenzia delle Entrate, si è precisato che «[…] con la locuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto"»; -il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142), ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. (tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario; tra le seconde, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario); - il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" (deprezzamento)"; - la rendita catastale viene determinata (con procedimento diretto) apprezzando, ove possibile, la redditività propria dell’unità immobiliare (reddito lordo ordinariamente ritraibile ovvero canone di locazione, detraendo le spese e le eventuali perdite), secondo un approccio reddituale che, ovviamente, presuppone l’esistenza e la conoscenza del mercato delle locazioni immobiliari; - in caso contrario, quando non esistono dati di locazioni di immobili similari, la rendita catastale si determina (procedimento indiretto) partendo dal capitale fondiario, cioè dall’accertato valore venale dell’unità (identificabile nel valore di mercato ovvero nel valore di costo di ricostruzione adeguatamente ridotto (deprezzamento) in rapporto allo stato attuale del bene, applicando un adeguato tasso di fruttuosità (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 8 marzo 2024, n. 6364 cit.); - la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito (cfr. Cass., Sez. T., 9 novembre 2021, n. 35797, che richiama Cass. n. 5404/2012 e 15495/2013); 5.4. a tali principi non si è uniformata la Corte territoriale, avendo ritenuto l’avviso non motivato in ragione di imprecisati elementi di comparazione e della mancata indicazione di «[OSCURATO:PERSONA] posti a base dell’accertamento», laddove l’atto risulta motivato (come risulta dal contenuto riportato per estratto nel ricorso e dall’atto comunque prodotto), considerando, «[…] sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica allegata» (così a pagina n. 3 dell’avviso di accertamento), che « I valori unitari applicati alla consistenza dell’immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore» (così a pagina n. 2 sella relazione di stima sintetica all’allegata all’avviso), alludendo quindi, con tale ultimo riferimento, al prezzario degli oneri economici connessi alla costruzione, come dettagliati nelle singole voci ivi contemplate (valore del fabbricato destinato ad attività commerciale, spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, oneri concessori di urbanizzazione, oneri finanziari, Prof. Prom.); 5.5. in tale direzione il Giudice dell’appello ha circoscritto il suo esame al piano della validità formale dell’impugnato provvedimento, il quale però – sotto il limitato profilo considerato dal Giudice regionale e diversamente da quanto ritenuto nella sentenza in esame – non può, per quanto sopra esposto, ritenersi nullo, appena aggiungendo sul punto, che nel quadro del predetto, peculiare, procedimento partecipativo anche la mancata specifica indicazione della fonte utilizzata (come la sua mancata allegazione) non invalida di per sé l’atto, trattandosi di fonte di settore, per quanto genericamente richiamata, oggetto di pubblicazione, come tale nota e conoscibile ed in grado di porre il contribuente di comprendere le ragioni della rettifica e di definire l’oggetto del contendere; 5.6. l’atto in esame, quindi, non può ritenersi nullo per la sola mancata indicazione dello specifico prezzario applicato, mentre il Giudice regionale non risulta aver allineato la propria valutazione nel contesto della procedura d.o.c.f.a. in cui la rettifica è stata operata, applicando i menzionati principi espressi da questa Corte, né ha valutato il criterio di stima effettivamente adottato dall’Ufficio e la sua correttezza a fronte delle contestazioni mosse dalla contribuente (che aveva negato, in primo luogo, il reale utilizzo del metodo di stima diretta, sostenendo che l’Ufficio avesse di fatto, applicato una metodologia comparativa) anche con riferimento alla dedotta modifica degli elementi fattuali presentati dalla società, oltre che gli specifici elementi evidenziati dall'Amministrazione (nelle difese proposte nel merito e trascritte ritualmente in ricorso) circa il criterio di stima applicato e la modifica della rendita sulla base del prezzario costi consultato, rapportando le loro risultanze alla peculiarità del fabbricato in oggetto; 6. per tali ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, occorrendo accertamenti in fatto non compiuti nel precedente grado di giudizio, diretti a verificare se l’Ufficio, nell’avviso impugnato, abbia o meno modificato i dati fattuali esposti nella dichiarazione d.o.c.f.a. o li abbia solo diversamente valutati sul piano tecnico, così giungendo ad un diverso valore economico, se sia stato applicato il criterio stima diretto (unico applicabile) e la correttezza della sua utilizzazione, determinando, quindi (nel caso in cui l’avviso non fosse, ab origine, nullo per aver modificato i dati fattuali esposti nella dichiarazione), la rendita catastale del bene oggetto di rettifica; 6.1. il Giud
Sentenza Cassazione n. 22497/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris